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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 14878/2023 del 29-05-2023

principi giuridici

Ai fini della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve di impugnazione, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore esercente il proprio ministero fuori dalla circoscrizione del tribunale ove pende il processo deve eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario adito ovvero, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c. apportate dall'art. 25 della legge n. 183 del 2011 e sino all'entrata in vigore dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine; in difetto, si intende eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo irrilevante l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio fatta dalla parte nella procura alle liti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Notifica della Sentenza e Domicilio Eletto: Prevale l'Indirizzo PEC del Difensore


La Suprema Corte si è pronunciata su una questione relativa alla corretta notifica di una sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione. La vicenda trae origine da un contenzioso tra un Comune e un soggetto privato, riguardante il riconoscimento di un'indennità sostitutiva per ferie non godute. Il Comune aveva impugnato la sentenza di primo grado, ma la Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendola tardiva.
La Corte d'Appello aveva basato la sua decisione sul fatto che la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata presso il domicilio eletto dal Comune nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e che tale notifica era rituale e idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Il Comune, al contrario, sosteneva che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso lo studio del procuratore costituito, il quale aveva espressamente indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) come recapito per le comunicazioni e notificazioni relative al processo.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui, ai fini della validità della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, occorre considerare il domicilio indicato dal procuratore costituito ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, ovvero, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 125 c.p.c. dalla legge n. 183 del 2011, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine professionale.
La Corte ha precisato che l'elezione di domicilio da parte del procuratore costituisce un atto distinto e autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Pertanto, è irrilevante che nella procura alle liti non si faccia riferimento al domicilio del procuratore o che la parte abbia indicato un diverso domicilio. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la notifica presso il domicilio indicato dalla parte non fosse corretta, e che, in difetto di domiciliazione presso la circoscrizione dell'ufficio giudiziario adito, la notifica in cancelleria fosse preclusa dall'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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