blog dirittopratico

3.711.959
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 19103/2023 del 06-07-2023

principi giuridici

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l'estinzione del giudizio impugnatorio non determina automaticamente la caducazione dell'atto amministrativo costituente l'oggetto dell'impugnazione, il quale, pertanto, ove non annullato, conserva la sua efficacia.

In materia di giurisdizione amministrativa, il giudice amministrativo, adito con azione risarcitoria autonoma per lesione di interesse legittimo, non può conoscere, neppure in via incidentale, della legittimità di una sanzione disciplinare irrogata ad un avvocato, qualora la giurisdizione sulla legittimità di tale sanzione sia riservata ad un giudice speciale.

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, da intendersi come violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ovvero come esistenza di vizi che attengono all'esercizio della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori in iudicando o in procedendo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione di risarcimento danni da illecito disciplinare: limiti della giurisdizione amministrativa e definitività della sanzione


La pronuncia in commento trae origine da una complessa vicenda disciplinare che ha visto coinvolto un professionista legale. Il procedimento disciplinare, avviato a seguito di contestazioni relative alla gestione di somme di denaro di una cliente, si era concluso con la sanzione della radiazione dall'albo.
Avverso tale sanzione, il professionista aveva esperito diversi gradi di giudizio. In particolare, la Corte di Cassazione, accogliendo un ricorso, aveva cassato con rinvio la sentenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF), giudice speciale competente in materia disciplinare, per vizio di motivazione in ordine alla congruità della sanzione irrogata. Tuttavia, il giudizio di rinvio non era stato riassunto, determinando l'estinzione del processo.
Successivamente, il professionista aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'illegittima radiazione. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che, in assenza di un annullamento del provvedimento di radiazione, non fosse possibile accertare l'illegittimità della sanzione, presupposto necessario per il risarcimento del danno. Tale decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato.
Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo. In sostanza, si contestava l'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno in assenza di un previo annullamento del provvedimento sanzionatorio, ritenendo violato il principio dell'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto all'azione di annullamento.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno rilevato che il Consiglio di Stato non aveva negato in astratto la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria, ma aveva ritenuto che, nel caso specifico, l'accertamento dell'illegittimità della sanzione disciplinare fosse precluso dalla definitività della stessa, derivante dalla mancata riassunzione del giudizio di rinvio e dalla competenza esclusiva del CNF in materia disciplinare.
La Corte ha precisato che il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'esercizio della funzione giurisdizionale e non al modo del suo esercizio. Nel caso di specie, non si era verificato un diniego di giustizia, ma una valutazione, pur contestabile, delle norme processuali applicabili, che rientrava nel potere del giudice amministrativo.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo cui, in materia di sanzioni disciplinari a carico di professionisti, l'azione di risarcimento danni non può prescindere dall'accertamento dell'illegittimità della sanzione, e tale accertamento è precluso qualora la sanzione sia divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione o dell'estinzione del giudizio impugnatorio.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 25533-2020 proposto da: ### , elettivamente domiciliata in #### PAGANICA, 13, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrente - contro Ric. 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -2- ###'###, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in #### 121, presso lo studio dell'avvocato ### LUCENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - controricorrente - nonchè contro #### L ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### -controricorrenti - avverso la senten za n. 3 040/2020 del ###, depositata il ###. 
Udita la relazione d ella causa svolta nella p ubblica udienza del 20/06/2023 dal ### udito il ### in persona del ### che, riportan dosi alle conclusioni scritte, ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati ### e ##### glio di Stato, con sentenza n.3040/20 20, pubblicata il ###, ha respinto il gravame proposto dall'avv. ### avverso sentenza del ### n. 331/2019, con la quale, ne l giudizio promosso dall'avvocato medesimo, nei confronti del ### dell'Ordine degli Avvocati di ### e dei componenti avvocati del COA territoriale che le aveva irrogato, nel procedimento disciplinare aperto nei suoi riguardi, in data ### , la sanzione della radiazione, per sentirne ottenere la condanna al risarcimento del danno, ha respinto il ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -3- ricorso per dif etto dell'e ssenziale presupposto dell'accertamen to dell'illegittimità del provvedimento di radiazione. 
In partico lare, risulta dalla sentenza impu gnata e dagli att i, che il ### dell'ordine degli avvocati di ### (### comminava all' avv.  ### la sanzione disciplinare della radiazione, confermata a seguito di ricorso dell'interessata al ### per avere trattenuto indebitamente la somma di ### destinata alla sua cliente sig.ra ### versandole la minor somma di ### a fronte della somma di ### percepita dalla compagnia di assicurazione in forza di una sentenza del Tribunale di Bari, all'esito di una causa per risarcimento danni promossa dal padre, nelle more deceduto. 
Il ricorso per cassazione proposto dall'interessata in quattro motivi, avverso sentenza del ### del 2016 (che aveva confermato la sanzione disciplinare), veniva accolto, con sentenza di questa Corte a ### n. 16694 del 6/7/2017, in relazione al quarto motivo di ricorso, implicante vizio motivazionale ex art.360 5 c.p.c., sulla congruità della motivazione circa la scelta della sanzione della radiazione applicata dal COA territoriale (in quanto la ### «a) ha trattenuto presso di se ingenti somme di pertinenza della cliente, omettendo di restituirle alla cliente che ne faceva richiesta; b) si è impegnata di fronte al ### io dell'ordine in sede disciplinare alla restituzione (quantomeno parziale) di quanto perce pito, senza poi adempiere, invocando una malattia (d ella durata di 10 giorni) ed iniziando invece in pari tempo una causa di accertamento sull'effettiva debenza della somma avanti i l tribunale di Bari; c) ha investi to le somme in un buono di risparmio a se intestato, sottoponendole un vincolo di indisponibilità sino al 25/4/2016, allorché l'esponente, resasi conto che non vi sarebbe stata spontanea restituzione, ha minacciato un'azione cautelare a propria tute la; d) ha moltiplicato le iniziative giudiziarie al fine di parali zzare le richieste dell'espon ente»; così ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -4- attuando « un sistematico disegno volto ad eludere il proprio obbligo di restituzione, in piena violazione, anzi tradendo il rapporto fiduciario con la cliente»). ### hanno rilevato che il CNF aveva omesso di valutare , ai fin i della considerazione della gravità della condotta, la sussistenza o meno dell'appropriazione indebita aggravata, anche in consideraz ione della circostanza che la professionista non è stata sottoposta a procedimento penale per i fatti contestati in sede ###essendosi valutato, nella scelta della sanzione, il pignoramento della somma in contestazione presso terzi, reso possi bile dal mancato occultament o della somma da parte dell'avv. ### la quale aveva dichiarato dove si trovava il denaro. La sentenza impugnata venne quindi cassata con rinvio, rilevandosi che i suddetti fatti storici avrebbero dovuto essere esaminati dal CNF ai fini della scelta della sanzione disciplinare da comminare.   ### lo veniva reiscritta nell'a lbo deg li avvocati di ### con decorrenza dal 14/7/2017. 
All'esito della pronuncia della Corte di cassazione, nessuna delle parti ha riassunto il giudizio in sede ###sua conseguente estinzione ai sensi dell'articolo 393 c.p.c. 
