CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 9069/2022 del 21-03-2022
principi giuridici
L'assemblea condominiale non può validamente disporre, mediante regolamento condominiale o deliberazione organizzativa, l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale sottrae ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene comune e crea i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione da parte del condomino che usi la cosa comune animo domini.
La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del diritto reale di uso esclusivo su una porzione del cortile condominiale va qualificata come traslativa della proprietà della porzione stessa, ovvero come costitutiva di un diritto reale d'uso o come concessione di un uso di natura obbligatoria.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assegnazione di posti auto in condominio: limiti al potere regolamentare dell'assemblea
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una delibera condominiale che assegnava posti auto individuali e nominativi nell'area comune adibita a parcheggio, escludendo i proprietari di locali commerciali. La vicenda trae origine dall'impugnazione di due delibere assembleari da parte di un condomino, proprietario di un locale commerciale, che si vedeva escluso dall'assegnazione dei posti auto.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva rigettato la domanda, ritenendo che il regolamento condominiale limitasse l'assegnazione dei posti auto ai soli proprietari di unità abitative. La Corte d'Appello, pur riconoscendo la legittimazione e l'interesse ad agire del condomino, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo che l'assemblea avesse semplicemente disciplinato la ripartizione dello spazio tra i condomini titolari di appartamenti, senza incidere sui diritti degli altri partecipanti.
La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di uso delle cose comuni e di poteri dell'assemblea condominiale. In particolare, ha sottolineato che il regolamento condominiale, pur potendo disciplinare le modalità d'uso delle cose comuni, non può menomare i diritti dei singoli condomini di usare, godere e disporre delle parti comuni, né delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Per limitare o ridistribuire tali diritti, è necessario il consenso di tutti i condomini, espresso in una convenzione di natura contrattuale.
La Corte ha precisato che l'assemblea può individuare i singoli posti auto all'interno del cortile condominiale, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, o prevedere un godimento turnario del bene, ma non può validamente assegnare in via definitiva e nominativa posti fissi a favore di singoli condomini, escludendo altri. Tale assegnazione, infatti, sottrarrebbe ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene comune e creerebbe i presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione da parte del condomino che eserciti il possesso esclusivo dell'area.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto errata la conclusione della Corte d'Appello, secondo cui le delibere impugnate si limitavano a dare esecuzione al regolamento condominiale. Al contrario, ha affermato che l'assegnazione nominativa e definitiva dei posti auto ai soli proprietari di appartamenti, con esclusione dei proprietari di locali commerciali, costituiva una lesione del diritto di uso della cosa comune spettante a tutti i condomini.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello, affinché si uniformasse ai principi enunciati e valutasse nuovamente la vicenda.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.