CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 1191/2023 del 17-01-2023
principi giuridici
La delimitazione della fascia demaniale marittima nei comuni di ### ### e ### operata ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del d.l. n. 80 del 2004, convertito nella legge n. 140 del 2004, come modificato dall'art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, in base alle risultanze catastali, ha efficacia costitutiva implicante la cessazione della demanialità marittima, con decorrenza retroattiva dal momento dell'iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, e tenendo conto delle eventuali variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. L'attuazione amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione ha natura meramente dichiarativa, consistendo in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, senza alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Rideterminazione del Demanio Marittimo: Efficacia Retroattiva e Risultanze Catastali
La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla controversia relativa alla delimitazione del demanio marittimo in un determinato Comune costiero, focalizzandosi sull'interpretazione di una specifica norma di legge che prevede una riqualificazione dell'area demaniale marittima con efficacia retroattiva, conformemente alle risultanze catastali.
La vicenda trae origine da un'azione promossa dall'ente locale volta ad accertare l'insussistenza dei requisiti di demanialità marittima su una porzione di litorale, contestando le pretese delle competenti autorità statali. I giudici di merito avevano rigettato la domanda, ritenendo valida un'attività di ricognizione risalente ai primi anni del secolo scorso, idonea ad individuare i confini del demanio marittimo, e negando rilevanza ad un successivo verbale di demarcazione non approvato dalle autorità competenti.
Il Comune ha impugnato la decisione in Cassazione, lamentando la violazione di una norma di legge che, a suo dire, avrebbe dovuto comportare una riqualificazione dell'area demaniale marittima in base alle risultanze catastali, con effetti retroattivi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che la norma in questione, introdotta con la legge di conversione di un decreto-legge, prevede che la fascia demaniale marittima compresa nel territorio di determinati Comuni costieri sia delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge stessa.
La Suprema Corte ha chiarito che tale norma deve essere interpretata nel senso di determinare una declassificazione ex lege di aree eventualmente appartenenti al demanio marittimo, rendendo superflui ulteriori adempimenti amministrativi. Il rinvio alle risultanze catastali, unitamente alla previsione di retroattività, denota l'intento del legislatore di provvedere con immediatezza alla rideterminazione delle aree demaniali, attribuendo alle amministrazioni competenti un ruolo meramente esecutivo di adeguamento a quanto già stabilito dalla legge.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, sono demaniali solo quelle aree che risultano tali secondo le emergenze del catasto alla data di entrata in vigore della legge, con portata retroattiva. Le aree escluse dalla riproduzione grafica catastale dal demanio marittimo devono considerarsi tali quanto meno dalla data di impianto del catasto, in quanto il legislatore ha ritenuto che lo stesso fosse idoneo a fornire una corretta rappresentazione della situazione dominicale.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui la norma in questione riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, con la conseguenza che il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell'iscrizione in catasto. L'attività dell'amministrazione è limitata ad un mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, senza alcun potere discrezionale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.