blog dirittopratico

3.813.099
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 12796/2023 del 11-05-2023

principi giuridici

La domanda proposta da un comproprietario per ottenere la condanna di altro partecipante alla riduzione in pristino mediante la rimozione di opere eseguite sulla cosa comune, tendendo all'adempimento di una prestazione di facere non suscettibile di divisione e destinata ad incidere sui beni appartenenti anche agli altri comunisti, deve essere decisa nei confronti di tutti i comproprietari, in quanto investe un rapporto giuridico unico ed inscindibile, con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.

Il singolo comproprietario è legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio con gli altri comunisti, le azioni a difesa della cosa comune, sia nei confronti dei terzi, sia di ogni altro partecipante alla comunione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

## Litisconsorzio Necessario nelle Azioni di Ripristino della Cosa Comune
La pronuncia in commento affronta un tema classico del diritto condominiale e della comunione in generale: la necessità o meno di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari quando uno di essi agisce per la rimozione di opere realizzate da un altro sulla cosa comune.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una comproprietaria di alcuni immobili contro una società, anch'essa comproprietaria, al fine di accertare l'illegittimità, per violazione dell'articolo 1102 del codice civile, di alcune condotte poste in essere da quest'ultima. In particolare, l'attrice chiedeva la riapertura di alcune porte, la demolizione di un manufatto in muratura, la chiusura o rimozione di un cancello e l'eliminazione di masserizie. Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto parzialmente la domanda, limitando la condanna alla chiusura o rimozione del cancello. La Corte d'Appello aveva poi confermato la decisione di primo grado, rigettando l'eccezione di mancata integrazione del litisconsorzio sollevata dalla società convenuta.
La questione giungeva, quindi, all'attenzione della Suprema Corte, la quale ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito. Il fulcro della decisione risiede nell'affermazione che, sebbene il singolo comproprietario sia legittimato ad agire a difesa della cosa comune, senza necessità di coinvolgere gli altri comunisti, tale principio non opera indiscriminatamente. Nel caso in cui l'azione promossa miri ad ottenere la rimozione di un manufatto realizzato da un altro comproprietario sulla cosa comune, e si contesti che tale opera esorbiti dai limiti consentiti dall'articolo 1102 del codice civile, la situazione muta radicalmente.
La Corte ha infatti evidenziato che la realizzazione di un'opera sul suolo comune comporta, ai sensi dell'articolo 934 del codice civile, l'acquisto della proprietà comune a tutti i comproprietari, salvo diverso accordo. Pertanto, la controversia relativa alle modalità d'uso della cosa comune, consistente nella realizzazione di un manufatto, incide sull'estensione del diritto di comunione degli altri partecipanti. Di conseguenza, la domanda volta alla rimozione di tali opere, tendendo ad una prestazione di "fare" non suscettibile di divisione e destinata ad incidere sui beni appartenenti anche agli altri comunisti, deve essere decisa nei confronti di tutti, in quanto investe un rapporto giuridico unico ed inscindibile.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale affinché riesamini la questione a contraddittorio integro, ovvero con la partecipazione di tutti i comproprietari degli immobili interessati. La decisione ribadisce un principio fondamentale in materia di comunione, ovvero la necessità di garantire la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti i cui diritti potrebbero essere incisi dalla decisione finale, soprattutto quando si tratta di azioni che mirano a modificare lo stato dei luoghi e, di conseguenza, l'estensione dei diritti di ciascun comproprietario.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24586 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.174 secondi in data 4 aprile 2026 (IUG:LH-3E71F3) - 8997 utenti online