CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 2066/2023 del 24-01-2023
principi giuridici
In tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta del contratto-quadro, prevista dall'art. 6, lett. c), della l. n. 1 del 1991 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va intesa in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore, sicché il requisito deve ritenersi rispettato, a pena di nullità (qualificabile come di protezione), ove il contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, essendo sufficiente, ai fini della validità, la sottoscrizione del cliente e potendo il consenso dell'intermediario desumersi da comportamenti concludenti.
In tema di intermediazione finanziaria, la violazione delle previsioni del d.lgs. n. 58 del 1998 e del regolamento attuativo non determina la nullità dell'ordine di acquisto, ma espone l'intermediario all'azione risarcitoria.
In tema di responsabilità contrattuale, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, occorre individuare il momento in cui si è verificata la manifestazione oggettiva del danno, intesa come la prima percepibilità e riconoscibilità della conseguenza lesiva nella sfera patrimoniale del creditore.
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testo integrale
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sintesi e commento
Validità del Contratto Quadro e Prescrizione dell'Azione di Risarcimento nel Contesto dell'Intermediazione Finanziaria
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a un ordine di acquisto di obbligazioni argentine risalente al 1999, contestato da una società in liquidazione nei confronti di un istituto bancario. La società ricorrente lamentava la nullità dell'ordine per violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998, cd. T.u.f.) e, in subordine, chiedeva il risarcimento dei danni derivanti da presunte violazioni degli obblighi informativi, dalla mancata consegna del documento sui rischi generali, dall'inadeguatezza dell'operazione, dalla mancata osservanza della forma scritta e dal conflitto di interessi.
Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto le domande, decisione confermata dalla Corte d'Appello. La società ricorrente ha quindi adito la Corte di Cassazione articolando il ricorso in undici motivi.
I primi motivi di ricorso contestavano la validità del contratto quadro di negoziazione di strumenti finanziari, sostenendo la necessità di redigere un nuovo contratto dopo l'entrata in vigore del T.u.f. La Corte di Cassazione ha rigettato tali motivi, rilevando che un contratto di negoziazione era già in essere tra le parti dal 1995 e che, in ogni caso, la banca aveva prodotto un contratto del 1998 sostanzialmente conforme alle nuove disposizioni. La Corte ha ribadito che il requisito della forma scritta, già previsto dalla legge n. 1/1991, doveva intendersi in senso funzionale alla protezione dell'investitore, e che l'identità di prospettiva tra la precedente normativa e il T.u.f. rendeva infondato il dubbio di costituzionalità sollevato dalla ricorrente.
Un ulteriore motivo di ricorso contestava la nullità dell'ordine di acquisto per mancanza di forma scritta. La Corte di Cassazione ha ribadito che la forma scritta è richiesta per il contratto quadro, non per i singoli ordini, salvo diversa pattuizione tra le parti.
La Corte ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi alla valutazione delle prove testimoniali e alla mancata ammissione di istanze istruttorie, ribadendo il principio secondo cui la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito.
Tuttavia, la Corte ha accolto i motivi relativi alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno. La Corte d'Appello aveva erroneamente individuato il momento del pregiudizio risarcibile nel momento in cui era stato impartito l'ordine di acquisto dei titoli argentini. La Corte di Cassazione ha invece precisato che, in un'azione di risarcimento danni, la prescrizione inizia a decorrere solo quando si manifesta il pregiudizio patrimoniale in concreto, ovvero la perdita patrimoniale effettivamente subita. In altre parole, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno concretamente determinatosi.
In definitiva, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame della questione relativa alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.