Spirato il termine p er la riassu nzione, la ### ha introdotto, con ricorso del 1° marzo 2018, davanti al TAR per la ### un giudizio, nei confronti del ### dell'Ordine degli Avvo cati di ### - succeduto ex lege all'Ordine degli Avvocati di ### - notificando il ricorso anche agli avvocati #### e ### individuati come cont rointeressati in quanto già componenti dell 'Ordine de gli Avvocati di ### -, per il risarcimento dei dann i patiti a causa dell'ingiusto provvedimento di radiazio ne, danni quantificati in ### Il Tribunale ha respinto «nel merito» il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni prelimin ari di inammissibi lità (anche per tardività ) dell'azione risarcitoria «del danno in giusto derivante dal l'illegittimo ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -5- esercizio dell'attività ammi nstrativa», sollevate dai controricorrenti, rilevando che: a) ai sensi dell'art.30 c.p.a., la domanda di condanna al risarcimento del danno ingiu sto derivan te dall'illegittimo esercizio dell'azione amministrativa presuppone l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento che si assume lesivo, vale a dire il provvedimento di radiazione, e, nella spe cie, in disp arte ogni valutazion e circa la sussistenza degli altri requisiti prescritti dall'art.2043 c.cc., difetta tale essenziale presuppost o; b) la mancata riassunzione del giudizio all'esito della sentenza n. 16694/2017 delle ### della Corte di Cassazione ha determina to l'estinzione d el processo relativo all'impugnazione del provvedimento di rad iazione, con caducazione della sola decisione, di natura giurisdizionale, del CNF n. 327/2016, di rigetto del ricorso avverso il provvedimento disciplinare, che invece, essendo una mera determinazione amministrativa, non risulta essere stato travolto; c) di nessun rilievo l'avvenuta reiscrizione della ricorrente nell'albo professionale, avvenuta in ragione della pronuncia cassatoria e della «pendenza del giudizio di rinvio dinanzi al ### prima della maturazione della fattispe cie di estinzione pro cessuale, cosicché da essa non può trarsi alcun riconoscimento della illegittimità dell'avversata radiazione; d) non è consentito al giudice amministrativo adito, neppure incidenter tantum ai soli fini risarcitori, conoscere dell'illegittimità del provvedimento disciplinare, «considerata l'assoluta carenza di giurisd izione de l giudice am ministrativo nella materia disciplinare degli avvocati (cfr., artt.50, comma 3, e 54 n. 2 ###.L.  27 novembre 1933, n. 1578, art.61 l. 31 dicembre 2012, n. 247)» ### di Stato, nel confermare il rigetto del ricorso della ### ha osservato, in particolare, che: a) in primo luogo, andava condivisa la valutazione del TAR secondo cui il provvedimento di radiazione non poteva dirsi «travolto dall'estinzione del relativo processo impugnatorio instaurato davanti al ### (pag. 5 della sentenza impugnata), con sua conseguente perdurante efficacia; il ### di Stato, nel fare proprio ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -6- tale giudizio, ha rilevato che la ricorrente si era limitata ad affermare che «la senten za del CNF “assorbe e sosti tuisce nel merito la precedente pronuncia amministrativa”» e ha sottolineato come la sentenza delle ### si fosse limitata a cassare con rinvio la sentenza del CNF che aveva riget tato l'impug nazione del provvedimento di radiazione, il che «implicava un nuovo giudizi o (subordinato a impulso di parte) su una determinazione ancora vitale ed efficace»; b) in secondo luogo, a fronte della deduzione, da parte dell'appellante circa il fatto, asseritamente ome sso dal ### che le ### nel 2017 avessero «escluso la possibilità di comminare la sanzione massima della radiazione», nella specie, non era intervenuta (richiamato il disposto del comma 5 dell'art.30 c.p.a., secondo cui «5. 
Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centovent i giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza») alcuna pronuncia di «annullamento del provvedimento di radiazione», non essendo stato il giudizio riassunto dinanzi al ### c) il giudice amministrati vo, non avendo giurisdizione nella mat eria disciplinare degli avvocati, non potrebbe - «come cor rettamente evidenziato in prime cure con statuiz ione non oggetto di spe cifica contestazione»- conoscere della legi ttimità del menzionato provvedimento di radiazione, nemmeno in via incidentale; d) nessuna valenza univoca di riconoscimento de ll'illegittim ità della radiazione poteva attribuirsi alla temporanea reiscrizione dell'interessata all'### professionale (peraltro, do po l'estinzione del giudizio, il ### dell'ordine ha revocato, nel 20 20, la reiscrizione previamente disposta). 
Avverso la suddetta pronunci a, ### propone ricorso per cassazione, notific ato il ###, affidato a u nico mo tivo, nei confronti del ### dell'Ordine degli Avvoca ti di ### (che resiste con controricorso, not ificat o il ###) e degli avvocati ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -7- #### e ### (che resistono con controricorso notificato il ###).  ###.G., in vista dell'adunanza camerale del 12/7/2022, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo, in accoglimento del rico rso, la cassazione della sentenza impugnata; il P.G. ha osservato che non meriterebbero accoglimento le eccezioni sollevate dai controricorrenti #### e ### di decadenza per non essere stata l'azione prom ossa entro centoventi gg dal la conoscenza del provvedimento amministrativo, ex art.30 c.p.a., in quanto la sentenza impugnata ha respinto la domanda risarcitoria in base all'affermazione «in astratt o della carenza di giurisdizione», e dal ### d i inammissibilità della domanda, ha osservat o che la sentenza del ### di Stato, sindacabile ai sensi dell'art.111, comma 8, ###, in quanto, nella specie, vi sarebbe stato un d iniego di giurisdizione, sull'assunto della pregiudizialità dell'annullamento del provvedimento amministrativo ai fini dell'esperimento della t utela risarcitoria, pregiudizialità invece esclusa da questa Corte a ### con la sentenza n. 13659/2006, stante l'autonomia della domanda risarcitoria rispetto all'annullamento dell'atto, principio codificato dall'art.30 c.p.a., d.lgs. 104/2010. 
La ricorrente ha depositato due memorie, nel novembre 2021 e nel luglio 2022. 
Con ordinanza interlocutoria n. 3599/2023, resa all'esito dell'adunanza del 12/7/2022 , questa Corte, alla luce del complesso delle questioni involte dal ricorso, ha ritenuto opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza, poi fissata p er il ###. La ricorrente ha depositato istanza di discussione orale.  ###.G. ha depositato in data ### nuova memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 
La ricorrente ed i controricorrenti #### e ### hanno depositato memorie. Ric. 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -8- RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.La ricorrente lamenta, con unico articolato motivo, la violazione, ex at.360 n. 1 .p.c., degli artt.111comma 8 , ### e 110 c.p.a., per rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo adito. 
Con un primo profilo di dog lianza, la ricorrente argomenta che il ### di Stato avrebbe errato nel non rilevare che le ### avevano ritenuto illegittimo il provvedimento di radiazione, in tal modo violando l'articolo 393 c.p.c., laddove dispone che «la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che si è instaurato con la riproposizione della domanda». 
Sotto ulteriore profilo, la ### sostiene che, nella specie, ricorrerebbe una ipotesi di «arretramento dalla giurisdizione», per avere il ### di Sta to sostanzialmente neg ato, in via assoluta, la tut ela giurisdizionale alla ricorrente, rifiutando di esercitare la giurisdizione sulla domanda risarcitoria, in difetto di previo annullamento dell'atto amministrativo, e il correlato potere d i disapplicazione, e così riproposto «la teo rizzazione della necessaria pregiudizialità dell'annullamento rispetto all'azione risarcitoria, della quale viene quindi nuovamente negata l'autonomia» (pag. 9, § 2, del ricorso). La ricorrente invoca il principio, affermato da queste ### con le ordinanze nn. 13659 e 13660 del 20 06, e ripreso da ####/2008, secondo cui «Il giudice amministrativo rifiuta di esercitare la giu risdizione, e la sua decisione, a norma dell'art . 362, primo comma, cod. proc. civ., si presta a cassazione da parte delle ### quale giudice del riparto della giurisdizione, se l'esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno è rifiutato per la ragione che nel te rmine per ciò stabilito non sono stati chiesti l'annullamento dell'atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti». 
La ricorre nte, nella memoria da ultimo d epositata, si sofferma ( in replica alle conclusioni da ultimo formulate dal PG) sulla sussistenza di un interesse legittimo leso, quale posizione giuridica soggettiva che ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -9- può essere fatta valere dal profession ista di fronte ai ### enti pubblici non economici le cui decisioni hanno natura amministrativa, rispetto al corretto esercizio dei relativi poteri, e della giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi lamentato, con la proposta azione risarcitoria, l'illegittimo esercizio del potere disciplinare (per avere, in partic olare, omesso di considerare fatti di p rimaria rilevanza, quali stigmatizzat i da questa Corte ne lla sentenza 16694/2017, nonché dato per presupposto, erroneamente, un fatto inesistente, quale quello dell'appropriaz ione indebita cui soltanto poteva ricollegarsi la grave sanzione disciplinare irrogata); in sostanza, essendosi lamentata la sproprorzione della grave sanzione inflitta al professionista, si è fatta questione non della liceità della condotta di quest'ultimo ma di cattivo esercizio del potere, rientrante nella discrezionalità amministrativa, disciplin are, con giurisdizione conseguente del giudice amministrativo. La ricorrente rileva, peraltro, che sulla questione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria si è formato il giudicato interno (non avendo il ### negato la propria giurisdizione e non essendo stata la sentenza di primo grado impugnata in punto di giurisdizione. Quindi la ricorrente censura la statuizione del ### di Stato per essere stata negata la tutela per mancata previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento disciplinare da parte del Giudice speciale ( ###, malgrado il superame nto de l principio della c.d. pregiudiziale amministrativa. 
