CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 34389/2022 del 23-11-2022
principi giuridici
La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, operando, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Pur essendo rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell'inversione dell'onere della prova di un rapporto fondamentale derivante dalla titolarità di una promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), non è ravvisabile tale rinuncia se il promissario si limita ad indicare il rapporto fondamentale, ovvero offra di provare il rapporto ad essa sottostante, occorrendo, invece, la inequivoca manifestazione della parte medesima di voler rinunciare ai benefici ed ai vantaggi che le derivano dal principio che regola la distribuzione dell'onere stesso e di subire le conseguenze dell'eventuale fallimento della prova dedotta od offerta.
Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, giudicando in contraddizione con la prescrizione della norma, contraddicendola espressamente o implicitamente, giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o una risultanza probatoria, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.
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testo integrale
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sintesi e commento
Promessa di Pagamento e Onere della Prova: Un'Analisi della Pronuncia
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto nei confronti degli eredi di un defunto, basato su una scrittura privata contenente una promessa di pagamento. L'erede del debitore si oppose all'ingiunzione, contestando l'esistenza del debito e disconoscendo la sottoscrizione del documento.
Il Tribunale inizialmente annullò il decreto ingiuntivo, ma la Corte d'Appello riformò parzialmente la decisione, confermando l'inefficacia dell'ingiunzione ma ritenendo necessario esaminare il merito della causa. La Corte d'Appello, in una successiva sentenza, condannò l'erede al pagamento, ritenendo ammissibile la pretesa creditoria fondata sulla promessa di pagamento, la cui sottoscrizione era stata accertata come autentica da una perizia.
La questione giunse dinanzi alla Corte di Cassazione, che cassò la sentenza d'appello con rinvio. La Suprema Corte precisò che la promessa di pagamento, pur invertendo l'onere della prova, non esime il creditore dalla necessità di dimostrare l'esistenza del rapporto fondamentale sottostante, qualora il debitore contesti l'esistenza del debito.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello, dopo aver ammesso le prove richieste dall'erede del debitore, confermò la condanna al pagamento. I giudici di rinvio ritennero che le prove offerte dall'erede non fossero sufficienti a dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale, valorizzando l'efficacia probatoria della scrittura privata di riconoscimento del debito.
La vicenda è nuovamente giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'erede del debitore. La Suprema Corte ha ribadito che la promessa di pagamento non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, operando un'astrazione meramente processuale della causa debendi. Tuttavia, ha sottolineato che l'erede del debitore non era riuscita a fornire una prova sufficiente dell'inesistenza del rapporto fondamentale sottostante alla promessa di pagamento.
La Corte ha inoltre precisato che, pur essendo rinunciabile anche implicitamente il vantaggio dell'inversione dell'onere della prova, tale rinuncia non si ravvisa se il creditore si limita ad indicare il rapporto fondamentale, occorrendo invece una inequivoca manifestazione di volontà di rinunciare ai benefici derivanti dalla distribuzione dell'onere stesso.
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