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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 18459/2023 del 28-06-2023

principi giuridici

Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non preclude la condanna dell'Amministrazione finanziaria alle spese di lite, qualora l'annullamento sia conseguente ad una manifesta illegittimità del provvedimento originario.

In tema di contenzioso tributario, la compensazione delle spese processuali a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato non può operare automaticamente, dovendosi applicare il principio della soccombenza virtuale al fine di valutare la responsabilità delle parti nella determinazione del contenzioso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Compensazione delle Spese di Lite nel Contenzioso Tributario: Autotutela e Soccombenza Virtuale


La pronuncia in esame affronta la questione della compensazione delle spese di lite nel contenzioso tributario, in particolare quando l'Amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impositivo impugnato.
Nel caso specifico, un contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale relativa all'imposta di registro, sostenendo che l'atto fosse riferibile ad un altro soggetto. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) aveva dichiarato cessata la materia del contendere a seguito dell'annullamento in autotutela della cartella da parte dell'Agenzia delle Entrate, compensando le spese di giudizio tra le parti. La Commissione Tributaria Regionale (CTR), adita in appello dal contribuente, aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo corretta la compensazione delle spese in ragione della condotta del ricorrente, che aveva intrapreso la controversia pur essendo a conoscenza dell'intervenuto sgravio.
Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando un errore della CTR nella ricostruzione cronologica degli eventi. In particolare, la Corte ha rilevato che il deposito del ricorso introduttivo del giudizio era avvenuto successivamente all'accoglimento, da parte dell'Agenzia, dell'istanza di reclamo/mediazione presentata dal contribuente.
La Cassazione ha precisato che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non comporta necessariamente la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Tuttavia, tale principio può trovare applicazione qualora l'annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, come nel caso di specie, in cui si è verificato un errore nell'individuazione del soggetto passivo. In tale ipotesi, l'annullamento in autotutela costituisce un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, che può essere premiato con la compensazione delle spese.
La Corte ha altresì sottolineato che non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese alla cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela, in quanto una tale soluzione riserverebbe alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di oggettiva giustificazione. In un'ottica di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola della "soccombenza virtuale", la cui applicazione era stata in passato esclusa per non ostacolare l'esercizio dell'autotutela.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha liquidato in favore del ricorrente un importo a titolo di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, condannando l'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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