CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza n. 22063/2023 del 24-07-2023
principi giuridici
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, al conduttore non spettano il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell'immobile, ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il locatore intenda alienare, ad un terzo ovvero al comproprietario dell'immobile locato, la quota del bene oggetto del rapporto di locazione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Diritto di Prelazione del Conduttore e Cessione di Quota di Comproprietà: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza
La Suprema Corte si è pronunciata in merito a una controversia riguardante il diritto di prelazione di un conduttore in un immobile commerciale, in relazione alla cessione di una quota di comproprietà dello stesso. La vicenda trae origine da un'azione legale promossa da una società conduttrice di un immobile, la quale contestava la validità di due atti di cessione con cui altre società avevano acquistato quote di comproprietà dell'immobile stesso.
La società conduttrice basava la propria pretesa sul diritto di prelazione previsto dalla legge in favore del conduttore, sostenendo che le condizioni di vendita offerte alle società acquirenti fossero più vantaggiose rispetto a quelle precedentemente proposte alla stessa conduttrice. Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano respinto la domanda della società conduttrice, ritenendo inapplicabile il diritto di prelazione nel caso di cessione di una sola quota ideale di comproprietà.
La Suprema Corte, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto di prelazione del conduttore non si estende all'ipotesi di alienazione di una quota del bene locato. Tale orientamento si fonda sulla ratio della norma, volta a evitare la costituzione di una comunione tra locatore e conduttore, situazione che potrebbe generare conflitti nella gestione del bene comune.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come, nel caso di specie, l'esercizio del diritto di prelazione da parte della società conduttrice avrebbe inevitabilmente determinato una situazione di comproprietà con il locatore, in contrasto con la finalità della legge. Inoltre, è stato evidenziato che l'oggetto della prelazione deve coincidere con l'immobile locato nella sua interezza, requisito che non sussiste nel caso di cessione di una quota ideale.
La Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che la società conduttrice avesse stipulato tre distinti contratti di locazione con i diversi comproprietari, in quanto tale situazione non altera la sostanza del rapporto locativo e non giustifica un'estensione del diritto di prelazione non prevista dalla legge. La Suprema Corte ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti, motivando tale decisione con la particolarità delle questioni affrontate e la loro suscettibilità di ulteriori approfondimenti interpretativi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.