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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 1325/2023 del 17-01-2023

principi giuridici

Nel rapporto di lavoro subordinato, il patto di conglobamento nella retribuzione ordinaria di emolumenti ulteriori dovuti per legge o contratto è valido solo se dal patto risultano specificamente i titoli cui il compenso complessivo si riferisce, superando la presunzione che il compenso convenuto remuneri la sola prestazione ordinaria.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, non opera l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro; il TFR deve essere determinato sulla base delle retribuzioni annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva o, se superiore, sulla base di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto, accertata l'insussistenza di un obbligo restitutorio.

In caso di domanda di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, gravando sul datore di lavoro l'onere di indicare gli elementi che dimostrino l'inadeguatezza in eccesso delle retribuzioni contrattualmente previste.

Nel regime normativo successivo alle modifiche apportate all'art. 91 c.p.c. dalla legge n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, rientrando tale valutazione nel suo potere discrezionale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Conglobamento Retributivo e Diritto alla Retribuzione Adeguata: Un'Analisi della Pronuncia


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra un lavoratore e l'### di uno Stato estero in relazione a differenze retributive maturate nel corso di un rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore aveva adito il Tribunale di ### chiedendo il pagamento di somme a titolo di tredicesima mensilità e di maggiore trattamento di fine rapporto (TFR), calcolato sulla base di tredici mensilità, in conformità al ### applicabile, seppur utilizzato solo come parametro. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, limitatamente alle voci retributive indicate.
Avverso tale decisione, entrambe le parti proponevano appello. La Corte d'### di ### confermava integralmente la sentenza di primo grado, statuendo sulla compensazione delle spese legali. L'### straniera ricorreva quindi in Cassazione, lamentando la violazione dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, sostenendo che, in assenza di un contratto collettivo applicabile, il trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva poteva essere utilizzato solo come parametro per garantire il rispetto del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente. A parere dell'###, il giudice di merito avrebbe dovuto effettuare una comparazione globale tra il trattamento complessivamente percepito dal lavoratore e quanto spettante in base al contratto collettivo, ritenendo operante il principio dell'assorbimento delle somme relative alle mensilità aggiuntive nelle maggiori somme percepite dal lavoratore.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di conglobamento retributivo. La Corte ha ribadito che, in un rapporto di lavoro subordinato, il compenso stabilito tra le parti si presume dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria. Pertanto, il patto di conglobamento, ovvero l'accordo volto a includere in una somma complessiva tutte le voci retributive, è valido solo se dal patto stesso risultino gli specifici titoli cui è riferibile il compenso complessivo, consentendo così il controllo giudiziale sull'effettivo riconoscimento dei diritti inderogabili del lavoratore.
La Corte ha inoltre precisato che il principio dell'assorbimento, invocato dall'###, trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro, originariamente qualificato come autonomo, sia stato convertito in rapporto di lavoro subordinato per decisione giudiziale. In tale ipotesi, si opera un raffronto tra il trattamento economico complessivamente percepito dal lavoratore e quello spettante in base ai minimi contrattuali, imputando alle competenze indirette gli emolumenti eccedenti i minimi.
Con riferimento al TFR, la Corte ha affermato che, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro. Il TFR deve essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva o, se superiore, sulla base di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro, accertata l'insussistenza di un obbligo restitutorio.
Infine, la Corte ha rigettato anche il ricorso incidentale proposto dal lavoratore, relativo alla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio. La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, spettando al giudice del merito valutare la misura della compensazione.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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