Assume la ### facendo espresso richiamo alle sentenze n. 49/2011 e n. 160/2019 della ### (citata nella ordinan za interlocutoria n. 3599/2023), che, malgrado non vi sia un'analoga previsione che, come accade per la giustizia sportiva , radichi la controversia nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve comunque essere «garantita una prot ezione giurisdizionale da parte del Giudice comune, ch e seppure non ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -10- demolitoria sia quantomeno risarcitoria» e «qualunque sia il giudice individuato …quale avente giurisdizione sul la domanda risarcito ria conseguente all'adozione di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un avvocato, questi po trà e dovrà eve ntualmente conoscere in via incidenta le della l egittimità dell'atto disciplinare, seppure ai soli fini risarcitori», equivalendo la tesi contraria a privare surrettiziamente il soggetto leso anche della residua tutela risarcitoria. 
In via subordinata si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme che radicano la giurisdizione speciale del ### per violazione del fondamentale diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt.24,103,11 e 113 ###).  1.2.I controricorrenti T raficante, ### e ### anche in memoria, premesso di essere stati evocati in giudizio dinanzi al giudice amministrativo, soltanto in qualità di controinteressati, non essendo stata svolta nei loro riguardi alcuna domanda risarcitoria, ribadiscono che la questione della giurisdizione sulla domanda risarcitoria è ormai coperta dal giudicato interno, con conseguente inammissibilità di un controllo sul punto da parte delle ### trattandosi di sindacato sui limiti interni della giurisdizione, pur dichiarando di aderire a quanto esposto, da u ltimo, dal P.G., ai soli fini di chiarime nto in funzione nomofilattica, circa la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda risarcitoria avanzata d all'avvocato in relazione al d anno derivante da provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti. Gli stessi ribadiscono che non vi è stato u n erroneo rifiuto della giurisdizione da parte del giudice amministrativo e che la sentenza, comunque, sarebbe inutiliter data, a causa delle preclusioni maturate, oggetto di specifiche eccezioni.  1.3. ###, nella memoria del maggio 2023 ed all'udienza pubblica, ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che: a) il ### di Stato, senza declinare la propria giurisdizione secondo le regole di riparto, ha ritenuto la propria carenza asso luta di g iurisdizione nella mat eria ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -11- disciplinare degli avvocati; b) in mancanza di previsione normativa derogatoria, il giudice munito della g iurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno derivante da procedimento disciplinare emesso nei confronti di un avvocato è il giudice ordinario (che ha il potere di sindacare e disapplicare l'atto amministrativo presupposto in ragione dell'art.5 l.20 marzo 1865 all. E, senza limiti det erminati dall'inoppugnabilità) e con riferimento a provvedimenti disciplinari degli avvocati ovvero in materia di risarcimento danni derivanti dal provvedimento disciplinare che si assume illegittimo non è riconosciuto alcun potere giurisdizionale esclusivo in capo al giudice amministrativo; c) il giudice amministrativo privo di potere demolitorio, spettante al CO e al CNF, è, di conseguenza, privo del potere di cognizione incidentale di cui all'art.8 c.p.a.; d) non sussiste il vizio denunciato, ex art.111, comma 8, ###, in ragione dell'effettiva carenza di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia disciplinare degli avvocati e non è sindacabile l'errore in cui è i ncorso il ### glio di Stato, per avere ritenuto implicitamente la propria giurisdizione e dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione nella materia disciplinare degli avvocati.  2. E' utile un breve richiamo al contenuto della sentenza n. 16694/2017 e dell'ordinanza interlocutoria n. 3599/2023 di questa ### Risulta dalla sentenza n. 16694/2017, che ha cassato la sentenza del ### dando luogo potenzialmente ad un giudizio di rinvio dinanzi a quest'ultimo, giudizio poi non sollecitato da alcu na delle parti, che questa ### riteneva fondata la denuncia di un vizio motivazionale contenuta nel ricorso per cassazione avverso la sentenza del ### in punto di omessa valut azione di fatt i decisivi nella valutaz ione della gravità della condotta contestata all'avvocatessa e della congruità della sanzione irrogata. 
Come rilevato da questa ### nell'ordinanza interlocu toria 3599/2023, anzitutto, il giudice ammin istrativo non ha declinato la giurisdizione di tale giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -12- dedotta in giudizio, avend o, al contrario, rigettando tale domanda anche nei confront i degli avvocat i #### e ### mmo, implicitamente ritenuto la propria giurisdizione non solo sulla domanda risarcitoria rivolta nei confronti del ### dell'Ordine ma anche su quella rivolta nei confronti delle menzionate persone fisiche; sul punto, peraltro, è calato il giudicato interno, non essendo stata la sentenza del TAR appellata in punto di giurisdizione (tra le tante, da ultimo, SSUU 21972/2021); il giudice amministrativo, pur ritenendosi munito di giuris dizione sulla domanda di risarcimento del danno da provvedimento disciplinare asseritamente illegi ttimo, si legge nell'ordinanza interlocutoria resa nel presente giudizio di legittimità, ha respinto tale domanda sull'assunto di n on poter accertare «in via incidentale la sussistenza dei presupp osti pe r procedere all'annullamento della sanzione, a prescindere dal giudizio del ### atteso che ... nella mate ria disciplinare degli avvocati v'è assoluta carenza di giurisdi zione del giudice amministrativo» (pag . 7 della sentenza impugnata). 
Alla base del rigetto della domanda della ### da parte del ### di ### o, in sostanza, non vi sarebbe l'assunto che la condann a al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa postulerebbe, in termini generali, la previa caducazione del provved imento asseritamente lesivo, bensì il rilie vo che, nello specifico caso in cui l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa si sia sostanz iato nell'emanazione di un provve dimento disciplinare a carico d i un avvo cato, la condan na risarcitoria, non preceduta dall'annullamento del provvedimento illegittimo, sarebbe preclusa dal rilievo che la giurisdizione sulla legitt imità di tale p rovvedimento compete al CNF e non al giudice amministrativo.  ### nell 'ordinanza in terlocutoria del 2023, ha quindi rammentato che la giurisdizione sui provvedimenti disciplinari relativi agli avvocati (che sono provvedimenti amministrativi e non pronunce ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -13- giurisdizionali, cfr. SSUU n. 20843/3 007, ### n. 11564/201 1) appartiene per legge al ### giudice speciale istituito con l'art. 21 del D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della ### (cfr., tra le tante, Cass. ### n. 9097/2005 e, da ultimo, Cass. ### n. 9545/2021) e che le sentenze del CNF sono impugnabili soltanto per cassazione, davanti alle ### occorrendo, nella specie, approfondire «la questione se, ed in quali limiti, il principio che la tutela risarcitoria per i danni causati da provvedimenti illegittimi può essere offerta indipendentemente dal previo annullamento del provvedimento asseritamente lesivo operi anche nelle materie, quali la disciplina degli avvocati, in cui l 'impugnativa del provvedimento amministrativo sia sottratta alla gi urisdizione de l giudice amministrativo, per essere demandata dalla legge ad altro giudice (nella specie, il giudice speciale ###». 
