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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 16800/2023 del 13-06-2023

principi giuridici

In tema di condominio negli edifici, la liceità delle opere realizzate da un condomino su parti comuni deve essere valutata alla stregua dell'art. 1102 c.c., spettando al giudice di merito tale valutazione, insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

In tema di regolamento delle spese processuali, occorre tener presente l'esito complessivo della lite, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali, gravando i costi del processo sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che, invece, vi ha dato causa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Uso Legittimo della Cosa Comune e Limiti al Diritto di Proprietà Individuale in Condominio


La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda giudiziaria relativa all'uso di un cavedio in un edificio condominiale. La controversia, sviluppatasi attraverso due distinti giudizi poi riuniti, vedeva contrapposti un condomino e la zia, anch'essa condomina, in merito alla legittimità di alcune opere realizzate nel cavedio, quali un tubo di scarico, stendibiancheria e un box.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto le pretese del condomino, ordinando la rimozione del tubo e degli stendibiancheria. La Corte d'Appello, riformando la decisione, ha invece dichiarato il cavedio parte comune del fabbricato, riconoscendo alla condomina il diritto di mantenere il tubo e gli stendibiancheria, condannando contestualmente il nipote alla rimozione del box.
La Corte d'Appello ha fondato la sua decisione sulla mancanza di prova da parte del condomino di un titolo di proprietà esclusiva sul cavedio. In assenza di un titolo specifico, il cavedio è stato considerato di proprietà comune, applicando il principio generale secondo cui, in mancanza di diversa disposizione, le parti dell'edificio necessarie all'uso comune sono di proprietà comune.
Quanto al tubo di scarico e agli stendibiancheria, la Corte li ha qualificati non come servitù, ma come esercizio di facoltà consentite al condomino dall'art. 1102 del codice civile, che disciplina l'uso della cosa comune. Tale norma permette a ciascun condomino di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che tali manufatti non alterassero la natura e la funzione del cavedio e fossero, anzi, necessari per garantire l'abitabilità dell'appartamento della condomina.
Diversa la sorte del box, la cui installazione è stata ritenuta illegittima in quanto violava l'art. 1102 del codice civile. La Corte ha evidenziato come il box, sottraendo spazio e aria al cavedio, modificasse la destinazione funzionale della cosa comune e ne impedisse il godimento agli altri condomini.
Il condomino ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte d'Appello sotto diversi profili. In particolare, ha lamentato la violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, sostenendo che la Corte avesse illegittimamente modificato il petitum e la causa petendi della domanda, sostituendo alle eccezioni di servitù proposte dalla condomina un'altra eccezione non proponibile d'ufficio. Ha inoltre contestato la qualificazione del tubo di fogna come uso legittimo del cavedio, sostenendo che si trattasse di un'innovazione non autorizzata.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha chiarito che il vizio di extrapetizione o ultrapetizione si verifica solo quando il giudice attribuisce alla parte un bene non richiesto, e che nel caso di specie la Corte d'Appello si era limitata a dare una corretta veste giuridica alle istanze promosse dalla condomina.
Quanto alla qualificazione del tubo di fogna, la Corte ha ribadito che la liceità delle opere realizzate sulle parti comuni deve essere valutata alla stregua dell'art. 1102 del codice civile, e che tale valutazione spetta al giudice di merito. Nel caso specifico, la Corte d'Appello aveva ritenuto lecite e necessarie le facoltà esercitate dalla condomina nell'utilizzo del cavedio comune, e tale valutazione non era sindacabile in sede di legittimità.
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testo integrale


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