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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 1676/2023 del 19-01-2023

principi giuridici

Nel giudizio possessorio, la deduzione del proprietario che il godimento del bene da parte del preteso possessore sia avvenuto per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato, proponibile per la prima volta anche in grado di appello.

In tema di azione di reintegrazione nel possesso, qualora il fatto lesivo non sia causalmente riferibile ad un terzo, risponde dello spoglio il proprietario quale autore morale, in quanto soggetto che dell'atto lesivo si giovi, in funzione dell'ampliamento del proprio possesso con pregiudizio dell'altrui possesso.

Le ammissioni contenute negli atti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento.

È corretta la declaratoria di inammissibilità di domande o eccezioni di usucapione nel giudizio possessorio, ai sensi dell'art. 705 c.p.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Tutela del Possesso e Spoglio: Onere della Prova e Responsabilità dei Comproprietari


La pronuncia in esame affronta un caso di reintegrazione nel possesso, originato da una controversia tra proprietari di fondi confinanti. La vicenda trae origine dall'installazione di una recinzione che, secondo gli attori, avrebbe illegittimamente occupato una porzione del loro terreno, precludendone l'accesso. I convenuti, dal canto loro, avevano eccepito l'acquisto per usucapione della porzione di terreno in contestazione.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto la domanda di reintegrazione nel possesso. Tale decisione veniva poi confermata dalla Corte d'Appello, la quale, dopo aver accertato che la superficie derivante dalla copertura di un fosso posto sul confine rientrava nel compossesso delle parti, aveva stigmatizzato l'impedimento all'accesso a tale area. I giudici di secondo grado avevano ritenuto provato lo spoglio, basandosi sulle testimonianze raccolte in primo grado, che confermavano la perdita del possesso da parte degli attori a seguito della chiusura dell'accesso al loro fondo mediante l'apposizione di un lucchetto alla recinzione. La Corte d'Appello aveva inoltre valorizzato una scrittura privata, con la quale uno dei proprietari aveva acconsentito ai lavori di chiusura del fosso, ritenendola pienamente efficace per dimostrare il diritto degli attori di servirsi dell'area.
Avverso tale pronuncia, i soccombenti proponevano ricorso per Cassazione, articolando sedici motivi di doglianza. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rigettando le censure sollevate.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente individuato sia il bene oggetto della tutela possessoria, sia lo spoglio, consistente nella chiusura del fondo mediante una recinzione. La Suprema Corte ha inoltre affermato che, in caso di spoglio non causalmente riferibile a un terzo, è legittimo chiamare a risponderne il proprietario quale autore morale, ovvero il soggetto che si giovi dell'atto lesivo per ampliare il proprio possesso a danno dell'altrui.
La Cassazione ha poi precisato che le ammissioni contenute negli atti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice.
Infine, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e l'apprezzamento dell'attendibilità dei testi sono riservati al giudice di merito, il quale non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, potendo implicitamente disattendere i rilievi e le circostanze logicamente incompatibili con la decisione adottata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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