Si possono ipotizzare , secondo l'estensore della ordinanza interlocutoria, diverse ipotesi ricostruttive: a) il giudice amministrativo, avendo giurisdizione sulla tutela risarcitoria ma non su quella demolitoria, non può accordare la tutela risarcitoria se non previo annullamento del provvedimento disciplinare asseritamente lesivo; b) ovvero ritenere che , come sostenuto dalla difesa dell 'odierna ricorrente, la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla tutela demolitoria non impedisca a tale giudice di conoscere de lla legittimità del provvedimento disciplinare asseritamente lesivo ai soli fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria, sia se si riconosca, come sostenuto dal ### di ### nella sente nza impugnata, natura incidentale alla cognizione sulla leg ittimità del provvedimento disciplinare da parte del giudice de lla doman da risarcitoria (con possibile richiamo all'art.8 c.p.a.), sia se si riconosca a tale cognizione natura principale, po tendo essere evocati i principi - di portat a evidentemente generale - espressi dalla ### costitu zionale nelle ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -14- sentenze nn. 49 del 2011 e 160 del 2019, in tema di rapporti tra giudice statale e giudice sportivo, secondo cui «il giudice amministrativo può comunque conoscere delle questioni disciplinari che riguardano diritti soggettivi o interessi legittimi, poiché l'esplicita riserva a favore della giustizia sportiva, se esclude il giudizio di annullamento, non intacca tuttavia la facoltà di chi ritenga di essere stato leso nelle sue posizioni soggettive, ivi comprese qu elle di i nteresse legittim o, di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. A tali fini non opera infatti la riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale del resto la pretesa risarcitoria non potrebbe essere fatta valere» (così C.  ### n. 160/ 2019, § 3 .2.2., che ha enunciato tale principio in un contesto normativo che - con l'articolo 3 del decreto-legge 19 agosto 2003 n. 220, conv ertito in legge , con modificazioni, da lla legge 17 ottobre 2003, n. 280 - attribuisce al giudice ammin istrativo og ni controversia avente ad oggetto atti del ### olimpico nazionale italiano o delle ### sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, eccezion fatta per le controversie, attribuite alla giurisd izione del giudice ordinario, sui rapporti pa trimoniali t ra società, associazioni e atleti).   A tale ultimo riguardo, si può rilevare che, sul tema, sono intervenute anche le ### di questa ### le quali hanno in più occasioni affermato che «In tema di sanzioni disciplinari sportive, vi è difetto assoluto di giurisdizione sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano di sciplinare e l'irro gazione ed applica zione delle relative sanzioni, riservate, a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, agli organi di giustizia sportiva che le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire ai sensi del d.l. n. 220 del 2003 , conv. in legge n. 280 del 2003 , anche ove si invochi la tutela in forma specifica della rimozione della sanzione disciplinare, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art.  133, comma 1, lett . z), c.p.a., in ordine alla tutela ri sarcitoria per ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -15- equivalente, non operando in tal caso alcuna riserva a favore della giustizia sportiva e potendo il giudice amministrativo conoscere in via incidentale e indiretta delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale» (Cass., Un., n. 3353 6/2018; su l punto anche, Cass. , Sez. Un. , ###/2018; Cass. Sez.Un. n. 12149/2021). 
Va rilevat o, però, che, nella materia della giustizia sportiva, vi è giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.133, lett.z), per «le controversie avent i ad oggetto atti del ### olimpico nazionale italiano o delle ### sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti». 
Quindi, nella suddetta materia, ai sensi dell'art.2 l.280/2003 lett.a) e b), le q uestioni tecniche e discip linari rimangono nell'ordinamento sportivo e sono soggette alla giurisdizione dei giudici sportivi, mentre il giudice statale amministrativo, in forza della giurisdizione esclusiva riconosciuta, conosce delle controversie che, sepp ure nasce nti da sanzioni disciplinari, incidono sul godimento dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, quali l a domanda di risarcime nto de l danno per equivalente, ma non ha il potere di stat uire sull'annull amento del provvedimento sanzionatorio disciplinare (corte ### nn. 49/2011 e 160/2019), potendo soltanto procedere ad un accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento stesso a fini risarcitori. 
Nell'ambito delle sanzioni discipli nari agli avvocati, di cu i in questo giudizio si controverte, vi è, invece, un giudice speciale statuale, diverso da quello amministrativo, deputato ad accertare l'illegittimità della sanzione. 
Altra questione meritevole di approfondimen to da parte di queste ### in f unzione nomofilattica, prosp ettata n ell'ordinanza interlocutoria n. 3599/2023 - pur nel dubbio, palesato, se nel presente giudizio il tema della giurisdizione sulla domanda risarcitoria sia, come ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -16- si prospetta nell'ordinanza, coperto dal giudicato interno - concerne i criteri di in dividuazione de l giudice munito di giurisdizione sul la domanda di risarcimento dei danni causat i da un provvedimento disciplinare, asseritament e illegittimo, adottato nei confro nti di un avvocato, in quanto, escluso che la giurisdizione sulla tutela risarcitoria competa al ### al quale la legge attribuisce la giurisdizione solo sulla tutela demolitoria, «andrebbe approfondita la q uestione se la situazione soggettiva lesa da un provvedimento disciplinare illegittimo abbia natura di interesse legittimo o di diritto soggettivo», in quanto, in questo secondo caso, in assenza di una disposizione attributiva di giurisdizione esclusiva al giudic e amministrativo, la giurisdizione potrebbe ritenersi spettante al giudice ordinario (per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni da provvedimento disciplinare in relazione al quale la tutela demolitoria sia rimessa dalla legge ad altro plesso giurisdizionale, ### n. 1415 del 2004 : «La domand a proposta da un lavoratore autoferrotramviere intesa ad ottenere dall'azienda datrice di lavoro il risarcimento dei danni derivan ti da una sanzione disciplinare, sul presupposto della illegittimit à del relativo pro vvedimento di irrogazione, è sottratta alla giurisdizione del g iudice amministrativo prevista dall'art. 58 r.d. n. 148 del 1931, all. A), ed appartiene alla cognizione del giudice ordinario, posto che in tale ipotesi l'accertamento di illegittimità dell'atto amministrativo è strumentalmente collegato alla tutela di un diritto soggettivo, mentre appartiene al merito della controversia ogni questione concernente la disapplicabilità del medesimo atto in ###. Deve rilevarsi che, nel presente giudizio, si è formato un giudicato implicito sulla giurisdizione, nell 'azione risarcitoria propo sta, del giudice amministrativo, secondo le regole di riparto. 
Ai sensi dell'art.9 c.p.a. («Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'uf ficio. Nei giudiz i di impugnazione é rilevato se ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -17- dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha stat uito sulla giurisdizione»), la mancata espressa impugnazione di una sentenza, contenente una statuizione, ancor ché implicita , sulla giurisdizione, preclude al giudice del gravame di rilevare il difetto di giurisdizione, essendosi sul punto formato il giudicato interno. 
Orbene, la decisione sul merito non può che presupporre la verifica positiva della sussistenza della giurisdizione, oggetto di una statuizione implicita. 
Nella specie, il giudice amministrativo non ha negato di avere giurisdizione, nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità (non vertendosi in ipotesi di giurisdizio ne esclu siva) sulla domanda risarcitoria, per lesio ne di inte resse legittimo derivante dal provvedimento disciplinare adottato a carico dell'avvocato ricorrente, avendo respinto la do manda perché ritenuta infondata nel merito, affermando che - dovendo ritenersi l'azione risarcitoria proposta in via autonoma e non in via complemen tare e cont estuale alla tut ela impugnatoria dell'atto amministrativo, in difetto di una pronuncia «di annullamento del provvedimento» di radiazione del ### essendosi estinto, per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, ex art.393 c.pc., il processo impugnatorio avverso la sola decisione del CNF - il giu dice amministrativo non avrebbe potuto, neppure in via incidenta le, vagliare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata, presupposto questo indefettibile della domanda di risarcimento del danno ingiusto, in quanto la giurisdizione è riservata al ### quale giudice speciale . 
Deve qui rilevarsi che, allor ché il giud ice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -18- in quanto tale questione è ormai coperta dal giudicato implicito, interno (cfr. Cass. Sez .UN. n. 21972/2021; Cass.Se z.Un. n.10359/2021; id.nn.25208 e 5587 del 2020). Rimane , altres ì, precl uso all'attore, rimasto soccombente nel merito, contestare la giurisdizione di quel giudice che egli stesso ha adito (v.Sez.Un. n.25367 del 2020; id. 21260 del 2016); Sulla decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art.30 c.p.a.  e tardività dell'azione risarcitoria, pur eccepita dai controricorrenti, il giudice amministrativo non si è pronunciato.  4. Va ricostrui to, quindi, il quadro normativo e giuris prudenziale, sull'azione risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo.  4.1. La giurisdizione generale di legittimità. 
La giurisd izione affermata, nel presente giudizio , dal giudice amministrativo, con giudicato implicit o, è, non vert endosi, pacificamente, in ipotesi di giurisdizione esclusiva, quella generale di legittimità, di cui all'art.7, comma 4 , c.p.a . (« Sono attribuite al la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie relative a d atti, provvediment i o om issioni del le pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno pe r lesione di i nteressi legi tti mi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma»), nell'ambito della quale vengono in rilievo, di regola, le posizioni di interesse legittimo a fron te di fattispecie in cui la p ubblica amministrazione agisce in via autoritativa, nell'esercizio di un potere pubblico. 
Nei casi d i giurisdi zione di legit timità, la decisione sugl i interessi legittimi può comportare (art.8 c.p.a.) la necessità di una pronuncia, in via incidentale , senza efficacia di giudicato, rispetto a dirit ti soggettivi, salvo le materie escluse di cui a 2° comma della stessa disposizione (questioni di stato, capacità delle persone ed incidenti di falso). Ric. 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -19- Nella specie, non si è invocata la tute la demolitoria (volt a all'annullamento dell'atto illegittimo viziato p er violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere), ma si è esercitata u n'azione di condanna (al risarcimento dei danni), in ###. ### risarcitoria nel processo amministrativo. 
