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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 16875/2023 del 13-06-2023

principi giuridici

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, la presentazione della relativa istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, in quanto l'ufficio non competente, purché non estraneo all'### finanziaria, è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente.

In tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi di azione proposta dal contribuente a seguito del silenzio opposto dall'amministrazione finanziaria ad una sua istanza di rimborso, la competenza a conoscere del ricorso spetta alla commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale l'istanza stessa è stata presentata e che con il silenzio l'ha implicitamente rigettata.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all'### finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento, sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta.

L'imposta addizionale prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario, inteso nella sua globalità e complessità, sì da ricomprendere anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza e/o che svolgano attività rivolta al pubblico, stante la ragione socio-economica di un intervento diretto a comprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente e/o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di abnormi incentivi retributivi. Riguardo alla disposizione di riferimento, eventuali riscontri extra-testuali, derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali, possono rivestire solo il ruolo di indici rivelatori esemplificativi, ma non esaustivi della fattispecie tributaria interna.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Bonus e Stock Option: Definizione del Settore Finanziario ai Fini dell'Imposta Addizionale


La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa all'applicazione dell'imposta addizionale sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock option, prevista dall'articolo 33 del decreto-legge numero 78 del 2010. La questione centrale verteva sull'interpretazione dell'espressione "settore finanziario", utilizzata dalla norma per individuare i soggetti destinatari del prelievo fiscale.
Nel caso di specie, un contribuente, in qualità di amministratore di una società, aveva richiesto il rimborso delle ritenute operate a titolo di aliquota addizionale sui bonus percepiti, ritenendo che né la società, né lui stesso, operassero nel "settore finanziario" cui la norma si riferisce. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso, sostenendo l'applicabilità dell'imposta addizionale.
I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che la società fosse una holding industriale e che, di conseguenza, l'amministratore non rivestisse la qualifica di dirigente nel "settore finanziario". L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, adducendo che l'espressione "settore finanziario" dovesse essere interpretata in senso ampio, comprendendo anche i manager delle holding industriali, in quanto anch'essi in grado di porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di merito per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno affermato che l'articolo 33 del decreto-legge numero 78 del 2010 contiene una clausola generale riferita al "settore finanziario" approcciato nella sua globalità e complessità. Tale nozione fiscale deriva da quella socioeconomica, sì da ricomprendere tutti quegli attori di compagini che, essendo attive sulla scena finanziaria, sono in grado, direttamente o indirettamente, di indurne torsioni pregiudizievoli per effetto di incentivi retributivi.
La Corte ha precisato che, ai fini dell'applicazione dell'imposta addizionale, non è necessario che i soggetti operino nel settore finanziario in senso stretto, né che siano sottoposti a vigilanza da parte di autorità di controllo. Ciò che rileva è la potenziale attitudine delle loro condotte, stimolate da forme di retribuzione variabile, a pregiudicare la stabilità finanziaria. In tale prospettiva, anche i dirigenti di holding industriali possono rientrare nel perimetro applicativo della norma, qualora le loro decisioni possano incidere significativamente sull'equilibrio dei mercati finanziari.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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