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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 23118/2023 del 28-07-2023

principi giuridici

Il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, in favore dei soggetti che hanno frequentato corsi di specializzazione medica iniziati dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, senza che possa avere influenza la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la quale, in difetto di espressa previsione, esplica la sua efficacia soltanto rispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 1° gennaio 2012.

Quale che sia la ragione causale addotta a suffragio della domanda di tutela del diritto alla remunerazione della frequenza di corsi di specializzazione post lauream (azione risarcitoria di carattere aquiliano per mancata trasposizione nel diritto interno delle direttive comunitarie, inadempimento di un'obbligazione nascente ex lege a carico dello Stato in ragione della immediata applicabilità delle direttive in parola, equo indennizzo da arricchimento senza causa), il bene della vita che si intende conseguire è e rimane il medesimo, cioè il diritto ad una equa compensazione del proprio patrimonio, configurandosi un solo diritto a prescindere dalla prospettazione in iure del medesimo.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risarcimento Medici Specializzandi: Prescrizione e Giudicato nel Diritto al Compenso


La pronuncia in esame affronta la complessa questione del diritto al risarcimento spettante ai medici che hanno frequentato corsi di specializzazione post-laurea senza percepire la retribuzione prevista dalle direttive comunitarie. La vicenda trae origine da una domanda giudiziale promossa da un gruppo di medici nei confronti di diversi Ministeri, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata attuazione delle direttive europee in materia di remunerazione per gli specializzandi.
Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto le richieste, riconoscendo il diritto al compenso per ogni anno di specializzazione frequentato fino al 1991. La Corte d'Appello aveva poi rigettato l'appello proposto dalle Amministrazioni competenti.
La questione giunta all'attenzione della Suprema Corte si è concentrata su due aspetti fondamentali: la prescrizione del diritto al risarcimento e l'esistenza di un precedente giudicato per alcuni dei ricorrenti.
Con riferimento alla prescrizione, i Ministeri ricorrenti sostenevano l'applicabilità del termine quinquennale previsto dall'art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011 per il risarcimento danni derivanti dal mancato recepimento di direttive comunitarie. La Corte ha rigettato tale tesi, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per i corsi di specializzazione iniziati dopo l'applicabilità del regime comunitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dall'entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. La norma del 2011, in assenza di espressa previsione, non può avere efficacia retroattiva.
Il secondo motivo di ricorso riguardava l'eccezione di giudicato sollevata dai Ministeri in relazione alla posizione di tre medici, per i quali esistevano precedenti sentenze di rigetto emesse dal Tribunale di Roma. La Corte d'Appello aveva escluso l'esistenza del giudicato, ritenendo che nei precedenti giudizi fosse stata esercitata un'azione contrattuale o di responsabilità aquiliana, mentre nel caso in esame si faceva valere la responsabilità dello Stato per inadempimento dell'obbligazione ex lege derivante dalle direttive comunitarie.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso. Richiamando i principi in materia di giudicato, ha affermato che sussiste identità di oggetto tra le due controversie, poiché il bene della vita che si intende conseguire è il medesimo: il diritto ad una equa compensazione del proprio patrimonio. Pertanto, la reiezione dell'azione pronunciata dal Tribunale di Roma, con sentenze divenute irrevocabili, impediva di promuovere una nuova domanda volta ad ottenere l'accertamento del medesimo diritto.
In definitiva, la Suprema Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso relativo alla prescrizione, accogliendo invece il secondo motivo concernente l'esistenza di un precedente giudicato per tre dei medici ricorrenti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale aspetto, dichiarando improponibile la domanda proposta dai medici in questione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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