La que stione della pregiudizialit à della domanda di an nullamento dell'atto illegittimo rispetto all'azione di risarcimento del danno, già risolta dalle Se zioni ### d ella ### di Cassazione in favor e della autonomia delle azioni e della proponibilità della domanda di risarcimento dinanzi al giudice amministrativo anche in difetto di previa domanda di annullamento dell'att o lesivo (Cass. Sez.Un. ord. nn.  13659, 13660 e 13911 del 13.6.2006), è ora disciplinata dal codice del processo amministrativo, all'art. 30. 
Tale disposizione regolamenta ormai, in maniera unitaria, l'azione di condanna esperibil e nel processo amministrativo ### a tutela d i interessi legittimi e ### di diritti soggettivi (nei casi di giurisdizione esclusiva).  ###.30 c.p.a., al comma 1°, stabilisce che « ### di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in ###, al quarto comma, del pari, prevede che «### attribuite alla giurisdizione generale di l egittimità del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequ enziali, pure se introdotte in via autonoma». 
Quindi, l'azione di condanna correlata a diritti sogge ttivi (c.d.  privatistica), nell'am bito della giurisdizione esclusiva, pu ò essere proposta esclusivamente (comma 6, art.30) dinanzi al giudice amministrativo, anche in ###, art.30), entro il ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -20- termine prescrizionale ordinario di dieci anni. Al di fuori dei casi di giurisdizione esclusiva, l'azione di condanna a tutela di diritti soggettivi va invece proposta dinanzi al giudice ordinario.  ### di condanna (c.d. pubblicistica) a tutela degli interessi legittimi può essere proposta esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo (comma 6, art.30); ove correlata all'emanazione di un provvedimento amministrativo illegittimo può essere proposta o unitamente all'azione di annu llamento in via complementare per reintegrare in m odo completo l'interesse leso ovvero (questa la novità normativa) in modo autonomo (c.d. azione risarcitoria pura), senza la previa proposizione di un'azione di annullamento. 
Il legislatore ha dunque ammesso, in via di principio, l'autonomia della domanda risarcitoria rispetto a quella di annulla mento del provvedimento lesivo: al giudice amministrativo può essere richiesto il risarcimento dei danni per lesione a interessi legittimi anche se l'atto amministrativo non sia stato impugnato (comma 3 dell'art.30) e, in tal caso, il giudice amministrativo può conoscere della sua illegittimità, ove essa assuma rilievo ai fini della pronuncia sulla pretesa risarcitoria. 
Tuttavia, l'autonomia della domanda risarcitoria, nel caso di lesione di interessi legittimi, è stata temperata dall'introduzione di uno specifico termine di decadenz a: a) l'azione (art. 30, comma 3, c.p.a.) in via autonoma va proposta entro un termine di 120 giorni dal momento in cui si è verificato «il fatto» ovve ro « dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo»; b) se il provv edimento lesivo sia stato invece impugnato, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio (anche dopo la scadenza del termine di 120 giorni) , con lo strumento dei mot ivi aggiunti, o successivamente alla sentenza di annullamento, fino a 120 giorni dal suo passaggio in giudicato (comma 5° art.30 ).  ### con sentenza n. 94 del 4/5/2017 ha ritenuto infondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -21- relazione alla previsione nell'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi di un termine breve di decadenza, non presente nella disciplina civilistica sul risarcimento dei danni, rilevando che «la previsione del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione risarcitoria non può ritenersi il frutto di una scelta viziata da manifesta irragionevolezza, ma costituisce l'espressione di un coerente bilanciamento dell'interesse del danneggiato di vedersi riconosciuta la possibilità di agire anche a prescindere dalla domanda di ann ullamento (con eliminazione della regola della pregiudizialità), con l'obiettivo, di rilevante interesse pubblico, di pervenire in tempi brevi alla certezza del rapporto giuridico amministrativo, anche nella sua declinazione risarcitoria, secondo una logica di stabilità degli effetti giuridici ben conosciuta in rilevanti settori del diritto privato ove le aspirazioni risarcitorie si colleghino al non corretto esercizio del potere, specie nell'ambito di organizzazio ni complesse e di esigenze di stabilità degli assetti economici (art. 2377, sesto comma, del codice civile)». 
Inoltre, in caso di proposizione in via autonoma, di domanda risarcitoria da lesione di interessi legittimi, entro il termine decadenziale indicato, ai sensi del terzo comma dell'art.30 «nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti». Quindi, in sede di d eterminazione dell'ammontare del risarcimento, il giudice amministrativo deve esclud ere quei d anni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche att raverso l'azione di annullamento dell'atto illegittimo ovvero attivando strumenti di tutela cautelare o istanza di autotutela (con richiamo implicito all'art.1227 comma 2 c.c., Cons.St., adunanza ### n. 3/2011; Cons.St-., ###., 15/6/2015 n. 2906), rilevando l'omessa tempestiva proposizione del ricorso per l'annullamento del provvedimento lesivo non come fatto ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -22- preclusivo della domanda risarcitoria a solo come cond otta ch e, nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, può autorizzare il Giudice ad escludere il risarcimento o a ridurne l'importo, ove si accerti che la tempestiva proposizione del ricorso per l'annullamento dell'atto lesivo avrebbe evitato o limitato i danni. 
Al secondo comma del successivo art.34 c.p.a. si dispone che, salvo quanto previsto «dall'art.30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29».  ###. 34, comma 3, attiene poi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato a fini risarci tori, quale (primo e fondamentale ) elemento costitutivo della responsabilità della p.a. per atto illegittimo, vale a dire - essendo tale responsabilità ricondotta all'illecito aquiliano ex art. 2 043 cod. civ.- all'accertamento dell'ingiustizia del danno, ferma restando la necessità di accertare la sussi stenza d egli altri elementi della fattisp ecie nell'instau rando giudizio risarcitorio, cosicché, venuto meno l'interesse alla caducazione dell'atto, l'azione di annullamento si converte per legge in azione di accertamento di detta illegittimità (cfr. Cons. ### VI, 20 novembre 2017, n. 5324). 
In presenza di una domanda risarcitoria, l'art. 34, comma 3, c.p.a.  impone, quindi, l'accertame nto dell'il legittimità degli atti impugnati, sempre che sussista la condizione di tale azione di accertamento, cioè l'«interesse a fini risarcitori», da vagliarsi, secondo la regola generale dell'art. 100 cod. proc. civ., tenuto conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto.  4.3. ### incidentale a fini risarcitori. 
Deve poi rilevarsi che, ai sensi dell'art.8 c.p.a., Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali, il giudice amministrativo «nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficaci a di giudicato, di tutte le qu esti oni pregiud iziali o incidentali relative a ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -23- diritti, la cui risoluzio ne sia necessaria per pron unci are sulla questione principale 2. Restano riservate all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.». 
La disp osizione, che disciplina la cognizione inci dentale del giud ice amministrativo solo con riguardo alle materia in cui ha giurisdizione non esclusiva, deve essere messa in relazione all'art.7, comma 5, la norma generale che si riferisce invece alle mate rie di giurisdizion e esclusiva («5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi»). 
In sostanz a, il giudice ammini strativo deve essenzialmente considerarsi titolare del po tere di conoscere sia le que stioni pregiudiziali sia le questioni principa li allo ste sso devolute, come rientranti nella sua giurisdizione, pur se le determinazioni relative alle questioni pregiudiziali concernen ti diritti non p ossano assumere efficacia di giudicato, che deve essere limitato alla questione principale. 
La previsione normativa afferisce più propriamente a quelle ipotesi in cui il giudice amministrativo non sia in grado di conoscere incidenter tantum una questione pregiudiziale, perché riservata ad altro giudice e/o già sottoposta al suo esame, con conseguente necessità per lo stesso di sospensione del processo dinanzi ad esso stesso pendente, ex art.79 c.p.a., processo che sarà proseguito all'esito della definizione giudiziale della pregiudiziale da parte del giudice competente. 
