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CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 16021/2023 del 07-06-2023
principi giuridici
Nel giudizio avente ad oggetto diritti di credito, la modificazione della domanda risarcitoria, consistente nell'estensione del periodo temporale di riferimento del danno ad un periodo antecedente a quello originariamente indicato nell'atto di citazione, integra una mutatio libelli inammissibile, comportando la sostituzione dei fatti costitutivi e della causa petendi.
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sintesi e commento
Modifica della Domanda Risarcitoria: Limiti e Ammissibilità nel Processo Civile
La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa all'asserito inadempimento di una società fornitrice di energia elettrica, chiamata in causa per non aver provveduto all'allaccio di un'azienda agricola, in virtù di un contratto stipulato nel 1991. In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria. La Corte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, riteneva invece che la richiesta di risarcimento per i danni relativi al periodo 1991-1998 fosse stata avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale, dunque tardivamente.
La questione giunta all'attenzione della Suprema Corte verteva sulla presunta violazione delle norme processuali relative alla modificazione della domanda in corso di causa. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che la Corte d'Appello avesse erroneamente qualificato come "mutatio libelli" (modifica inammissibile della domanda) la precisazione, effettuata in sede di comparsa conclusionale, del periodo temporale di riferimento per il calcolo dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi del ricorso non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato come la domanda originaria fosse espressamente basata su fatti costitutivi inerenti al periodo successivo al 1998. Pertanto, la richiesta di risarcimento per il periodo antecedente configurava una vera e propria "mutatio libelli", in quanto introduceva nuovi fatti costitutivi e un diverso "petitum" (oggetto della domanda).
La Suprema Corte ha richiamato i principi generali in materia di modificazione della domanda, precisando che, pur essendo ammissibile la modifica della domanda in corso di causa, tale modifica non deve compromettere le potenzialità difensive della controparte né allungare i tempi processuali. Nel caso di specie, la modifica introdotta nella comparsa conclusionale non poteva considerarsi una semplice precisazione o specificazione della domanda originaria, bensì una vera e propria sostituzione dei fatti costitutivi, con conseguente inammissibilità.
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