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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 19649/2023 del 11-07-2023

principi giuridici

L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi difesa del debitore che contesti l'esistenza del credito, la validità del titolo, l'ammontare dello stesso o che neghi di essere il soggetto obbligato, presupponendo tali contestazioni che l'obbligazione non sia stata adempiuta.

In tema di prescrizione presuntiva dei crediti da lavoro, il termine annuale di cui all'art. 2955, n. 2, c.c. si applica esclusivamente alle retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, mentre le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità sono soggette alla prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956, n. 1, c.c.; il diritto al trattamento di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del licenziamento sono assoggettati esclusivamente alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione Presuntiva e Onere Probatorio nel Contesto Fallimentare: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza


La pronuncia in esame affronta un tema delicato e frequente nel contenzioso giuslavoristico, ovvero l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore fallimentare in relazione a crediti da lavoro dipendente insinuati al passivo. La vicenda trae origine dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare di una società, presentata da un lavoratore per differenze retributive, ratei di mensilità aggiuntive, indennità per ferie non godute, indennità sostitutiva di preavviso e trattamento di fine rapporto, asseritamente non corrisposte o corrisposte in misura inferiore rispetto a quanto dovuto.
Il giudice delegato aveva rigettato la domanda, accogliendo l'eccezione di prescrizione presuntiva annuale sollevata dal curatore, ritenendo tardiva la contestazione degli importi indicati nelle buste paga, che il lavoratore aveva dichiarato di aver percepito per intero. Il Tribunale, adito in sede di opposizione, aveva confermato tale decisione, affermando che l'eccezione di prescrizione presuntiva, avendo valenza esclusivamente processuale, non richiedeva ulteriori contestazioni sull'esistenza del credito da parte del curatore.
La Suprema Corte, investita della questione, ha ribaltato la decisione del Tribunale. I giudici di legittimità hanno ricordato che la prescrizione presuntiva opera sul piano probatorio e non sostanziale, fondandosi sulla presunzione legale di estinzione del debito per decorso del tempo. Tuttavia, tale presunzione viene meno qualora il debitore (o il curatore fallimentare) sollevi eccezioni o difese incompatibili con l'avvenuto pagamento. In particolare, la Corte ha sottolineato che l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e non può essere opposta da chi dichiari di aver estinto l'obbligazione per una somma inferiore.
Nel caso di specie, la Corte ha censurato il Tribunale per non aver verificato se il curatore, nel dedurre che il lavoratore aveva percepito per intero gli importi indicati nelle buste paga, avesse inteso effettivamente dedurre l'avvenuta estinzione delle pretese alle ulteriori somme, oppure se avesse contestato l'esistenza stessa del credito, proponendo una difesa incompatibile con la prescrizione presuntiva.
Inoltre, la Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, precisando che la prescrizione presuntiva annuale di cui all'art. 2955 c.c. si applica solo alle retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, mentre le somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità sono soggette alla prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 c.c. e il TFR e l'indennità sostitutiva di preavviso sono soggetti alla prescrizione quinquennale.
Per questi motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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