Il comma 2 dell'art. 8 (passato indenne al vaglio di costituzionalità, ### 11.11.2011 n. 304, ove si è rilevato che il «riservare al giudice civile la risoluzione delle controversie sullo stato e la capacità delle persone, salvo la capacità di stare in giudizio, nonché la risoluzione dell'incidente di falso, in tema di atti muniti di fede ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -24- privilegiata, risponde, come è noto, alla esigenza di assicurare in talune peculiari materie - rispetto alle quali maggiore è la necessità di una certezza erga omnes e sulle quali possa dunque formarsi anche un giudicato - una sede ###modello processuale unitari: così da evitare, ad un tempo, il rischio di contrastanti pronunce - che minerebbero la fiducia verso determinati atti ovvero in ordine a condizioni e qualità personali di essenziale risalto agli effetti dei rapporti intersoggettivi - e il ricorso a modell i variegati d i a ccertamento, dipendenti dall e specificità dei procedimenti all'interno dei quali simili questi oni “pregiudicanti” possono intervenire») elenca le q uestioni, tra q uel le pregiudiziali, che viceversa, devono considerarsi oggetto di esclusiva competenza del giudice ordinario, ossia le questioni «concernenti lo stato e la cap acità de lle persone», riservando al giudice amministrativo, quale eccezione alla deroga, la valutazione della «capacità di stare in giudizio», e la «risoluzione dell'incidente di falso». 
In ordine alle questioni pregiudiziali concernenti gli status e la capacità giuridica o di agire dei privati individui, con la necessità per il giudice amministrativo di sospendere il processo e disporre la conseguente devoluzione della questione al giudice ordinario, si è rilevato, in dottrina, che l'interpretazione debba essere necessariamente rigorosa, evitando di ampliarne l'ambito di applicazione. 
Si ha, invero, un'eccezione al principio secondo cui al giu dice amministrativo è ammessa la pronuncia incidenter tantum anche su questioni relative a diritti, qualora la loro soluzione si atteggi come pregiudiziale necessaria per la decisione che gli è richiesta (###, Sez.V, 13.9.1999 n.1052). 
In particolare, in merito alla identificazione degli status, in essi sono certamente da ricomprendere quell i di carat tere familiare (Cass. 21628/2006) e riguardanti la cittadinanza (### S tato, Sez.IV, 22.12.1942), mentre si sono ritenute non sussumib ili tra le pregiudiziali di che trattasi altre po sizioni di natura politi co-sociale, ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -25- quali ad esempio il diritto di nazionalità o di elettorato attivo e passivo, che non sono considerate questioni d i na tura eccezionale tali da imporre la sospensione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma l, e 79, comma 3, c.p.a. cosicché il giudice amministrativo ha ritenuto che le questioni pregiudiziali sottratt e alla sua cogniione sia pure incidentale sono da considerarsi « limitate allo status di famiglia e di cittadinanza» (#### Sez.V, 15.6.2000 n. 3338; ###, Sez.V, 13 settembre 1999, n.1052). 
Nella pronun cia ### 16959 /2018, questa ### ha cassat o una sentenza del ### o di ### (in punto di non trascrivibili tà nei registri dello stato civile di matrimoni omosessuali celebrati all'estero) per violazione dell'art.8, comma 2, c.p.a., configurandosi eccesso di potere giurisdizionale e non un mero error in procedendo nell'ipotesi in cui il giudice ammin istrativo svolga la propria cognizione in via incidentale su una questione che ad esso è sottratta, attenendo allo stato delle perso ne, espressament e riservata alla giurisdizio ne ordinaria.  5. Occorre, inoltre, porre l'accento sulla peculiarità del procedimento disciplinare avvocati, nella sua articolazione tra fase amministrativa e fase impugnatoria giurisdizionale dinanzi a ### Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai ### degli ordini territoriali, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, come affermato, tra le altre, da Cass. Sez. Un.  6295/2003, Cass. Sez. Un. n. 9097/200 5; Cass. S ez. Un 20843/2007, Cass. Sez. Un. n. 2359 3/2020, Cass. Sez. Un.  8777/2021. In particolare, è stat o sotto lineato (Cass. Sez. Un.  10688/2002) che i ### locali svolgono i relativi com piti nei confronti dei professionisti ch e formano l'ord ine forense, quindi all'interno del gruppo che essi costituiscono e per la tutela della classe professionale, cosicché la funzione dis ciplinare che a t ali organi compete è, dunque , manifestazione di un potere amministrativo ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -26- attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza all'ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che int ende perseg uire. ### hanno affermato (Cass. Sez.Un . 16993/2017; conf. Cass. S ez.Un. 19030/2021) che anche l'organo distrettuale di disciplina ha una funzione sicuramente amministrativa, ma di natura «giustiziale», anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d'incompatibilità, astensione e ricusazione (art. 3 reg. elett.; art. 6-9 reg. disc.). E' stato evidenziato come, con la ### forense, si sia accentuata «la separazion e tra il ### quale organo di vigi lanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni, e il ### quale organo titolare del potere disciplinare» (sent. n. 16993 cit.). 
Invece, il ### nazionale forense, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale, istituito con d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (art.21) e legittimamente tuttora operante, giusta la previsione della sesta disposizione tra nsitoria dell a ### la disciplina della funzione giurisdizionale del C.N.F., quale giudice terzo, è coperta dall'art. 108, comma 2, e dall'art. 111, comma 2, ### (cfr.: Cass., Sez.Un . n. 16993/2017, in mo tiv.; Cass. Se z. Un.  8777/2021). 
Come ribadito da questa ### «a norma degli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 del r.d.l. 27 novembre 19 33, n. 1578, sono devolute alla giurisdizione del ### nazionale forense tutte l e controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall'albo professionale degli avvocati , così come quelle relative all'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei medesimi» ( Sez.Un.25831/2007) e «A norma dell'art. 36 della l. n. 247 del 2012 - il quale riproduce, nella sostanza, una di sposizione già precedentemente in vigore perché contenuta nel r.d.l. n. 1578 del 1933 - spetta al ### la competenza a conoscere dei ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -27- ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, emessi dai ### dell'Ordine degli avvocati, così integrandosi una ipotesi di giurisdizione speciale» (Cass. Sez.Un. 3442 9/2019; conf. Cass. Sez.Un.  16548/2020). 
In ordine al controllo rimesso alle ### di questa ### sulle decisioni del ### si è rileva to (Cass. Sez .Un. 15873/20 13; conf. 
Cass.13168/2021) che «Il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione di detto codice rileva in sede ###ale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, 36, consente il ricorso alle ### della ### di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali p er fini diversi da quelli per cui la legge l o riconosce» La materia del risarcimento del danno non rientra nella giurisdizione del ### essendo la competenza di detto organo limitata alla cognizione delle impugnazioni delle deliberazioni dei ### territo riali e alla valutazione della loro eventuale illegittimità.  6. Altro tema contro verso, nel presente giu dizio, è la sor te della sanzione disciplinare per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio e della conseguente estinzione del giudizio impugnatorio.  6.1. Risulta, dalla sentenza di queste ### n. 16694/2017, che questa ### accoglieva un vizio motivazionale del ricorso per cassazione avverso la sentenza del ### in punto di omessa ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -28- valutazione di fatti decisivi nella valutazione della gravità della condotta contestata all'avvocatessa e della congruità della sanzione irrogata. 
Il giud izio di rinvio dinanzi al ### nell a specie, non è stato però riassunto.  6.2. ###.393 c.p.c. stabilisce che, in ipotesi di cassazione con rinvio, sia la mancata sia la tardiva riassunzione rispetto al termine di cui all'art.392 c.p.c. (entro t re mesi dalla pubblicazione della sentenza della ### di ### zione) dete rminano l'estinz ione «dell'intero processo», con conseguente caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso, permanendo solo l'effetto vincolante del principio di dritto, che non viene meno nell'eventuale nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda.  ### a Se zioni ### e, con la sentenza n. 1793 8/2008, ha chiarito che la riassunzione del giudizio disciplinare davanti al ### nazionale forense, a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell'art. 392 cod. proc. civ., su impulso della parte processuale, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione disposta d'ufficio dal medesimo ### è inammissibile e non impedisce l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cod.  proc. civ., in quanto il modello di riferimento procedurale è quello civilistico/dispositivo, in assenza, nell'ambito della legge speciale forense, di una sp ecifica dis posizione reg olante le modalità di proposizione del giud izio di riassunzio ne e non essendo consentito riconoscere o attribuire al giudice terzo, in via interpretativa, spazi per iniziative di ufficio, della cui legittimità dovrebbe dubitarsi anche in presenza di una espressa norma di legge. 
