CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 17079/2023 del 14-06-2023
principi giuridici
In tema di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., non può essere dedotto l'inadempimento di una prestazione diversa da quelle previste nel contratto, non potendo la diffida ad adempiere contenere la richiesta di adempimento di obbligazioni ulteriori o diverse rispetto a quelle originariamente pattuite.
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando la violazione delle norme di interpretazione contrattuale, si risolva nella mera contrapposizione di un'interpretazione alternativa a quella accolta dal giudice di merito, senza specificare in quali termini quest'ultima si discosti dai canoni legali di ermeneutica negoziale.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica della corretta applicazione della norma, non potendo estendersi alla valutazione della conformità della sentenza impugnata a non meglio precisati parametri di giustizia sostanziale.
In tema di risarcimento del danno, il rifiuto ingiustificato di una parte di addivenire al trasferimento immobiliare previsto in un contratto preliminare, che avrebbe comportato il passaggio immediato a suo carico degli oneri di manutenzione connessi alla proprietà, determina il passaggio a carico della medesima del rischio di una diminuzione di valore dell'immobile detenuto in locazione da terzi per difetto di manutenzione in corso di causa, con conseguente impossibilità di invocare, per difetto di causalità, un perdurante obbligo di protezione e di buona fede dell'altra parte nell'effettuazione della manutenzione dell'immobile.
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testo integrale
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sintesi e commento
Preliminare di permuta: legittima la sentenza ex art. 2932 c.c. senza conguaglio se così previsto dall'accordo
La Suprema Corte si è pronunciata su una complessa vicenda relativa ad un contratto preliminare di permuta immobiliare, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva disposto il trasferimento coattivo degli immobili oggetto del preliminare, ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, senza prevedere alcun conguaglio in denaro.
La controversia trae origine da un accordo stipulato nel 1994 tra due soggetti, soci di una S.R.L. in liquidazione, relativo alla permuta di una quota di un immobile sito in un comune e la piena proprietà di un altro immobile sito in un altro comune. Uno dei due soggetti citava in giudizio l'altro, chiedendo l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà in base alla scrittura privata del 1994, o, in subordine, una sentenza costitutiva che realizzasse il trasferimento coattivo. Il convenuto, oltre a contestare la validità della scrittura privata come titolo per il trasferimento, chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento, sostenendo che l'attore non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, con la quale era stato convocato davanti al notaio per concludere l'atto di trasferimento, previo pagamento di un conguaglio in denaro.
Il Tribunale rigettava le domande dell'attore. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, qualificava la scrittura privata come contratto preliminare di permuta e accoglieva la domanda subordinata di trasferimento ex art. 2932 c.c., senza conguaglio in denaro, rigettando le riconvenzionali del convenuto.
Il convenuto ricorreva in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione dell'art. 1454 c.c. (relativo alla diffida ad adempiere), dell'art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto), nonché vizi di motivazione in relazione all'omesso esame di fatti decisivi.
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso. In particolare, ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla violazione dell'art. 1454 c.c., in quanto il ricorrente non contestava il principio di diritto applicato dalla Corte d'Appello, ma piuttosto l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito applicativo della norma. La Corte ha inoltre evidenziato che l'interpretazione del contratto preliminare proposta dal ricorrente, che prevedeva l'obbligo di pagamento di un conguaglio in denaro, era in contrasto con il dato letterale dell'accordo ("valutato alla pari") e con il contesto delle pattuizioni intervenute tra i soci della S.R.L. per la liquidazione della società.
Quanto alla violazione dell'art. 2932 c.c., la Suprema Corte ha affermato che non è compito del giudice di legittimità sindacare la conformità delle sentenze impugnate a non meglio precisati parametri di giustizia sostanziale. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal contegno delle parti in fase di trattative per la stipula del contratto definitivo, in quanto la Corte d'Appello aveva espressamente considerato tale circostanza, ritenendola irrilevante ai fini della decisione.
Infine, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative alla violazione degli artt. 1195, 2726 c.c. e 228 c.p.c., nonché degli artt. 1375, 1482 e 1599 c.c., in quanto il ricorrente pretendeva di sovrapporre la propria difforme interpretazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta dalla Corte d'Appello, senza lamentare la mancata considerazione di fatti decisivi.
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