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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 10676/2023 del 20-04-2023

principi giuridici

Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione assume il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione, rispondendo dell'illecito previsto dall'art. 1 della l. n. 386 del 1990, come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, qualora fosse a conoscenza del difetto di autorizzazione al momento dell'utilizzazione del titolo.

Ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1 della legge n. 386 del 1990, incombe alla ### l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione, ovvero mediante altre prove, orali o documentali, o presunzioni semplici, dalle quali possa desumersi la consapevolezza del difetto di autorizzazione da parte del privato.

Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, a far tempo dalla data della presentazione del ricorso per concordato preventivo e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, posto dall'art. 168 legge fallimentare, riguarda le azioni proprie del processo di esecuzione e qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario, non estendendosi all'emissione di assegni bancari al di fuori delle autorizzazioni previste dall'art. 1, l. n. 386 del 1990, a cura della rappresentante legale della società debitrice ammessa al concordato preventivo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Emissione di Assegni Bancari e Responsabilità Amministrativa: Profili di Colpa e Conoscenza della Revoca dell'Autorizzazione


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della responsabilità amministrativa derivante dall'emissione di assegni bancari in assenza di autorizzazione, con particolare attenzione al ruolo della conoscenza, da parte del traente, della revoca dell'autorizzazione stessa.
La vicenda trae origine dall'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di una persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società, per violazione della normativa in materia di emissione di assegni senza provvista e senza autorizzazione. Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione, ma il Tribunale, in grado di appello, aveva accolto il gravame, annullando l'ordinanza-ingiunzione.
Il Tribunale aveva motivato la sua decisione, in primo luogo, richiamando un principio giurisprudenziale relativo alle obbligazioni tributarie, secondo cui l'ammissione al concordato preventivo impedisce l'applicazione di sanzioni per il mancato pagamento dei debiti. In secondo luogo, il Tribunale aveva ritenuto non dimostrata la conoscenza, da parte del soggetto, della revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni da parte della banca trattaria, elemento ritenuto essenziale per la configurabilità dell'illecito amministrativo.
Avverso tale sentenza, l'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Il primo motivo contestava l'applicazione analogica del principio relativo alle obbligazioni tributarie e l'erronea qualificazione del ruolo del soggetto, sostenendo che avesse agito anche come persona fisica e non solo come legale rappresentante della società. Il secondo motivo censurava l'esclusione della responsabilità basata sulla mancanza di colpa, evidenziando che il traente si assume il rischio della sopravvenienza di eventi, come la revoca dell'autorizzazione, al momento della presentazione dell'assegno all'incasso.
La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui chi emette un assegno bancario privo della data di emissione accetta il rischio che, al momento del riempimento del documento e della sua utilizzazione come assegno, il titolo risulti privo di autorizzazione. Tuttavia, la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo, grava sull'amministrazione l'onere di provare che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
La Corte ha ritenuto assorbito il primo motivo di ricorso, precisando che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo non si estende alla diversa situazione dell'emissione di assegni bancari al di fuori delle autorizzazioni previste dalla legge.
Infine, la Corte ha accolto il ricorso incidentale condizionato proposto dal soggetto, relativo all'omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, sul disconoscimento delle firme di traenza apposte sugli assegni.
In definitiva, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale, affinché si pronunciasse, in primo luogo, sul disconoscimento delle firme e, in secondo luogo, valutasse la sussistenza della prova della conoscenza, da parte del traente, della revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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