CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 20218/2023 del 14-07-2023
principi giuridici
La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, postula l'emanazione di un apposito regolamento conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, atto generale non normativo con funzione autonoma e distinta dal regolamento.
In difetto di regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta comunale sulla pubblicità continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia originata dal diniego di rimborso, da parte di un Comune, di somme ritenute eccedenti il dovuto a titolo di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (###. La vicenda trae origine dall'applicazione, nel corso degli anni 2002-2015, di un canone che, secondo il contribuente, superava il limite del 25% rispetto alla previgente Imposta Comunale sulla Pubblicità (###, come stabilito dalla normativa di riferimento.
Il caso specifico verteva sull'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 446/1997, che disciplina la facoltà dei Comuni di sostituire l'ICP con il ### e sulle relative limitazioni tariffarie. Il Comune sosteneva di aver applicato un canone di locazione degli spazi pubblici per l'installazione degli impianti pubblicitari, cumulabile con l'### e non soggetto alla limitazione del 25%.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado). La Corte ha ribadito la continuità tra la disciplina del ### e quella dell'ICP, sottolineando che il presupposto impositivo è sostanzialmente il medesimo: la diffusione di messaggi pubblicitari. Tuttavia, la Corte ha precisato che l'istituzione del ### richiede l'emanazione di un apposito regolamento comunale, conforme ai criteri stabiliti dalla legge, e che tale regolamento non può essere surrogato dal piano generale degli impianti pubblicitari, che ha funzioni autonome e distinte.
In assenza di un valido regolamento istitutivo del ### e a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale della tariffa applicata, si ripristina la disciplina previgente dell'###. Di conseguenza, il limite del 25% previsto per il ### non può essere esteso alla determinazione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, che rimane cumulabile con l'###.
La Corte ha inoltre chiarito che il prelievo tributario ### è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagamento. La Corte ha richiamato il principio generale secondo cui la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (### è compatibile con il pagamento di un canone concessorio, a meno che il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla.
La sentenza della Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di imposizione sulla pubblicità, delineando i confini tra ### ### e canoni concessori, e ribadendo la necessità di un'attenta pianificazione e regolamentazione da parte degli enti locali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.