CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 10547/2023 del 19-04-2023
principi giuridici
L'iscrizione alla gestione separata INPS è obbligatoria per gli ingegneri e gli architetti iscritti ai rispettivi albi professionali, ma non iscritti all'INARCASSA, in quanto già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e tenuti verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo, non essendo tale versamento suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
In materia di contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati, in conformità all'art. 55 del R.D.L. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella L. n. 1155 del 1936, e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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testo integrale
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sintesi e commento
Iscrizione alla Gestione Separata INPS e Prescrizione dei Contributi per i Professionisti: Un'Analisi della Pronuncia
La pronuncia in esame affronta la complessa questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti iscritti ad un Albo professionale, ma contestualmente assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in ragione di un rapporto di lavoro subordinato.
La vicenda trae origine dal ricorso di un professionista, iscritto all'Albo degli Ingegneri e dipendente a tempo indeterminato presso un'istituzione universitaria, avverso la pretesa dell'INPS di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata e del conseguente pagamento dei contributi per alcune annualità. Il professionista sosteneva l'illegittimità di tale iscrizione, essendo già iscritto all'INARCASSA in quanto libero professionista.
La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda del professionista, ritenendo che l'iscrizione alla Gestione Separata fosse dovuta per garantire la copertura previdenziale per l'attività libero professionale, non essendo sufficiente il versamento del contributo integrativo all'INARCASSA. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto non prescritti i contributi pretesi e legittimo il regime sanzionatorio applicato dall'INPS.
Il professionista ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando sia l'obbligo contributivo che la mancata prescrizione del credito relativo ad una delle annualità contestate. L'INPS ha a sua volta presentato ricorso incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto prescritti alcuni crediti contributivi.
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, confermando l'orientamento consolidato secondo cui gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non iscritti all'INARCASSA (ma tenuti al solo versamento del contributo integrativo) sono comunque tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata. La Corte ha ribadito che il versamento del solo contributo integrativo non è sufficiente a garantire una correlata prestazione previdenziale per l'attività autonoma.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha ribadito che il termine decorre dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo senso, è stato rigettato il ricorso incidentale dell'INPS.
Tuttavia, la Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto interrotto il termine prescrizionale per i redditi prodotti in una specifica annualità.
In definitiva, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, rigettando il primo motivo e il ricorso incidentale, e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.