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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 1709/2023 del 19-01-2023

principi giuridici

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'individuazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto non residente, l'accertamento deve essere condotto non solo sul piano formale, ma anche su quello sostanziale, verificando la sussistenza di una presenza incardinata nel territorio dello Stato dotata di stabilità, di una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito e di un'attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre.

Nel processo tributario, l'omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione qualora sia depositata una copia cartacea della sentenza rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria regionale, recante il visto di conformità all'originale, e la conformità all'originale non sia contestata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Stabile Organizzazione e Intermediazione: Confini tra Attività Ausiliarie e Presenza Imprenditoriale


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della stabile organizzazione nel contesto delle imposte sui redditi, focalizzandosi sulla distinzione tra attività ausiliarie o preparatorie e una vera e propria presenza imprenditoriale sul territorio nazionale. La vicenda trae origine da avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società con sede in Svizzera, la quale veniva ritenuta titolare di una stabile organizzazione in Italia, deputata alla vendita al dettaglio di prodotti di un noto marchio sportivo. Tale stabile organizzazione, secondo l'Ufficio, si concretizzava attraverso una società italiana, che ometteva di presentare le dichiarazioni fiscali.
I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano accolto il ricorso della società svizzera, non ravvisando gli elementi costitutivi della stabile organizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di norme processuali e sostanziali, nonché l'erronea valutazione delle prove.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accertamento dell'esistenza di una stabile organizzazione deve essere condotto non solo sul piano formale, ma soprattutto su quello sostanziale, valutando se la presenza nel territorio dello Stato sia stabile, se la sede di affari sia potenzialmente idonea a produrre reddito e se l'attività svolta sia autonoma rispetto a quella della casa madre.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato gli elementi probatori, giungendo alla conclusione che la società italiana svolgeva un'attività di intermediazione commerciale, ausiliaria e preparatoria rispetto all'attività commerciale della società svizzera, senza configurare una stabile organizzazione di quest'ultima. In particolare, è stato considerato rilevante il fatto che la società italiana non gestisse direttamente la vendita dei prodotti, ma si limitasse a prestare servizi di intermediazione, e che i costi di esercizio sostenuti dalla società svizzera non fossero un rimborso, ma un parametro di riferimento per la remunerazione dell'attività del commissionario.
La Corte ha quindi confermato l'orientamento secondo cui, per configurare una stabile organizzazione, è necessario che l'attività svolta nel territorio dello Stato presenti un carattere di autonomia e stabilità, tale da poter essere considerata una vera e propria presenza imprenditoriale, e non una semplice attività di supporto o intermediazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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