CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 1050/2023 del 16-01-2023
principi giuridici
Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la nozione di "passo carrabile" comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia gli appositi intervalli sui marciapiedi o le modifiche del piano stradale finalizzate a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private, identificandosi nell'interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e nella porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale.
Per i passi carrabili, la sottrazione del suolo all'uso pubblico è in re ipsa, essendo legata al passaggio sul marciapiede e sull'area antistante, da e verso la proprietà privata al lato della strada, con inevitabile limitazione, nel momento del passaggio, dell'uso normale di quello spazio pubblico da parte della generalità dei cittadini.
Ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 507/93, il presupposto dell'imposta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è costituito dall'occupazione intesa come mera relazione materiale con lo spazio pubblico, come utilizzo da cui derivi al soggetto privato una particolare utilità, indipendentemente dalla realizzazione di un'attività modificativa dello spazio pubblico da parte del privato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tassazione dei Passi Carrabili: Natura e Presupposti Impositivi
La pronuncia in esame verte sulla controversia relativa all'assoggettamento a tassazione di un passo carrabile. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso da una società concessionaria per conto di un Comune, riguardante il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico (###) relativa a un passo carrabile per l'anno 2018.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR), riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto sussistenti i presupposti impositivi, basandosi sull'accertamento che il contribuente beneficiava di una modifica del piano stradale e del marciapiede, consistente nell'interruzione del marciapiede stesso e nella presenza di uno "smusso" che collegava la strada pubblica a un'area di proprietà privata, facilitando l'accesso dei veicoli. La CTR aveva precisato che la presenza di una scalinata all'interno della proprietà privata non inficiava la sussistenza del presupposto impositivo, in quanto la modifica del suolo pubblico era comunque presente nella parte di collegamento tra la proprietà e la via pubblica.
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR dinanzi alla Corte di Cassazione, articolando due motivi di ricorso. Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione della sentenza impugnata, mentre il secondo motivo contestava la violazione di legge, sostenendo, in sintesi, l'assenza di una sottrazione all'uso pubblico della superficie interessata, la mancata apposizione della segnaletica stradale di divieto di sosta e l'inidoneità del passo carrabile a consentire l'accesso ad un'area di sosta a causa della presenza della scalinata.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo che esso veicolasse una censura di difetto motivazionale non più ammissibile alla luce del vigente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile. Inoltre, la Corte ha rilevato che la censura relativa all'omesso esame di fatti era inammissibile per la preclusione derivante dalla "doppia conforme", avendo i giudici di merito deciso in base alle medesime ragioni. La Corte ha altresì precisato che il presupposto dell'imposta è costituito dall'occupazione intesa come dato statico, ossia come mera relazione materiale con lo spazio pubblico, indipendentemente dalla realizzazione di un'attività modificativa da parte del privato.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte lo ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che la nozione normativa di "passo carrabile" comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia gli appositi intervalli sui marciapiedi o le modifiche del piano stradale finalizzate a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. La Corte ha inoltre affermato che, per i passi carrabili, la sottrazione del suolo all'uso pubblico è intrinseca alla natura stessa dell'opera, in quanto legata al passaggio sul marciapiede e sull'area antistante, con conseguente limitazione dell'uso normale dello spazio pubblico da parte della collettività. La Corte ha poi precisato che i requisiti richiesti per la conformità del passo carrabile alle norme del codice della strada non interferiscono con i presupposti applicativi della normativa fiscale ### Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'asserita inidoneità del passo carrabile a consentire l'accesso veicolare a causa della presenza della scalinata, in quanto tale censura si risolveva nella prospettazione di una realtà di fatto diversa da quella accertata dalla CTR.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.