CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 19331/2023 del 07-07-2023
principi giuridici
Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni, implicanti tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, rivelando, oggettivamente e in modo inequivoco, una corrispondente volontà.
L'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, presumendosi da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Pagamento Spontaneo di una Sentenza e Possibilità di Impugnazione: un'Analisi
La vicenda trae origine da una controversia tra una ditta individuale operante nel settore agricolo e l'### per le ### in ### tura (###). La ditta lamentava di aver ricevuto aiuti comunitari inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa europea, nello specifico dal ### CE n. 1682/2003. Il Tribunale di primo grado accoglieva le ragioni della ditta, condannando l'### al pagamento della differenza tra quanto erogato e quanto ritenuto dovuto.
L'### proponeva appello avverso la sentenza di primo grado e la Corte d'Appello accoglieva il gravame. La Corte territoriale motivava la sua decisione evidenziando che la ditta, avendo iniziato l'attività nel 2005, poteva accedere solo al fondo di riserva ai sensi dell'art.42 del Regolamento CE 1782/2003 e che non risultava rispettato il coefficiente di densità previsto dalla normativa nazionale. Di conseguenza, i titoli originariamente assegnati erano stati correttamente decurtati in quanto la superficie calcolata poteva essere solo quella destinata a seminativo.
La ditta individuale proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, articolando due motivi di impugnazione. Il primo motivo verteva sulla presunta acquiescenza tacita dell'### alla sentenza di primo grado, derivante dal pagamento spontaneo delle somme dovute senza espressa riserva di gravame. La ricorrente sosteneva che tale comportamento dimostrasse l'accettazione della sentenza da parte dell'###.
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il pagamento di una sentenza, anche se spontaneo, non implica necessariamente acquiescenza alla stessa, a meno che non vi siano atti incompatibili con la volontà di impugnare. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il pagamento da parte dell'### fosse riconducibile alla volontà di adempiere a quanto disposto dalla sentenza, senza che ciò precludesse la possibilità di impugnarla per ottenere un risultato diverso. La Corte ha precisato che l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione.
Il secondo motivo di ricorso, riguardante la violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti agricoli, è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza e specificità. La ricorrente, infatti, non aveva adeguatamente contestato la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava sulla mancata sussistenza dei requisiti di accesso al fondo di riserva e sul mancato rispetto del coefficiente di densità richiesto. La Corte ha evidenziato che la ricorrente non aveva fornito argomentazioni idonee a dimostrare l'erroneità dell'applicazione della normativa da parte della Corte d'Appello, né l'insussistenza dei presupposti di fatto per la sua applicazione.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'Appello.
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