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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 30378/2022 del 17-10-2022

principi giuridici

Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora si contesti la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c.

La violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, ovvero, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.

In tema di ricorso per cassazione, qualora si denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il ricorrente ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento, nel ricorso, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare in quale sede processuale il documento risulta prodotto.

La nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limita l'impugnazione delle sentenze in grado di appello alla sola ipotesi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la conseguenza che, al di fuori di tale omissione, il controllo rimane circoscritto alla sola verifica dell'esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

In tema di ricorso per cassazione, qualora si deduca il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è necessario, in ossequio al principio di specificità dei motivi, non solo indicare le norme di legge di cui si lamenta la violazione, ma anche esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con il precetto normativo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Legittimazione Passiva nei Mandati Agricoli: Un'Analisi della Pronuncia


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa ad un mandato conferito per la presentazione della Domanda Unica di ###, prevista dalla normativa europea. Un soggetto, ritenendo che la domanda fosse stata compilata in modo errato, ha convenuto in giudizio una società, chiedendo il risarcimento dei danni subiti, quantificati nella differenza tra i contributi percepiti e quelli che sarebbero stati erogati con una corretta compilazione.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, ritenendo sussistente la legittimazione passiva della società convenuta e accertando una condotta inadempiente. Tuttavia, la Corte d'Appello, riformando la decisione, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società appellante, condannando l'originario attore al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte d'Appello ha fondato la propria decisione su una serie di elementi probatori. In primo luogo, ha rilevato che i contratti di mandato e di delega erano stati conferiti ad una diversa società, la ### s.r.l., estranea al giudizio. In secondo luogo, ha evidenziato che la domanda era stata presentata per il tramite di quest'ultima società, la quale appariva essere una società meramente operativa, non collegata all'appellante. Infine, ha considerato che, sebbene un bollettino della ### facesse riferimento ad una sede operativa della società in una determinata località, tale circostanza non era sufficiente ad attribuire alla società con sede in ### la legittimazione a rispondere delle obbligazioni contratte da ### s.r.l. presso la sede operativa.
Avverso tale decisione, l'originario attore ha proposto ricorso per cassazione, articolando diversi motivi. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure mosse dal ricorrente non fossero fondate. In particolare, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato l'omessa pronuncia su una specifica eccezione, né l'erronea valutazione delle prove documentali da parte della Corte d'Appello. Inoltre, ha evidenziato che il ricorrente non aveva assolto all'onere di specificare in quale sede processuale avesse dedotto le istanze probatorie non ammesse, né di dimostrare che la richiesta istruttoria fosse stata ribadita all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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