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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 18406/2023 del 28-06-2023

principi giuridici

In sede di giudizio di rinvio a seguito di cassazione con rinvio, il giudice è tenuto a fare applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente, senza poter riproporre argomentazioni poste a base della sentenza annullata.

In tema di rescissione per lesione ultra dimidium, ai fini della verifica della sproporzione tra le prestazioni, il giudice deve accertare il valore dei beni al momento della stipula del preliminare, indagando non sul preteso valore intrinseco dell'immobile oggetto del contratto, bensì sull'entità dei prezzi correnti o mediamente ottenibili in una normale contrattazione di mercato temporalmente fissata, tenendo conto delle trattative intercorse.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Rescissione per Lesione Ultra Dimidium: Onere della Prova e Valutazione del Giudice


La Suprema Corte si è pronunciata su una complessa vicenda riguardante la rescissione per lesione ultra dimidium di un contratto preliminare di vendita immobiliare. La controversia, giunta per la terza volta all'attenzione della Corte, verteva sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1448 del codice civile, in particolare sullo stato di bisogno di una parte e sulla sproporzione tra le prestazioni.
La vicenda trae origine da un contratto preliminare di vendita di un immobile. La promittente venditrice aveva agito in giudizio per ottenere la rescissione del contratto, sostenendo che il prezzo pattuito fosse inferiore alla metà del valore reale del bene al momento della stipula. I promissari acquirenti si erano opposti, chiedendo l'esecuzione specifica del contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di rescissione, ma la Corte d'Appello aveva riformato la decisione, accogliendo la domanda riconvenzionale degli acquirenti. La Suprema Corte, in un primo ricorso, aveva cassato la sentenza d'appello per carenze motivazionali, rinviando la causa ad altra sezione della stessa Corte. In sede di rinvio, la Corte d'Appello aveva nuovamente accolto la domanda di rescissione, ma la Suprema Corte, in un secondo ricorso, aveva cassato la decisione, rinviando nuovamente la causa.
Nel nuovo giudizio di rinvio, la Corte d'Appello ha ribaltato le precedenti decisioni, respingendo la domanda di rescissione e accogliendo la domanda riconvenzionale degli acquirenti, trasferendo loro la proprietà dell'immobile subordinatamente al pagamento del prezzo residuo. La promittente venditrice ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione, contestando la valutazione delle prove e l'applicazione dell'art. 2932 c.c.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso principale, ribadendo che, in un giudizio di rescissione per lesione, il giudice deve accertare la sproporzione tra le prestazioni con riferimento al valore dei beni al momento della stipula del preliminare, tenendo conto dei prezzi correnti o mediamente ottenibili in una normale contrattazione di mercato. La Corte ha sottolineato che il giudice del rinvio aveva correttamente applicato tale principio, valutando le prove acquisite e considerando le trattative pregresse tra le parti. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa all'accoglimento della domanda di esecuzione specifica del contratto, in quanto la questione non era stata sollevata nei precedenti gradi di merito.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dai promissari acquirenti, relativo alla mancata prova dello stato di bisogno della promittente venditrice, in quanto tale argomento era stato affrontato dalla Corte d'Appello solo ad abundantiam, e il rigetto del ricorso principale faceva venir meno l'interesse dei controricorrenti al riguardo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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