CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 18285/2023 del 27-06-2023
principi giuridici
La procura speciale conferita anteriormente al 4 luglio 2009, in data successiva all'introduzione del giudizio, non costituisce validamente il nuovo difensore se non perfezionata con comparsa di nuova costituzione nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 83 c.p.c. nella formulazione previgente.
La chiamata in garanzia del terzo venditore da parte dell'acquirente convenuto in un'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio, successiva alla vendita, solleva questioni di diritto in relazione all'art. 1485 c.c.
L'ammissibilità dell'azione di costituzione coattiva di servitù agricola da parte dei titolari di fondi dominanti ricadenti in zona urbanistica ed edificata costituisce questione di diritto rilevante.
Configura vizio di ultrapetizione l'individuazione, da parte del giudice, del percorso della servitù di passaggio in modo difforme dalle indicazioni contenute nelle domande delle parti, riferite a tracciati catastalmente identificati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Servitù Coattiva di Passaggio: Ammissibilità, Limiti e Vizi di Ultra Petizione
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda riguardante la costituzione di una servitù coattiva di passaggio tra fondi limitrofi. In sintesi, la Corte d'Appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva costituito una servitù di passaggio, sia pedonale che carraio, gravante su alcuni mappali a favore di altri, individuando il tracciato specifico e determinando le relative indennità.
Avverso tale decisione sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, sia principali che incidentali, sollevando diverse questioni di diritto di particolare rilevanza. In primo luogo, si discuteva dell'ammissibilità della chiamata in garanzia del terzo venditore da parte dell'acquirente convenuto in un'azione volta alla costituzione coattiva di servitù, promossa successivamente alla vendita. La questione verteva sulla possibile operatività dell'articolo 1485 del codice civile in tale contesto.
Un ulteriore punto controverso riguardava l'ammissibilità dell'azione di costituzione coattiva di servitù agricola promossa dai titolari dei fondi dominanti, nonostante questi ultimi ricadessero in una zona avente destinazione urbanistica ed edificata, seppur parzialmente. Si poneva, dunque, il problema della compatibilità tra la natura agricola della servitù richiesta e la destinazione urbanistica dei fondi interessati.
Infine, sul piano processuale, era stata sollevata la questione della configurabilità del vizio di ultra petizione. Tale vizio si sarebbe concretizzato nell'ipotesi in cui il giudice, nel costituire la servitù di passaggio, avesse individuato un percorso diverso sia dalle indicazioni contenute nella domanda degli appellanti principali, sia da quelle formulate dai proprietari dei fondi interclusi costituitisi nel giudizio di secondo grado, le quali facevano riferimento a un tracciato catastalmente identificato con precisione.
La Suprema Corte, rilevata la sussistenza di questioni di particolare rilevanza giuridica, ha ritenuto necessario rimettere la causa alla pubblica udienza per una trattazione e definizione più approfondita. La decisione finale dovrà quindi chiarire i delicati aspetti concernenti l'ammissibilità della chiamata in garanzia, i limiti alla costituzione di servitù coattive in zone urbanizzate e i confini del potere del giudice nell'individuazione del tracciato della servitù, al fine di evitare il vizio di ultra petizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.