CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 13598/2023 del 17-05-2023
principi giuridici
In tema di scorrimento di graduatoria, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione.
Nel giudizio di cassazione, la mancata contestazione di un fatto non può desumersi qualora la memoria di costituzione contenga un impianto argomentativo logicamente incompatibile con la non contestazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ad assumere.
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testo integrale
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sintesi e commento
Scorrimento di Graduatorie Concorsuali e Giurisdizione: Un Equilibrio Tra Discrezionalità Amministrativa e Diritto All'Assunzione
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa allo scorrimento di graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La questione trae origine da un'autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica risalente al 2008, che prevedeva l'assunzione di 52 unità di personale, parte tramite concorso pubblico e parte tramite procedura interna. A seguito di ciò, l'Amministrazione bandiva due distinte selezioni, una per gli interni e una per gli esterni, pubblicando poi due graduatorie separate.
Alcuni candidati risultati idonei non vincitori nel concorso pubblico, lamentavano l'illegittimità dello scorrimento della sola graduatoria interna, in violazione della normativa che prevede una riserva di posti a favore dei candidati già utilmente collocati in graduatoria in un concorso pubblico. Essi sostenevano che l'Amministrazione avesse manifestato la volontà di assumere ulteriori idonei del concorso pubblico, chiedendo pertanto la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno per la mancata assunzione.
Il Tribunale, in primo grado, aveva declinato la propria giurisdizione in relazione alla domanda di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, nella parte in cui si contestava la decisione dell'Amministrazione di attingere alla graduatoria per la selezione interna. Tuttavia, aveva accolto la domanda di alcuni ricorrenti, basata sulla determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di attingere alla medesima graduatoria per un certo numero di posti, dichiarando la costituzione dei rapporti di lavoro.
La Corte d'Appello, riuniti i ricorsi, aveva respinto entrambe le impugnazioni. In particolare, aveva confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda, quanto alla determinazione dell'Amministrazione di attingere alla graduatoria per la selezione interna, investisse il potere discrezionale della PA. Inoltre, aveva ritenuto che gli appellanti non potessero pretendere di sostituirsi agli idonei della graduatoria relativa al concorso per interni, non avendo partecipato alla medesima selezione.
La Suprema Corte, investita della questione, ha accolto il ricorso principale, cassando la sentenza impugnata in punto di giurisdizione e dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dai ricorrenti. I giudici di legittimità hanno affermato che, nella specie, i ricorrenti hanno agito chiedendo l'accertamento del diritto ad essere assunti sul presupposto che la Presidenza del Consiglio, avendo deciso di procedere a nuove assunzioni attraverso lo scorrimento della graduatoria degli interni, avrebbe dovuto dare attuazione alla precedenza dei candidati già utilmente collocati in graduatoria nel concorso pubblico.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di scorrimento della graduatoria, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il ‘diritto all'assunzione'.
Tuttavia, la Corte ha anche accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla Presidenza del Consiglio, relativo alla violazione del principio di non contestazione. L'Amministrazione aveva contestato di aver ricevuto l'autorizzazione ad assumere ulteriori unità di personale, richiamando gli interventi legislativi che avevano imposto un processo di riorganizzazione e la riduzione delle dotazioni organiche. La Corte ha ritenuto che la memoria di costituzione della Presidenza del Consiglio contenesse un impianto argomentativo logicamente incompatibile con una ‘non contestazione' dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ad assumere.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato, quanto alla posizione di alcuni ricorrenti, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.