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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 19319/2023 del 07-07-2023

principi giuridici

Nel giudizio intrapreso, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro coniuge, atteso che l'eventuale accoglimento dell'azione non determina alcun effetto restitutorio o traslativo destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporta esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione.

La postulazione, sottesa ad una domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, della possibilità di individuare una quota indivisa, suscettibile di autonoma considerazione in vista di una eventuale azione esecutiva, non costituisce causa di nullità per vizio della editio actionis, né causa di inammissibilità della domanda, ma prospetta una questione di merito, risolvibile nel senso che la domanda, nella ricorrenza dei relativi presupposti, è accoglibile con riferimento al diritto oggetto di comunione legale nella sua intera e non frazionabile estensione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Azione Revocatoria e Comunione Legale: la Cassazione Definisce i Limiti dell'Inefficacia dell'Atto di Disposizione


La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di azione revocatoria ordinaria promossa dal Fallimento di una società cooperativa di pesca, avente ad oggetto la donazione della nuda proprietà di un immobile, compiuta da un soggetto poi fallito in favore dei propri figli. La vicenda trae origine dal rigetto, in primo grado, dell'azione revocatoria promossa dal Fallimento. La Corte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha invece dichiarato l'inefficacia della donazione nei confronti del Fallimento.
Il soggetto che ha compiuto la donazione, insieme ai suoi figli, ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando le proprie doglianze in quattro motivi.
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno lamentato un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte d'Appello avesse dichiarato l'inefficacia dell'intera donazione, in contrasto con quanto affermato in motivazione in merito alla presunta decadenza del Fallimento rispetto alla quota di nuda proprietà donata dal coniuge del debitore. La Cassazione ha ritenuto infondato tale motivo, evidenziando la chiarezza e univocità del dispositivo della sentenza, che dichiarava l'inefficacia dell'intera donazione, senza alcuna incertezza derivante dalle affermazioni contenute nella motivazione.
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la Corte d'Appello non si fosse pronunciata sull'eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva, in quanto diretta alla revocatoria della sola quota di nuda comproprietà indivisa dell'immobile, oggetto di comunione legale tra il debitore e il coniuge. La Cassazione ha dichiarato inammissibile tale motivo, rilevando che l'accoglimento della domanda implicava implicitamente il rigetto dell'eccezione di inammissibilità. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di mancato esame di una questione processuale, il vizio non è quello di omessa pronuncia, ma di nullità della sentenza per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., qualora la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte sia errata.
Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., contestando la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo dell'azione revocatoria. La Cassazione ha dichiarato inammissibile tale motivo, rilevando che i ricorrenti si erano limitati a mere generiche asserzioni contrarie rispetto alla motivazione della Corte d'Appello, senza fornire una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, contestando la condanna integrale alle spese processuali e la liquidazione di compensi relativi a fasi non svolte. La Cassazione ha dichiarato inammissibile tale motivo, rilevando che la decisione di non compensare le spese processuali rientrava nel potere discrezionale del giudice e che i ricorrenti non avevano fornito una specifica indicazione dei fatti processuali a sostegno della censura relativa alla liquidazione dei compensi.
In definitiva, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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