CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 19103/2023 del 06-07-2023
principi giuridici
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'estinzione del giudizio impugnatorio non determina automaticamente la caducazione dell'atto amministrativo costituente l'oggetto dell'impugnazione, il quale, pertanto, ove non annullato, conserva la sua efficacia.
In materia di giurisdizione amministrativa, il giudice amministrativo, adito con azione risarcitoria autonoma per lesione di interesse legittimo, non può conoscere, neppure in via incidentale, della legittimità di una sanzione disciplinare irrogata ad un avvocato, qualora la giurisdizione sulla legittimità di tale sanzione sia riservata ad un giudice speciale.
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, da intendersi come violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ovvero come esistenza di vizi che attengono all'esercizio della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori in iudicando o in procedendo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Azione di risarcimento danni da illecito disciplinare: limiti della giurisdizione amministrativa e definitività della sanzione
La pronuncia in commento trae origine da una complessa vicenda disciplinare che ha visto coinvolto un professionista legale. Il procedimento disciplinare, avviato a seguito di contestazioni relative alla gestione di somme di denaro di una cliente, si era concluso con la sanzione della radiazione dall'albo.
Avverso tale sanzione, il professionista aveva esperito diversi gradi di giudizio. In particolare, la Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso, aveva cassato con rinvio la sentenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF), giudice speciale competente in materia disciplinare, per vizio di motivazione in ordine alla congruità della sanzione irrogata. Tuttavia, il giudizio di rinvio non era stato riassunto, determinando l'estinzione del processo.
Successivamente, il professionista aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'illegittima radiazione. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che, in assenza di un annullamento del provvedimento di radiazione, non fosse possibile accertare l'illegittimità della sanzione, presupposto necessario per il risarcimento del danno. Tale decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato.
Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo. In sostanza, si contestava l'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno in assenza di un previo annullamento del provvedimento sanzionatorio, ritenendo violato il principio dell'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto all'azione di annullamento.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno rilevato che il Consiglio di Stato non aveva negato in astratto la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria, ma aveva ritenuto che, nel caso specifico, l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare fosse precluso dalla definitività della stessa, derivante dalla mancata riassunzione del giudizio di rinvio e dalla competenza esclusiva del CNF in materia disciplinare.
La Corte ha precisato che il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'esercizio della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio. Nel caso di specie, non si era verificato un diniego di giustizia, ma una valutazione, pur contestabile, delle norme processuali applicabili, che rientrava nel potere del giudice amministrativo.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui, in materia di sanzioni disciplinari a carico di professionisti, l'azione di risarcimento danni non può prescindere dall'accertamento dell'illegittimità della sanzione, e tale accertamento è precluso qualora la sanzione sia divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione o dell'estinzione del giudizio impugnatorio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.