Sugli effe tti dell'estinzione del processo sull'atto ### costituente l'oggetto dell'impugnaz ione, questa ### ha ribadito in varie occasioni, in ambito di contenzioso tributario (strutturato secondo il mod ello della natura impugn atoria dell'atto impositivo, di natura amministrativa e non processuale), che « l'estinzione del giudizio ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -29- comporta la definitività dell'avviso di accertamento impugnato, giacchè quest'ultimo non è un atto processuale, ma l'oggetto dell'impugnazione» (Cass. 5044/2008 ; Cass. 16689/2013; 556/2016; Cass. ###/2018; Cass. 25014/2021; Cass. 7444/2022).  6.3. Orbene, la sanzione della radiazione, comminata dal ### del 2014, veniva impugnata in sede giurisdizionale dinanzi al ### Il processo impugnatorio si è estinto, ex art.393 c.p.c., per effetto della mancata riassun zione del g iudizio di rinvio, a seguito di cassazione con rinvio, per difetto di motivazione, della decisione del CNF del 20 16 (che ave va ritenuto congrua la sanz ione irrogata all'avv.###, con sentenza di questa ### a ### n. 16694 del 6/7/2017.  ###, come affermato dal giudice amministrativo, non ha, nella specie, travolto l'atto amministrativo di irrogazione della sanzione, che era l'oggetto del processo impugnatorio estinto. 
Nella materia tributaria, si afferma che l'estinzione del giudizio impugnatorio tributario, all'esito della cassazione con rinvio della sentenza di merito e dell'omessa riassunzione del giudizio, comporta la definitività dell'avviso di accertamento ch e ne costituisce l'oggetto (Cass.3040/2008 e 8765/2008; Cass. 21143/2015; Cass. 569/2016; Cass. 5223/2019). 
Tuttavia, nella specie, la qu estione della defini tività della sanzione discipinare, che costituiva l'oggetto dell'impugnazione dinanzi al ### non risulta del tutto decisiva, in quanto non p otrebbe per ciò solo ritenersi non esercitabile l'azione risarcitoria proposta in via autonoma, avendo la ricorrente prospettato che la propria domanda non è rivolta a t ravolgere l'atto amministrativo giustiziale ma a conseguire solo l'asserito danno ingiusto conseguente.  ### interesse azionato è qui quello risarcitorio, anche se, in effetti, sull'aspetto della intervenuta caducazione della sanzione disciplinare ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -30- (all'esito della pronuncia di queste ### del 2017) la difesa della ricorrent e si è ripetutamente soffermata, nei gradi di me rito, come emerge dagli atti.  7. Tanto chiarito, occorre esaminar e il preliminare aspetto d ella ammissibilità del presente ricorso per cassazione.  7.1. Con atto d el 1°/3/2018, l'avv.### (a d istanza di anni dal provvedimento disciplinare di radiazione, adottato dal COA di ### cui poi è subentrato il COA di ### nel luglio 2014, e dopo oltre sette mesi dalla sentenza n. 16694/2017 di questa ### di ### di cassazione con rinvio di pregressa decisione del CNF del 13/10/2016) ha promosso, dinanzi al giudice amministrativo, un'azione risarcitoria per sentire condan nare il ### enza al risarcimento del danno patrimoniale e morale patito a seguito dell'ingiusta radiazione subita.  ### è stato notificato ai componenti del COA quali controinteressati. 
La domanda è stata, in primo e secondo grado, respinta, nel merito, per difetto del presupposto dell'illecita condotta dell'amministrazione resistente, essendosi rilevato che, non essendo stata annullat a la sanzione disciplinare ma solo dichiarato estinto il processo avente ad oggetto l'impugnazione di detto atto, il giudice amministrativo non poteva conoscere neppure incidenter tantum dell'illegittimità dedotta della suddetta sanzione. 
Il giud ice amministrativo non s i è pronunciato sulla p reliminare eccezione di decadenza, sollevata dal resistente e dai controinteressati, ritenendola assorbita in ragione dell'in fondatezza della doman da risarcitoria nel merito, per difetto del presupposto dell'illegittimità del provvedimento lesivo.  7.2. In punto di ammissibilità del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ed alla disciplina del relativo riparto, ai sensi dell'art.111, comma ottavo, ### (contestat a dai contro ricorrenti anche dinanzi al giudice amministrativo), va ribadito che il ricorso per cassazione contro le sent enze del Co nsig lio di ### ai sensi ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -31- dell'art.111, ult.comma, ###, è ammesso per soli motivi inerenti alla giurisdizione.   La ricorre nte, nei due profili dell'unico motivo, denuncia il vizio di rifiuto o diniego di g iurisdizione per avere il ### di ### sia invocato un «aprioristico diniego di tutela nel caso non vi sia stato il previo annullamento dell'atto» amministrativo sia rifiutato di esercitare il correlato potere di disapplicazione dell'atto asseritamente illegittimo, per «carenza di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia disciplinare degli avvocati».  7.3. ### l'interpretazione costituzionalmente corretta tra i motivi inerenti alla giurisdizione denunciabili in ### vi sono solamente alcuni casi specifici.  ### a ### ha affermato (Cass., Sez. Un., 13 maggio 2020, n. 8848; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2021, n. 10245; Cass., Un., 26 ottobre 2021, n. ###) che l'eccesso di potere denunciabile con rico rso per cassazione p er motivi at tinenti al la giurisdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione o eccesso di potere giurisdizionale (c.d. sconfinamento o invasione), o di rifiuto di giurisdizione (c.d. arretramento), che si verificano, rispe ttivamente, quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto «in assoluto» di cognizione giurisdizionale, o di difetto relativo di giurisdi zione o diniego di giuris dizione, riscontrabili, rispettivamente, quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attr ibuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale (c.d. invasione), ovvero negandola su ll'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, giudice ordinario o altro giudice speciale (c.d. autolimitazione). 
Il difetto relativo di giurisdizione è funzionale al rispetto degli ambiti di giurisdizione tra i vari plessi giudiziari. Ric. 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -32- Poiché la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sentenze abnormi, anomale ovvero caratterizzat e da uno stravolgiment o radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio de lla giurisd izione speciale (Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2605). 
Si è q uindi pre cisato (Cass. Sez.Un. 13976/2017), in ordine alla distinzione tra casi in cui vi è rifiuto della giurisdizione e quelli in cui si riscontra un semplice cattivo esercizio della giurisdizione per errores in iudicando o in procedendo, non sindacabile dalle ### della ### di ### per motivi inerenti alla giurisdizione, che «il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte del giudice, che provveda perché investito di essa e, dunque , ritenendo esistente la propria giurisdizione e, tuttavia, nell'esercitarla, applichi regole di giudizio che lo portino a negare tutela alla situazione giuridica azionata, si risolve soltanto nell'ipotetica commissione di un errore all'interno ad essa e, se tale errore porta a negare tutela alla situazione fatta valere, ciò si risolve in un a valutazion e di infondatezz a della richiesta di tutela, ancorché la statuizione, in quanto proveniente dal giudice di ultimo grado della giurisdizione adìta, comporti ch e la situazione rimanga priva di tutela giurisdizionale». 
Ne deriva che integra il vizio di «rifiuto» dell'esercizio della giurisdizione l'affermazione - contro la regula iuris che attribuisce a quel giudice il potere di dicere ius sulla domanda - che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio è, in ast ratto, p riva di tutela, allorché essa sia corredata dal rilievo della estraneità di tale situazione non solo alla propria giurisdizione ma anche a quella di ogni altro giudice; mentre, ove tale affermazione sia accomp agnata dal riconosciment o dell'esistenza dell'altrui giurisdizione, ricorre un'ipotesi di diniego della propria giurisdizione, l'uno e l'altro vizio, peraltro, risu ltando i soli ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -33- sindacabili dalla ### di cassazione ex art. 111, ultimo comma, ###, diversamente dall'erronea ne gazione, in concreto, della tutela alla situazione soggettiva aziona ta (Cass., Sez. Un., 6 giugn o 2017, 13976). 
E' stato poi ribadito (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. ###; Cass., Sez. Un., 9 aprile 2020, n. 7762) che la negazione «in concreto» di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non implica eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da gius tificare il ricorso previsto dall'art. 11 1, ott avo comma, ###, atteso che l'interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella div ersa ipotesi di affermaz ione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. 
