CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 1337/2023 del 17-01-2023
principi giuridici
L'installazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea.
L'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Installazione di Impianti Fotovoltaici in Condominio: Limiti al Potere Assembleare e Diritto del Singolo Condomino
La pronuncia in commento trae origine dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale che aveva espresso parere contrario all'installazione di pannelli fotovoltaici su una porzione comune dell'edificio, iniziativa promossa da alcuni condomini. La vicenda, giunta all'attenzione della Suprema Corte, offre l'occasione per chiarire i limiti del potere decisionale dell'assemblea condominiale in relazione all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte dei singoli condomini.
Nel caso specifico, alcuni condomini avevano comunicato all'amministratore l'intenzione di installare dodici pannelli fotovoltaici sulla copertura comune. L'assemblea condominiale, chiamata a esprimersi sulla questione, aveva manifestato un voto contrario all'approvazione del progetto, ritenendo che l'installazione avrebbe pregiudicato il pari uso della parte comune da parte degli altri condomini. I condomini interessati dall'installazione avevano quindi impugnato la delibera assembleare, contestando l'illegittimità del diniego opposto dall'assemblea.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'Appello avevano rigettato l'impugnazione, ritenendo che l'assemblea non avesse vietato l'installazione, ma si fosse limitata a esprimere un parere contrario, invitando i condomini interessati a predisporre un progetto alternativo. La Corte d'Appello aveva inoltre evidenziato che, nel caso di specie, non si rendeva necessaria alcuna modifica delle parti comuni, escludendo quindi la facoltà dell'assemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito che l'installazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una singola unità immobiliare, che non comporti modifiche delle parti comuni, può essere realizzata dal singolo condomino senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare. In tale contesto, l'eventuale parere contrario espresso dall'assemblea assume il valore di mera manifestazione di interesse degli altri condomini rispetto all'utilizzo del bene comune, senza che ciò legittimi l'impugnazione della delibera ai sensi dell'articolo 1137 del codice civile.
La Corte ha precisato che, ai sensi dell'articolo 1122-bis del codice civile, l'assemblea può intervenire, con le maggioranze qualificate, solo qualora l'intervento del singolo condomino comporti modificazioni delle parti comuni, potendo in tal caso prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio.
In definitiva, la pronuncia in esame ribadisce il principio secondo cui il singolo condomino ha il diritto di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sulla proprietà comune, purché ciò non comporti modifiche strutturali e siano rispettati i limiti previsti dalla legge e dal regolamento condominiale. L'assemblea condominiale, in assenza di modifiche alle parti comuni, non può vietare l'installazione, ma può esprimere un parere, il cui valore è limitato alla mera manifestazione di interesse degli altri condomini.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.