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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 6216/2022 del 24-02-2022

principi giuridici

Ai fini della liquidazione dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, il criterio di calcolo della percentuale di invalidità complessiva di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004, come specificato dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009, è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004.

I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vittime del terrorismo e del dovere: criteri di calcolo dell'invalidità e applicazione del danno morale


La Suprema Corte, a Sezioni Unite, si è pronunciata in merito ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità da applicare nella liquidazione delle provvidenze destinate alle vittime del terrorismo e del dovere, con particolare riferimento all'inclusione del danno biologico e morale.
La vicenda trae origine da un attentato terroristico avvenuto nel ### nel 2003, a seguito del quale un soggetto ha riportato gravi lesioni. Il Tribunale, in prima istanza, aveva riconosciuto un'invalidità complessiva dell'80% e condannato il Ministero dell'Interno al pagamento dei benefici previsti dalla legge in favore della moglie e dei figli della vittima. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, ritenendo applicabili i criteri di cui al d.P.R. n. 181/2009, che prevedono la rilevanza del danno biologico e morale, anziché quelli del d.P.R. n. 246/2003.
Il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza in Cassazione, contestando l'applicazione retroattiva del d.P.R. n. 181/2009, sostenendo che la legge consente la rivalutazione delle percentuali di invalidità solo per le vittime indennizzate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
La Suprema Corte, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo e del dovere, ha rigettato il ricorso del Ministero, affermando che l'art. 6, comma 1, della legge n. 206/2004, che prevede la rivalutazione delle percentuali di invalidità tenendo conto del danno biologico e morale, deve essere interpretato nel senso che i nuovi criteri si applicano anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge.
I giudici hanno evidenziato che il d.P.R. n. 181/2009, emanato in attuazione dell'art. 6 della legge n. 206/2004, ha lo scopo di disciplinare in modo univoco e generale i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità, consentendo l'applicazione del danno biologico e morale. Pertanto, le commissioni mediche devono provvedere all'accertamento delle invalidità secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009, anche per le liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge n. 206/2004.
La Suprema Corte ha sottolineato che una diversa interpretazione, che escludesse l'applicazione del d.P.R. n. 181/2009 alle nuove liquidazioni, creerebbe una disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e del dovere, in violazione dell'art. 3 della ###, in quanto alcune vittime vedrebbero riconosciuto il danno morale nel computo dell'invalidità, mentre altre no, in base al momento in cui è avvenuta la liquidazione.
In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli articoli 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009.
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testo integrale


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