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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 12813/2023 del 11-05-2023

principi giuridici

È inammissibile il ricorso per cassazione qualora la procura speciale sia stata autenticata da un soggetto non abilitato, quale il funzionario giudiziario, non potendo supplire a tale difetto la mera sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.

Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità della Procura Speciale e Interpretazione dell'Articolo 552 del Codice Civile in Materia di Successioni


La Suprema Corte si è pronunciata su un ricorso riguardante una causa di divisione di beni immobili, originariamente oggetto di donazione da parte di un genitore ai suoi due figli. La vicenda ha avuto inizio con un atto di citazione volto a sciogliere la comunione su un compendio immobiliare ad uso industriale e su un fondo rustico. Nel corso del giudizio di primo grado, è stata chiamata in causa una terza persona, in quanto si riteneva titolare di un diritto di usufrutto o di abitazione su parte dei beni comuni. Il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento della comunione, assegnando i beni ai due fratelli e rigettando le altre domande.
La Corte d'Appello, in seguito, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello principale e accogliendo un appello incidentale, riconoscendo alla terza persona un diritto di abitazione e non di usufrutto sui beni. La Corte d'Appello ha escluso la natura ereditaria della comunione, trattandosi di beni acquisiti per donazione, e ha ritenuto corretta la divisione in natura dei beni, attribuendo il lotto con funzione residenziale a un fratello e quello produttivo all'altro.
Il ricorso per Cassazione si fondava su quattro motivi. Preliminarmente, la Corte ha sollevato d'ufficio la questione dell'ammissibilità del ricorso a causa della nullità della procura speciale conferita ai difensori. La procura era stata autenticata da un funzionario giudiziario del Tribunale, avvalendosi dell'articolo 21 della legge numero 445 del 2000. La Corte ha ritenuto tale procura non valida, in quanto l'autenticazione di atti negoziali, come la procura alle liti, esula dai poteri del funzionario giudiziario, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Richiamando precedenti giurisprudenziali, la Corte ha ribadito che il potere di autenticazione di atti negoziali spetta al notaio, al quale compete certificare l'autografia delle sottoscrizioni, previo accertamento dell'identità personale delle parti. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per l'assenza di una valida procura speciale.
Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte ha ritenuto di esaminare i primi tre motivi di ricorso, in quanto ponevano questioni di particolare importanza, attesa l'assenza di specifici precedenti sul punto. Tali motivi riguardavano la violazione degli articoli 521 e 552 del Codice Civile, in relazione alla mancata partecipazione al giudizio dei figli di uno dei fratelli donatari, i quali, a seguito della rinuncia all'eredità del genitore, sarebbero subentrati per rappresentazione. La Corte ha esaminato la questione della corretta interpretazione del secondo comma dell'articolo 552 del Codice Civile, che disciplina la posizione del legittimario che rinuncia all'eredità in presenza di donazioni. La Corte ha aderito all'orientamento prevalente, secondo cui la norma contempla in ogni caso il diritto del donatario di ritenere i beni oggetto della donazione, anche in caso di rappresentazione, fermo restando l'onere dei rappresentanti di imputare le donazioni alla quota di legittima nella quale subentrano.
La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 552 il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis".
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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