CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 17937/2023 del 22-06-2023
principi giuridici
La nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro determina la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, ma non travolge automaticamente le altre condizioni contrattuali, quali la previsione del part-time, ove validamente apposte e corrispondenti ad un interesse del lavoratore.
Nel giudizio di rinvio, non possono trovare ingresso questioni di fatto prive del carattere di decisività, inteso come la capacità di condurre, con giudizio di certezza e non di mera probabilità o possibilità, ad un esito diverso della controversia.
In tema di determinazione dell'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, la valutazione operata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Orchestrali a Termine: la Cassazione Definisce i Limiti della Causale nei Contratti di Lavoro
La Suprema Corte si è pronunciata su una vicenda che ha visto contrapposti alcuni professori d'orchestra e una fondazione lirica, in merito alla legittimità dei contratti a termine stipulati tra il 2002 e il 2014. La questione, già affrontata in precedenti gradi di giudizio, è giunta all'attenzione della Cassazione a seguito di una sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato di alcuni musicisti, riconoscendo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando la fondazione alla riammissione in servizio e al pagamento di un'indennità.
Il fulcro della controversia risiedeva nella validità della causale apposta ai contratti a termine, che si limitava all'indicazione del singolo spettacolo o programma per la cui realizzazione i dipendenti erano stati assunti. La Cassazione, richiamando propri precedenti orientamenti, ha ribadito che non è sufficiente la mera individuazione dello spettacolo, ma è necessaria una specificazione circa la natura e lo scopo dello stesso, nonché la temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l'assunzione.
La Corte d'Appello, in sede di rinvio, aveva quindi ritenuto che il mero riferimento allo strumento suonato dall'orchestrale non fosse sufficiente a individuare la specifica connessione tra la durata temporanea della prestazione e le esigenze produttive e organizzative sottese.
I musicisti hanno impugnato la decisione della Corte d'Appello, lamentando, tra l'altro, il mancato riconoscimento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, contestando la quantificazione dell'indennità risarcitoria e invocando la ricostruzione della carriera. La fondazione, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale, contestando la valutazione di illegittimità del termine apposto ai contratti, evidenziando la natura stagionale dell'attività e l'assenza di orchestrali assunti a tempo indeterminato al momento della stipula dei contratti.
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale. In particolare, ha ritenuto che la valutazione della Corte d'Appello sulla illegittimità del termine, basata sull'insufficienza della causale, fosse un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che la nullità della clausola appositiva del termine determina la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, ma non travolge automaticamente le altre condizioni contrattuali, come la previsione del part-time, ove validamente apposte. Quanto alla quantificazione dell'indennità, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello non fosse censurabile in sede di legittimità, e ha giudicato inammissibili le censure relative alla violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove.
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