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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 23178/2023 del 31-07-2023

principi giuridici

In tema di demansionamento, la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento degli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente, inerenti al rapporto di lavoro, è soggetta al termine di prescrizione decennale.

In tema di risarcimento del danno da demansionamento, qualora la condotta antigiuridica si protragga nel tempo, la cessazione della stessa deve essere eccepita o, quantomeno, ne deve essere stimolata la rilevazione, al fine di interrompere il maturare del danno risarcibile.

In tema di risarcimento dei danni, il principio di immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile, oltre che nel caso di riduzione della domanda, anche nel caso di danni incrementali, quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Demansionamento: Prescrizione Decennale e Quantificazione del Danno


La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa al demansionamento di un lavoratore, affrontando questioni cruciali riguardanti la prescrizione del diritto al risarcimento e la corretta quantificazione del danno.
Il caso trae origine da un demansionamento subito da un dipendente di una società, accertato in precedenti gradi di giudizio. La Corte d'Appello, in sede di rinvio a seguito di una precedente pronuncia della Cassazione, aveva condannato la società a risarcire il danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal lavoratore. La quantificazione del danno patrimoniale era stata determinata in una percentuale delle retribuzioni percepite dal momento del demansionamento fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
La società ha impugnato la sentenza d'appello, contestando la decorrenza iniziale del periodo risarcibile e il termine finale individuato per la quantificazione del danno. In particolare, la società sosteneva che la decorrenza iniziale fosse preclusa dal giudicato e che il termine finale dovesse coincidere con la data del ricorso introduttivo del giudizio o della decisione di primo grado, anziché con la data del pensionamento del lavoratore.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. In merito alla decorrenza iniziale, la Corte ha chiarito che, pur dovendo il giudice del rinvio uniformarsi alle premesse logico-giuridiche della decisione di legittimità, nel caso di specie la Corte d'Appello aveva correttamente applicato la prescrizione decennale, tenendo conto delle lettere interruttive della prescrizione prodotte dal lavoratore, che non erano state considerate nella precedente sentenza d'appello in quanto irrilevanti ai fini della prescrizione quinquennale allora applicata.
Quanto al termine finale per la quantificazione del danno, la Corte ha ritenuto infondate le censure della società, evidenziando che il demansionamento configura un illecito permanente, in cui la verificazione dell'evento dannoso si protrae nel tempo. In assenza di elementi che dimostrassero la cessazione della condotta antigiuridica, la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione del danno fino alla cessazione del rapporto di lavoro, qualificando il pregiudizio subito dal lavoratore come danno incrementale, in cui rilevano anche i pregiudizi sopravvenuti, data l'identità del fatto generatore di danno e la sua permanenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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