CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 1675/2023 del 19-01-2023
principi giuridici
Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, comma aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del 2004, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di ### ### e ### è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione. Ne consegue che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell'iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R.d.l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004. Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all'### del demanio per l'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Retroattività della Delimitazione del Demanio Marittimo: Effetti delle Risultanze Catastali
La sentenza in esame affronta una complessa questione relativa alla delimitazione del demanio marittimo e alla sua retroattività, con particolare riferimento a terreni situati in specifici comuni costieri. La vicenda trae origine da una disputa tra proprietari di terreni limitrofi al mare e le competenti autorità statali, in merito all'appartenenza di tali aree al demanio pubblico.
Il Tribunale di primo grado, a seguito di una perizia tecnica, aveva accolto le domande dei proprietari, riconoscendo il loro diritto di proprietà e ordinando il ripristino dei luoghi, oltre a determinare un indennizzo risarcitorio. Tale decisione era stata impugnata in appello, ma la Corte territoriale aveva rigettato i gravami, confermando sostanzialmente la sentenza di primo grado.
I giudici di secondo grado avevano ritenuto attendibile una linea di demarcazione risalente al 1912, non modificata dal catasto geometrico particellare successivo, che indicava le zone in questione come "###". La Corte d'Appello aveva escluso la sclassificazione dei fondi, ritenendo che la collocazione della nuova linea demaniale secondo le risultanze catastali non avesse avuto pratica attuazione, a causa della mancata attivazione degli uffici competenti e dell'inerzia dei privati interessati.
Avverso tale pronuncia, i proprietari dei terreni hanno proposto ricorso per cassazione, articolando diverse censure. In particolare, i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione di una norma di legge che, a loro dire, attribuiva efficacia retroattiva alle risultanze catastali, legittimando altresì l'usucapione compiuta dai possessori nei venti anni precedenti. Secondo i ricorrenti, la legge avrebbe sovvertito il criterio di individuazione delle zone demaniali marittime, riconoscendone l'appartenenza al demanio non per le caratteristiche naturali, ma in base alle risultanze catastali.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure sollevate. I giudici di legittimità hanno affermato che la norma invocata dai ricorrenti deve essere interpretata nel senso di una sdemanializzazione espressa ex lege di aree anche eventualmente in origine appartenenti al demanio marittimo. Il rinvio ad un elemento obiettivo e predeterminato, quale la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali, unitamente alla espressa previsione di retroattività della norma, manifesta l'intento del legislatore di provvedere con immediatezza alla rideterminazione delle aree demaniali, con valore costitutivo.
Di conseguenza, il compito demandato all'amministrazione si limita ad un'attività meramente esecutiva, ai fini dell'individuazione del confine delle aree demaniali. La Corte ha precisato che la nuova linea di demarcazione del demanio marittimo deve reputarsi temporalmente efficace fin dalla data della demarcazione catastale, ossia a partire dall'entrata in vigore della legge sul catasto.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché si attenga al principio di diritto enunciato.
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