CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 12259/2023 del 09-05-2023
principi giuridici
La presenza di un diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietà esclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il diritto stesso, sia nelle modalità di esercizio che con riguardo alle spese di gestione del bene, alla disciplina propria del condominio, estesa sia alla gestione dei beni comuni che ai diritti reali su beni di uso comune connessi alla migliore utilizzazione delle proprietà individuali.
In materia di ripartizione delle spese condominiali, la convenzione, inserita negli atti notarili di acquisto, che deroga al criterio legale di ripartizione fondato sul valore delle singole proprietà, ripartendo le spese in parti uguali tra i condomini, preclude al condomino di giovarsi del procedimento di revisione delle tabelle millesimali di cui all'art. 69 disp. att. c.c.
In tema di spese processuali, il principio di causalità, cui il criterio della soccombenza costituisce applicazione, impone che le spese di giudizio siano poste a carico della parte che ha provocato ingiustificatamente la necessità del processo; pertanto, qualora la chiamata in causa di un terzo, poi risultato estraneo al giudizio, sia avvenuta in esecuzione di un ordine del giudice emesso a seguito dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata da una parte, le spese sostenute dal terzo non possono essere poste a carico dell'attore, qualora l'eccezione sia risultata infondata.
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testo integrale
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sintesi e commento
Ripartizione Spese di Manutenzione e Revisione delle Tabelle Millesimali: Ammissibile la Deroga Convenzionale al Criterio Legale
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione di un vialetto di accesso a un complesso immobiliare e alla conseguente richiesta di revisione delle tabelle millesimali. La questione trae origine da un disaccordo tra i condomini circa la corretta applicazione dei criteri di ripartizione delle spese, in particolare per quanto riguarda un vialetto di accesso alle proprietà.
La Corte d'Appello aveva confermato la decisione di primo grado che respingeva la domanda di revisione delle tabelle millesimali, basandosi sul presupposto che il vialetto non fosse di proprietà condominiale, bensì di proprietà esclusiva di una società, la quale aveva concesso ai condomini un diritto di servitù di passaggio. Inoltre, la Corte aveva evidenziato l'esistenza di una convenzione, contenuta negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari, che prevedeva la ripartizione delle spese di manutenzione del vialetto in parti uguali tra tutti i "frontisti".
La ricorrente contestava tale decisione, sostenendo che, pur essendo il vialetto di proprietà di un terzo, esso era comunque di uso comune ai condomini e che la clausola di ripartizione delle spese in parti uguali violava il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 1123 del codice civile.
La Suprema Corte, pur riconoscendo che la presenza di un diritto di servitù in favore delle proprietà esclusive di un edificio condominiale assoggetta tale diritto alla disciplina condominiale, ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso relativi alla ripartizione delle spese. La Corte ha infatti evidenziato che l'art. 1123 del codice civile ammette la possibilità di una "diversa convenzione" tra i condomini, che può derogare al criterio legale di ripartizione delle spese basato sul valore delle singole proprietà. Nel caso di specie, la convenzione contenuta negli atti di acquisto, che prevedeva la ripartizione delle spese in parti uguali, costituiva proprio una tale deroga convenzionale, pienamente valida e vincolante per i condomini.
La Corte ha quindi precisato che, in presenza di una convenzione derogativa, il condomino non può avvalersi del procedimento di revisione delle tabelle millesimali previsto dall'art. 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale presuppone un errore nei valori attribuiti alle singole proprietà.
Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso relativo alla condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado. La Corte ha infatti rilevato che la chiamata in causa di un soggetto, poi risultato estraneo al condominio, era stata disposta dal giudice su eccezione della convenuta, e non per iniziativa dell'attrice. In tal caso, l'applicazione del principio di causalità avrebbe dovuto escludere la condanna dell'attrice al pagamento delle spese sostenute dal terzo chiamato.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla condanna alle spese di lite, annullando la relativa statuizione di primo grado e compensando le spese del giudizio tra le parti interessate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.