CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 1107/2023 del 16-01-2023
principi giuridici
In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate nell'art. 1 della legge n. 633 del 1941, sicché un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.
La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione.
È inammissibile per novità della censura la questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, qualora il ricorrente non assolva l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione.
In sede di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso fondato sulla illegittima acquisizione di una prova qualora la Corte di appello abbia fondato la propria decisione sul punto sulla base di altre prove ritenute convergenti.
testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del Diritto d'Autore e Valutazione della Creatività di un'Opera Digitale
La pronuncia in esame verte sulla complessa questione della tutela del diritto d'autore in relazione a un'opera grafica digitale, nello specifico un'immagine a soggetto floreale utilizzata come scenografia per un evento di risonanza nazionale. La vicenda trae origine da un'azione legale promossa da un architetto che rivendicava la paternità dell'opera, lamentando la violazione del proprio diritto d'autore da parte di una società di servizi radiotelevisivi che l'aveva impiegata senza autorizzazione.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto le ragioni dell'architetto, riconoscendone la paternità dell'opera e condannando la società al risarcimento del danno, alla rimozione dell'immagine dal sito internet e alla pubblicazione della sentenza. Tale decisione si fondava su elementi probatori quali stampe di siti internet, una pubblicazione editoriale che attribuiva l'opera all'architetto e la valutazione del carattere creativo dell'immagine.
La Corte d'Appello, investita del gravame, confermava integralmente la sentenza di primo grado, ribadendo la validità delle prove a sostegno della paternità dell'opera e sottolineando il carattere commerciale dell'evento per il quale era stata utilizzata.
La società radiotelevisiva ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi di doglianza. In primo luogo, contestava la motivazione della sentenza d'appello in merito al riconoscimento del carattere creativo dell'opera, ritenendola apparente e insufficiente. In secondo luogo, eccepiva la violazione delle norme sul diritto d'autore, sostenendo che l'immagine, generata da un software, non potesse essere considerata frutto di un'idea creativa dell'architetto. Infine, lamentava la violazione dei principi processuali, contestando l'utilizzo da parte del giudice di elementi probatori reperiti autonomamente sul web.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello esistente e non meramente apparente, in quanto idonea a rendere ragione del percorso logico seguito dai giudici per giungere alla conclusione del carattere creativo dell'opera.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile, in quanto volto a introdurre per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova, ovvero l'asserita natura di opera generata da software e non attribuibile all'ingegno creativo dell'architetto, questione che non era stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato che, per poter essere esaminata in sede di legittimità, una questione giuridica implicante un accertamento di fatto deve essere stata dedotta dinanzi al giudice di merito, con l'onere per il ricorrente di indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, relativo all'asserita violazione dei principi processuali, rilevando che la decisione della Corte d'Appello si fondava su una pluralità di prove convergenti, rendendo non decisiva l'eventuale illegittima acquisizione di elementi probatori tramite ricerca online. Inoltre, la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare le modalità con cui il Tribunale aveva condotto la ricerca online, né aveva indicato di aver proposto un motivo di impugnazione specifico avverso tale condotta.