CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 1174/2023 del 17-01-2023
principi giuridici
Integra la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 3, della legge notarile la condotta del notaio che riceva un testamento pubblico contenente la designazione del notaio stesso quale esecutore testamentario, con previsione di compenso per l'attività da svolgere, in quanto tale disposizione determina un interesse del notaio rispetto all'atto, valutabile ex ante in termini di mera potenzialità o pericolosità, idoneo a compromettere la sua posizione di terzietà.
La valutazione dell'interesse del notaio, rilevante ai fini dell'art. 28, comma 1, n. 3, della legge notarile, deve essere condotta ex ante, in termini di mera potenzialità o pericolosità, senza che rilevi se le parti abbiano in concreto ricevuto o meno un danno dall'atto rogato.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 1, n. 3, della legge notarile, non è necessario che la disposizione testamentaria che interessi il notaio determini un concreto pregiudizio per il testatore o per i suoi eredi, dovendosi interpretare ed applicare la norma prescindendo dalla nozione di conflitto di interessi di cui all'art. 1394 c.c.
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testo integrale
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sintesi e commento
Incompatibilità tra Ruolo di Notaio Rogante e Designazione come Esecutore Testamentario: Profili Disciplinari
La pronuncia in commento affronta la delicata questione della compatibilità tra la funzione di notaio rogante e la successiva designazione del medesimo professionista come esecutore testamentario, con particolare riferimento alle implicazioni disciplinari derivanti da tale cumulo di ruoli.
La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un notaio a seguito di un parere richiesto al Consiglio Notarile di ### in merito a testamenti redatti da una persona defunta. Al notaio veniva contestata la violazione dell'articolo 28, comma 1, numero 3, della legge notarile, per aver ricevuto un testamento pubblico contenente disposizioni di proprio interesse. Nello specifico, il testamento rogato dal notaio conteneva una clausola che lo designava come esecutore testamentario, attribuendogli ampi poteri di gestione del patrimonio ereditario e prevedendo un compenso pari all'1% dell'attivo ereditario.
La COREDI Lombardia aveva ritenuto sussistente la violazione e irrogato una sanzione pecuniaria. Il notaio aveva quindi proposto reclamo avverso la decisione disciplinare, ma la Corte d'Appello di ### aveva respinto il reclamo.
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha rigettato il ricorso del notaio, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno precisato che la designazione dell'esecutore testamentario è qualificabile come disposizione testamentaria, e che la previsione di un compenso per l'attività svolta dall'esecutore configura un interesse idoneo a determinare la violazione dell'articolo 28, comma 1, numero 3, della legge notarile.
La Suprema Corte ha ribadito che l'interesse rilevante ai fini della norma in esame deve essere valutato ex ante, in termini di mera potenzialità o pericolosità, senza che rilevi se le parti abbiano in concreto ricevuto o meno un danno dall'atto rogato. L'obbligo di imparzialità del notaio impone di evitare anche il solo sospetto che il professionista possa perseguire un interesse personale.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la previsione di un compenso per l'attività di esecutore testamentario, commisurato al valore dell'attivo ereditario, configurasse un interesse esterno rispetto all'atto di rogito, idoneo ad offuscare l'immagine di terzietà e imparzialità che il notaio deve preservare. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 1, numero 3, della legge notarile, non rileva la proporzionalità del compenso rispetto all'impegno richiesto, né l'eventuale assenza di un concreto pregiudizio per il testatore o per gli eredi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.