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ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 1107/2023 del 16-01-2023

principi giuridici

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate nell'art. 1 della legge n. 633 del 1941, sicché un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione.

È inammissibile per novità della censura la questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, qualora il ricorrente non assolva l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, indicando in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione.

In sede di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso fondato sulla illegittima acquisizione di una prova qualora la Corte di appello abbia fondato la propria decisione sul punto sulla base di altre prove ritenute convergenti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Tutela del Diritto d'Autore e Valutazione della Creatività di un'Opera Digitale


La pronuncia in esame verte sulla complessa questione della tutela del diritto d'autore in relazione a un'opera grafica digitale, nello specifico un'immagine a soggetto floreale utilizzata come scenografia per un evento di risonanza nazionale. La vicenda trae origine da un'azione legale promossa da un architetto che rivendicava la paternità dell'opera, lamentando la violazione del proprio diritto d'autore da parte di una società di servizi radiotelevisivi che l'aveva impiegata senza autorizzazione.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto le ragioni dell'architetto, riconoscendone la paternità dell'opera e condannando la società al risarcimento del danno, alla rimozione dell'immagine dal sito internet e alla pubblicazione della sentenza. Tale decisione si fondava su elementi probatori quali stampe di siti internet, una pubblicazione editoriale che attribuiva l'opera all'architetto e la valutazione del carattere creativo dell'immagine.
La Corte d'Appello, investita del gravame, confermava integralmente la sentenza di primo grado, ribadendo la validità delle prove a sostegno della paternità dell'opera e sottolineando il carattere commerciale dell'evento per il quale era stata utilizzata.
La società radiotelevisiva ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi di doglianza. In primo luogo, contestava la motivazione della sentenza d'appello in merito al riconoscimento del carattere creativo dell'opera, ritenendola apparente e insufficiente. In secondo luogo, eccepiva la violazione delle norme sul diritto d'autore, sostenendo che l'immagine, generata da un software, non potesse essere considerata frutto di un'idea creativa dell'architetto. Infine, lamentava la violazione dei principi processuali, contestando l'utilizzo da parte del giudice di elementi probatori reperiti autonomamente sul web.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello esistente e non meramente apparente, in quanto idonea a rendere ragione del percorso logico seguito dai giudici per giungere alla conclusione del carattere creativo dell'opera.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile, in quanto volto a introdurre per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova, ovvero l'asserita natura di opera generata da software e non attribuibile all'ingegno creativo dell'architetto, questione che non era stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato che, per poter essere esaminata in sede di legittimità, una questione giuridica implicante un accertamento di fatto deve essere stata dedotta dinanzi al giudice di merito, con l'onere per il ricorrente di indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, relativo all'asserita violazione dei principi processuali, rilevando che la decisione della Corte d'Appello si fondava su una pluralità di prove convergenti, rendendo non decisiva l'eventuale illegittima acquisizione di elementi probatori tramite ricerca online. Inoltre, la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare le modalità con cui il Tribunale aveva condotto la ricerca online, né aveva indicato di aver proposto un motivo di impugnazione specifico avverso tale condotta.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 1107/2023 del 16-01-2023

principi giuridici

In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

La consistenza in concreto dell'autonomo apporto dell'autore all'opera dell'ingegno, quale espressione della sua personalità e delle sue scelte libere e creative, forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione.

Qualora una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Tutela del Diritto d'Autore e Valutazione della Creatività nelle Opere Digitali


La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a una controversia riguardante la presunta violazione del diritto d'autore su un'opera grafica utilizzata come scenografia in un evento mediatico di rilievo. La vicenda trae origine dall'azione legale intrapresa da un architetto che rivendicava la paternità dell'opera, lamentando l'uso non autorizzato della stessa da parte di un ente radiotelevisivo.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto le ragioni dell'architetto, riconoscendo la violazione del diritto d'autore e condannando l'ente al risarcimento del danno, alla rimozione dell'opera dal sito web e alla pubblicazione della sentenza. Tale decisione si fondava sull'accertamento della paternità dell'opera in capo all'architetto, desunta da stampe di siti internet, ricerche online e pubblicazioni editoriali, nonché sulla valutazione del carattere creativo dell'opera stessa.
La Corte d'Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che le prove addotte corroborassero l'attribuzione dell'opera all'architetto e che l'evento in cui era stata utilizzata avesse natura commerciale. L'ente radiotelevisivo ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando diverse censure.
La ricorrente contestava, in primo luogo, la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al riconoscimento del carattere creativo dell'opera. La Suprema Corte ha rigettato tale motivo, rilevando che la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, evidenziando come l'opera non fosse una semplice riproduzione, ma una rielaborazione originale, valorizzata dall'ente stesso e apprezzata dal pubblico.
In secondo luogo, la ricorrente lamentava la violazione di legge, sostenendo che l'opera fosse generata da un software e non frutto di un'idea creativa dell'architetto. La Cassazione ha dichiarato inammissibile tale motivo, in quanto introduceva una questione nuova, non trattata nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato che, per contestare la creatività dell'opera in ragione dell'utilizzo di un software, sarebbe stato necessario un accertamento di fatto, mai richiesto nei precedenti gradi di giudizio, volto a verificare se e in qual misura l'utilizzo dello strumento avesse assorbito l'elaborazione creativa dell'artista.
Infine, la ricorrente contestava la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali, lamentando che la Corte d'Appello avesse fondato il proprio accertamento sulla paternità dell'opera su documentazione estranea al processo, reperita online di propria iniziativa. La Cassazione ha ritenuto inammissibile anche tale motivo, rilevando che la Corte d'Appello aveva fondato la propria decisione su una pluralità di prove convergenti e che la ricerca online era stata effettuata dal Tribunale in primo grado, senza che fossero state specificate le modalità e i presupposti di tale ricerca.
La Suprema Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, confermando la condanna dell'ente radiotelevisivo al pagamento delle spese processuali.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

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