blog dirittopratico

3.813.266
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 4077/2022 del 09-02-2022

principi giuridici

In tema di appalto, qualora sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, non trova applicazione la speciale garanzia di cui all'art. 1668 c.c., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, potendo, invece, essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inadempimento Contrattuale nell'Appalto: Limiti all'Applicazione della Garanzia per Vizi in Caso di Opera Incompleta


La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di appalto, in cui il committente agiva in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto a causa di presunti inadempimenti dell'appaltatore, consistenti nella parziale realizzazione delle opere e nella presenza di vizi, nonché nell'abbandono del cantiere. L'appaltatore, a sua volta, contestava le pretese del committente e chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa del recesso ritenuto legittimo.
Il Tribunale di primo grado dichiarava la risoluzione del contratto limitatamente alle opere oggetto della domanda riconvenzionale dell'appaltatore, rigettando le altre domande. La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo giustificato il comportamento dell'appaltatore di interrompere i lavori a seguito di una variante al progetto originario richiesta dal committente.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte, che si trovava a dover valutare la fondatezza delle pretese del committente, il quale, pur a fronte della risoluzione del contratto, lamentava di aver versato l'intero corrispettivo pattuito, nonostante la mancata esecuzione di parte delle opere e la presenza di vizi. Il committente invocava, in particolare, il diritto alla riduzione del prezzo, ai sensi dell'articolo 1668 del Codice Civile.
La Corte di Cassazione, pur riconoscendo l'esistenza dei vizi nelle opere parzialmente realizzate, ha rigettato il ricorso, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di appalto, la speciale garanzia prevista dall'articolo 1668 del Codice Civile per i vizi dell'opera presuppone il totale compimento della stessa. Nel caso di specie, poiché l'opera non era stata ultimata, non poteva trovare applicazione la disciplina specifica in materia di vizi, ma dovevano operare i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.
La Suprema Corte ha evidenziato che il committente non aveva agito per la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del Codice Civile, ma si era limitato a invocare la riduzione del prezzo prevista dall'articolo 1668 del Codice Civile, norma inapplicabile nel caso di opera incompleta. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, con la precisazione che l'interruzione dei lavori da parte dell'appaltatore era stata ritenuta legittima in quanto riconducibile all'operatività di una clausola contrattuale e alla condotta del committente che aveva richiesto una variante in corso d'opera.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24602 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 5 aprile 2026 (IUG:H1-3E68E0) - 6002 utenti online