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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 17701/2023 del 20-06-2023

principi giuridici

In tema di contratto d'opera professionale, qualora l'incarico abbia ad oggetto non solo la dismissione della totalità delle partecipazioni di una società in un determinato complesso, ma anche una eventuale cessione parziale, la successiva cessione parziale perfezionatasi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto professionale, ai sensi di specifica clausola contrattuale, fa sorgere il diritto del professionista al compenso pattuito, a prescindere da un suo diretto coinvolgimento nelle trattative che hanno condotto alla cessione stessa.

La difformità tra l'operazione originariamente ipotizzata dal professionista e quella poi conclusa dalla società committente non è di per sé rilevante ai fini del riconoscimento del diritto al compenso, qualora l'incarico professionale comprenda anche eventuali alienazioni parziali, come quella in concreto realizzata.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Success Fee e Cessione Parziale: Quando il Diritto al Compenso Permane


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda relativa al diritto al compenso (success fee) di un professionista in relazione alla cessione di partecipazioni societarie. La controversia trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da un professionista per il pagamento di una somma ingente, a titolo di success fee, pattuita per la vendita di una società estera.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva rigettato l'opposizione, condannando la società opponente al pagamento delle spese legali. Tuttavia, la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione, rigettando la domanda del professionista e compensando le spese di lite. La Corte d'Appello aveva motivato la sua decisione evidenziando che l'operazione effettivamente realizzata dalla società, dopo l'interruzione del rapporto professionale con il professionista, riguardava solo una cessione parziale della partecipazione in una specifica società del gruppo, diversa dall'operazione originariamente ipotizzata.
Il professionista ha quindi adito la Corte di Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti e sull'onere della prova. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del professionista, ritenendo fondate le sue doglianze.
La Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello aveva accertato diversi punti cruciali: l'esistenza di un rapporto professionale tra le parti, avente ad oggetto non solo la cessione della totalità delle partecipazioni nel gruppo, ma anche eventuali cessioni parziali; e la previsione contrattuale del diritto al compenso del professionista nel caso in cui l'operazione fosse conclusa entro un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto professionale.
A fronte di tali accertamenti, la Cassazione ha censurato la Corte d'Appello per non aver verificato se la cessione parziale fosse avvenuta entro il termine previsto dal contratto e, in caso affermativo, per non aver riconosciuto il diritto al compenso. La difformità tra l'operazione ipotizzata e quella realizzata non era, secondo la Cassazione, di per sé rilevante, dato che l'incarico professionale comprendeva anche le cessioni parziali.
La Corte di Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché riesamini la questione alla luce dei principi enunciati, valutando se la cessione parziale sia avvenuta nel periodo rilevante e, in caso affermativo, se il professionista abbia diritto al compenso. La Corte dovrà anche provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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