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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 31393/2022 del 24-10-2022

principi giuridici

In un giudizio avente ad oggetto la costituzione di servitù coattiva di passaggio, il giudice può rigettare la relativa domanda, applicando il principio della ragione più liquida, qualora accerti, sulla base della documentazione prodotta in causa, che il fondo asseritamente intercluso non lo sia, in quanto dotato di accesso alla via pubblica.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù di passaggio coattivo: l'importanza della legittimazione processuale e dell'interclusione del fondo


La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa all'esistenza di una servitù di passaggio tra un ### e una proprietaria confinante. Quest'ultima aveva citato in giudizio il ### per far dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio dalla pubblica via a un'area scoperta del ### gravante su una porzione di terreno di sua proprietà. Il ### si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, nonché, in via subordinata, la costituzione di detta servitù in via coattiva, sostenendo che l'area destinata a parcheggio del ### era accessibile solo attraverso la striscia di terreno in questione.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibili sia la domanda che l'eccezione riconvenzionale formulate dal ###, ritenendo, tra l'altro, che l'amministratore condominiale non avesse la legittimazione ad agire in giudizio. La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dal ###.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal ###. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il ### avesse censurato la decisione della Corte d'Appello solo nella parte in cui aveva rigettato nel merito la domanda riconvenzionale subordinata volta a ottenere la costituzione della servitù di passaggio coattivo.
La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello aveva "scisso" la domanda riconvenzionale principale di usucapione della servitù di passaggio dalla domanda riconvenzionale subordinata di costituzione della servitù coattiva. Il difetto di legittimazione passiva dell'amministratore era stato posto a fondamento del rigetto della sola domanda riconvenzionale principale, mentre per respingere la domanda riconvenzionale subordinata, la Corte d'Appello aveva fatto leva sul principio della "ragione più liquida", ritenendo che l'area retrostante le unità abitative del ### non risultasse interclusa, data la presenza di uno stradone che costeggiava tutto il confine dell'area condominiale.
La Suprema Corte ha quindi concluso che il giudice di secondo grado non si era spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, ma aveva deciso nel merito la domanda subordinata, facendo corretta applicazione della norma ritenuta violata. In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolineato come fosse evidente che l'edificio condominiale godesse di un accesso alla via pubblica, altrimenti l'area su cui sorgeva sarebbe stata interclusa.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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