CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 4077/2022 del 09-02-2022
principi giuridici
In tema di appalto, qualora sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, non trova applicazione la speciale garanzia di cui all'art. 1668 c.c., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, potendo, invece, essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Inadempimento Contrattuale nell'Appalto: Limiti all'Applicazione della Garanzia per Vizi in Caso di Opera Incompleta
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di appalto, in cui il committente agiva in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto a causa di presunti inadempimenti dell'appaltatore, consistenti nella parziale realizzazione delle opere e nella presenza di vizi, nonché nell'abbandono del cantiere. L'appaltatore, a sua volta, contestava le pretese del committente e chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa del recesso ritenuto legittimo.
Il Tribunale di primo grado dichiarava la risoluzione del contratto limitatamente alle opere oggetto della domanda riconvenzionale dell'appaltatore, rigettando le altre domande. La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo giustificato il comportamento dell'appaltatore di interrompere i lavori a seguito di una variante al progetto originario richiesta dal committente.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte, che si trovava a dover valutare la fondatezza delle pretese del committente, il quale, pur a fronte della risoluzione del contratto, lamentava di aver versato l'intero corrispettivo pattuito, nonostante la mancata esecuzione di parte delle opere e la presenza di vizi. Il committente invocava, in particolare, il diritto alla riduzione del prezzo, ai sensi dell'articolo 1668 del Codice Civile.
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo l'esistenza dei vizi nelle opere parzialmente realizzate, ha rigettato il ricorso, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di appalto, la speciale garanzia prevista dall'articolo 1668 del Codice Civile per i vizi dell'opera presuppone il totale compimento della stessa. Nel caso di specie, poiché l'opera non era stata ultimata, non poteva trovare applicazione la disciplina specifica in materia di vizi, ma dovevano operare i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.
La Suprema Corte ha evidenziato che il committente non aveva agito per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del Codice Civile, ma si era limitato a invocare la riduzione del prezzo prevista dall'articolo 1668 del Codice Civile, norma inapplicabile nel caso di opera incompleta. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, con la precisazione che l'interruzione dei lavori da parte dell'appaltatore era stata ritenuta legittima in quanto riconducibile all'operatività di una clausola contrattuale e alla condotta del committente che aveva richiesto una variante in corso d'opera.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.