CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 12796/2023 del 11-05-2023
principi giuridici
La domanda proposta da un comproprietario per ottenere la condanna di altro partecipante alla riduzione in pristino mediante la rimozione di opere eseguite sulla cosa comune, tendendo all'adempimento di una prestazione di facere non suscettibile di divisione e destinata ad incidere sui beni appartenenti anche agli altri comunisti, deve essere decisa nei confronti di tutti i comproprietari, in quanto investe un rapporto giuridico unico ed inscindibile, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Il singolo comproprietario è legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio con gli altri comunisti, le azioni a difesa della cosa comune, sia nei confronti dei terzi, sia di ogni altro partecipante alla comunione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
La pronuncia in commento affronta un tema classico del diritto condominiale e della comunione in generale: la necessità o meno di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari quando uno di essi agisce per la rimozione di opere realizzate da un altro sulla cosa comune.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una comproprietaria di alcuni immobili contro una società, anch'essa comproprietaria, al fine di accertare l'illegittimità, per violazione dell'articolo 1102 del codice civile, di alcune condotte poste in essere da quest'ultima. In particolare, l'attrice chiedeva la riapertura di alcune porte, la demolizione di un manufatto in muratura, la chiusura o rimozione di un cancello e l'eliminazione di masserizie. Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto parzialmente la domanda, limitando la condanna alla chiusura o rimozione del cancello. La Corte d'Appello aveva poi confermato la decisione di primo grado, rigettando l'eccezione di mancata integrazione del litisconsorzio sollevata dalla società convenuta.
La questione giungeva, quindi, all'attenzione della Suprema Corte, la quale ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito. Il fulcro della decisione risiede nell'affermazione che, sebbene il singolo comproprietario sia legittimato ad agire a difesa della cosa comune, senza necessità di coinvolgere gli altri comunisti, tale principio non opera indiscriminatamente. Nel caso in cui l'azione promossa miri ad ottenere la rimozione di un manufatto realizzato da un altro comproprietario sulla cosa comune, e si contesti che tale opera esorbiti dai limiti consentiti dall'articolo 1102 del codice civile, la situazione muta radicalmente.
La Corte ha infatti evidenziato che la realizzazione di un'opera sul suolo comune comporta, ai sensi dell'articolo 934 del codice civile, l'acquisto della proprietà comune a tutti i comproprietari, salvo diverso accordo. Pertanto, la controversia relativa alle modalità d'uso della cosa comune, consistente nella realizzazione di un manufatto, incide sull'estensione del diritto di comunione degli altri partecipanti. Di conseguenza, la domanda volta alla rimozione di tali opere, tendendo ad una prestazione di "fare" non suscettibile di divisione e destinata ad incidere sui beni appartenenti anche agli altri comunisti, deve essere decisa nei confronti di tutti, in quanto investe un rapporto giuridico unico ed inscindibile.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale affinché riesamini la questione a contraddittorio integro, ovvero con la partecipazione di tutti i comproprietari degli immobili interessati. La decisione ribadisce un principio fondamentale in materia di comunione, ovvero la necessità di garantire la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti i cui diritti potrebbero essere incisi dalla decisione finale, soprattutto quando si tratta di azioni che mirano a modificare lo stato dei luoghi e, di conseguenza, l'estensione dei diritti di ciascun comproprietario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.