Ancora, sempre in tema di sindacato delle ### sulle decisioni del ### di ### per motivi inerenti alla giurisdizione, si è precisato (Cass. Sez.Un. n. 24468/2013) che «è configurabile l'eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell'interpretazione della legge» (nella specie, il ricorrente, revocato dalla provvisoria ag giudicazione del serviz io di riscossione tributi per sua inaffidabilità desumibile da un precedente rapporto, aveva lamentato che il ### di ### non si fosse limitato alla mera verifica della sufficienza della motivazione di tale revoca, ma ne aveva operato una vera e propria integrazione, così travalicando i confini della giurisdizione operando apprezzamenti discrezionali riservati alla pubblica amministrazione). Ric. 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -34- E, in linea, si è affermato che «in tema di sindacato delle ### sulle decisioni del ### di ### la violaz ione dei lim iti della cognizione incidentale stabi liti dall'art. 8 c.p.a. non configura un eccesso di potere giurisdizionale, ma solo un "error in procedendo", commesso dal giu dice amminist rativo all'interno d ella sua giurisdizione» (Cass. sez.Un. n. 7292/2016). 
Da u ltimo (Cass. Sez.Un. n. ###/2019) , è stato dichiarato inammissibile un ricorso, con il quale si denunciava, anche in relazione agli artt. 3 0 e 34 c.p.a. , l'erroneo rifiuto d el ### di stato di esercitare la giurisdizione in riferimento alla domanda di risarcimento del danno da illegittimità del provvedimento amministrativo per effetto della dichiarata inammissibilità dell'appello (una società, esclu sa da una gara, aveva im pugnato il prov vedimento amministrativo di aggiudicazione provvisoria in favore di una concorrente, chiedendo anche i danni, ma, respinte le domande in primo grado, l'appello era dichiarato inammissibile, essendo intervenuta, nelle more del giudizio, l'aggiudicazione definitiva, con conseguente improcedibilità del ricorso contro il provvedimento di esclusione dalla gara o di aggiudicazione provvisoria, non potendo, secon do il ### di stato, quanto alla connessa domanda risarcitoria, trovare applicazione l'art. 34, comma 3, c.p.a. invocato dall'appellante, poiché tale norma era operante solo se su ssistevano le «condizioni per poter esaminare n el merito la domanda»). Si è quindi ritenuto che « le censure mosse alla sentenza impugnata, in quanto investenti la portata applicativa degli artt. 30 e 34 c.p.a., siccome ritenuta dal giudice di appello unitamente all'operare di un cert o presuppost o processuale reput ato connesso all'esercizio dell'azione risarcitoria per esercizio illegittimo della funzione pubblica…, si risolvon o nella denuncia d i errori inerenti ai limiti interni alla giurisdizione, non sindacabili da questa ### regolatrice». 
Affinché si abbia rifiuto o diniego di giurisdizione, occorre, in definitiva, che una domanda sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -35- la giu risdizione, ritenga che la situazione sogg ettiva fatta valere in giudizio sia «in astratto» priva di tutela ovvero riconosca che, sulla stessa, del tutto erroneamente, la competenza giurisdizionale spetti ad un giudice appartenente ad un diverso plesso, cosicché si è ritenuto non prospettabile tale vizio «quando il ricorrente si lamenti di giudizi che avrebbero dovuto essere promossi innanzi al giudice ordinario ma non lo sono stati, o che avrebbero potuto anche essere incardinati di fronte allo stesso giudice speciale, ma in epoca precedente rispetto alla introduzione di quello definito con la sentenza impugnata» (Cass. Un. ###/2021).  7.4.Orbene, il proposto ricorso risulta inammissibile, non risolvendosi la decisione impugnata del ### di ### in un diniego relativo di giurisdizione, per arretramento o meglio autolimitazione, non essendosi affermato, da parte del giudic e adito, che la sit uazione soggettiva fatta valere, con la pretesa risarcitoria prop osta in via autonoma dinanzi al giudic e amministrativo (non a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento dell'atto, ai sensi del 5° comma dell'art.30 c.p.a.), è, in assoluto, priva di tutela, ma soltanto che, in concreto, nella, del tutto peculiare, vicenda in esame, a fro nte della definitiv ità della sanzione dis ciplinare, ormai cristallizzatasi, la sua legitt imità non poteva essere più esaminata, neppure in via incidentale, ai fini risarcitori, dal giudice amministrativo adito, carente di giurisdizione nella materia disciplinare degli avvocati, riservata al giudice speciale dell'ordine professionale, ossia al ### e ciò alla luce di u na certa in terpret azione dell'art.30, 2° e 3° comma, e 34, comma terzo, c.p.a.. 
E siccome il sindacato delle ### della ### di cassazione sulle decisioni del ### di ### in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti est erni della giu risdizione del giud ice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'esercizio della funzione giur isdizionale e non al modo del suo esercizio, cui ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -36- attengono, invece, gli errori «in iudicando» o «in procedend o», il suddetto sindacato non è esp eribile per censurare un'omessa pronuncia di merito, ovvero una declaratoria di inammissibilità di una determinata domanda, ove esse d iscendano non dal diniego di competenza giurisdizionale, ma dall'applicazione di norme processuali ritenute ostative all'esame della domanda medesima (Cass. Sez.Un.  10287/2003). 
Vero che l'art.30 c.p.a. ha sa ncito l'abolizione della pre giudiziale amministrativa, prevedendo la possibilità di promuovere autonomamente l'azione di condanna derivante da un provvedimento amministrativo illegittimo, a prescind ere quindi dal previo annullamento di quest'ultimo. 
Ma, nella specie, non si affermato, nell a sentenza impugnat a del ### di ### che la present e azione risarcitoria non potesse essere proposta, a pre scind ere dal previo annullamento dell 'atto amministrativo e quindi in difetto di operatività del comma 5 dell'art.30 c.p.a., non essendo intervenuta alcuna sentenza di «annullamento» della sanzione disciplinare, ma che la pretesa risarcitoria difettava della dimostrazione di uno dei requisiti dell'illecito, ex art.2043 c.c., l'illegittimità dell'atto amministrativo, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale, il ### nazionale ### essendo tale sanzione disciplinare ormai divenuta definitiva. 
In relaz ione propriamente a t ale peculiare fatt ispecie, occorsa in concreto, il giudice amministrativo, il quale non ha declinato la propria giurisdizione sulla situazione soggettiva dedotta con l'azione risarcitoria, qualificat a dalla ricorrente come relativa a tutela di interesse legittimo, affermava di non potere conoscere, in via incidentale e indiretta, delle sanzioni disciplinari, ove lesive di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale. 
Ed anche l'asserita non corretta, implicita, valutazione da parte del ### di ### dell'ambito della propria cognizione incidentale di cui ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -37- all'art. 8 c.p.a. (per essere l'oggetto della cognizione i ncidentale conosciuto dal giudice amministrativo sempre e soltanto in funzione della esplicazione de lla giurisdizione sul ben e della vita dedo tto in giudizio in via p rincipale, ogg etto della giurisdizione esercitata) concernerebbe sempre e soltanto una no rma d el procedimento regolatore del processo amministrativo e non la negazione di una sua giurisdizione. 
Non si verte, dunque, in ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti e sterni della g iurisdizione, con r iferimento alle regole del processo amministrativo, in quanto non vi è stato un radicale stravolgimento delle norme di rit o, tale da implicare un evidente diniego, relativo (per essere la cognizione riservata a giudice speciale), di giustizia, ma solt anto essendo stato dedotto un «dissenso del ricorrente nell'interpretazi one della legge» (Cass. sez.Un.  24468/2013), e non è stata ne gata, in astratto, la giu risdizione in ordine alla domanda risarcitoria sulla base dell'erroneo presupposto che essa appartenesse ad altri giudici e che occorresse comunque e sempre il previ o esperimento dell'azion e di annullamento dell 'atto amministrativo giustiziale, essendosi, invece, respinta la domanda per difetto del presupposto d ell'illegittim ità della sa nzione, in quanto divenuta, in concreto, definitiva e non sindacabile dal giudice adito, sulla base di una certa interpretazione delle norme processuali, che rientrano nel modo di esercizio d ella giurisdizion e speciale amministrativa. 
E il sindacat o di q uesta ### si deve fermare , non vertendo si in controllo dell'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione .  9. Per tut to quan to sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. 
Ricorrono giusti motivi, attesa la novità e complessità delle questioni di diritto e tutte le peculiarità della vicenda, anche processuali, per ### 2020 n. 25533 sez. SU - ud. 20-06-2023 -38- compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si deve dar atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.  P.Q.M.  ### a ### dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo un ificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.   

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23274 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 3.93 secondi in data 28 gennaio 2026 (IUG:L9-9B5EF1) - 1069 utenti online