CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 5233/2022 del 17-02-2022
principi giuridici
Nel caso di cumulo di domande proposte dal viaggiatore nei confronti del vettore aereo, l'una di condanna al pagamento dell'indennizzo forfettario previsto dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e l'altra di condanna al risarcimento del danno ulteriore, la competenza giurisdizionale va stabilita, per la prima domanda, alla luce dell'articolo 7, punto 1, del Regolamento (UE) n. 1215/2012 e, per la seconda domanda, alla luce dell'articolo 33 della Convenzione di Montreal.
L'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra giudici appartenenti a differenti Stati che siano parti della Convenzione, ma anche la ripartizione della competenza territoriale interna fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.
La competenza per territorio a conoscere della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, proposta da un passeggero nei confronti del vettore aereo, va individuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 33, comma primo, della Convenzione di Montreal, anche quando non si faccia questione di giurisdizione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Cumulo di domande risarcitorie nel trasporto aereo: criteri di competenza giurisdizionale e territoriale
La pronuncia in commento affronta una questione complessa relativa alla competenza giurisdizionale e territoriale in materia di trasporto aereo, specificamente nel caso di cumulo di domande risarcitorie. La vicenda trae origine dalla cancellazione di un volo aereo, a seguito della quale un passeggero ha adito le vie legali per ottenere sia la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea in caso di cancellazione del volo, sia il risarcimento del danno ulteriore subito.
Il Tribunale, riformando la decisione del Giudice di Pace che si era dichiarato incompetente, aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano, individuando il foro competente in quello della residenza del passeggero. Nel merito, aveva condannato la compagnia aerea al pagamento di una somma a titolo di compensazione pecuniaria e risarcimento danni.
La compagnia aerea ha impugnato la sentenza d'appello in Cassazione, lamentando la violazione delle norme sulla giurisdizione e sulla competenza. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto distinguere tra la domanda di compensazione pecuniaria, disciplinata dal ### comunitario, e quella di risarcimento del danno, soggetta alla ### di ### individuando il giudice competente in base alle disposizioni di quest'ultima convenzione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, aderendo all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell'### europea. Quest'ultima ha stabilito che, in caso di cumulo di domande risarcitorie (indennizzo forfettario e risarcimento del danno ulteriore), il giudice deve valutare la propria competenza separatamente per ciascuna domanda. La domanda di indennizzo è soggetta alle regole ordinarie di giurisdizione e competenza stabilite dal ### mentre la domanda di risarcimento del danno è soggetta alle regole dettate dalla ### di ###
La Corte di Cassazione ha precisato che la ### di ### disciplina non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale tra giudici di ### diversi, ma anche l'individuazione del giudice competente all'interno di ciascuno Stato aderente alla ### Pertanto, la competenza territoriale per la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale va individuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 33 della ### di ### che individua quattro fori alternativi: il luogo del domicilio del vettore, il luogo della sede principale dell'attività del vettore, il luogo dove il vettore possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto e il luogo di destinazione.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che nessuno dei criteri stabiliti dalla ### di ### consentiva di radicare la competenza presso il giudice adito dal passeggero. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale, in funzione di giudice d'appello, per un nuovo esame della questione alla luce dei principi enunciati.
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