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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 23604/2023 del 02-08-2023

principi giuridici

In tema di spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni, ai sensi dell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, il diritto all'integrazione del prezzo di vendita spettante all'originario alienante, conseguente al riconoscimento del diritto d'uso del parcheggio spettante ex lege agli acquirenti delle singole unità immobiliari, escluso dall'atto negoziale di trasferimento, non è convertibile in un canone fisso mensile senza determinazione di durata, in quanto ciò sarebbe in contrasto con la natura giuridica del diritto acquistato.

In tema di licenza di abitabilità di immobili oggetto di compravendita, qualora si sia formata la fattispecie di assenso delineata dall'art. 4 del d.P.R. n. 425/1994 (poi abrogato dal d.P.R. n. 380/2001), il costruttore-venditore, che al momento del rogito o nel corso del giudizio offra la documentazione attestante la regolare presentazione dell'istanza e il decorso del tempo idoneo ad integrare la fattispecie legale tipica del silenzio-assenso, ha assolto ai propri obblighi di diligenza ai fini dell'abitabilità (oggi agibilità) dell'immobile promesso in vendita, gravando sull'alienante l'onere, a richiesta del notaio rogante o dell'acquirente, di comprovare che l'istanza sia stata presentata con il dovuto corredo documentale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Certificato di Agibilità e Diritto all'Integrazione del Prezzo: Un Equilibrio Complesso nella Compravendita Immobiliare


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda legata alla compravendita di unità immobiliari all'interno di un condominio, sollevando questioni relative al diritto all'integrazione del prezzo per l'uso di aree destinate a parcheggio, alla validità del silenzio-assenso in materia di certificato di agibilità e alla corretta delimitazione delle aree comuni.
La controversia trae origine da un'azione promossa da alcuni condomini nei confronti della società costruttrice e dei suoi soci, lamentando l'inadempimento all'obbligo di ottenere il certificato di agibilità entro un anno dalla stipula degli atti di compravendita, nonché la mancata garanzia del diritto reale d'uso su un'area destinata a parcheggio. In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto il diritto reale d'uso sull'area di parcheggio, condannando i condomini al pagamento di un canone. La Corte d'Appello, riformando parzialmente la decisione, aveva accertato l'inadempimento della società costruttrice all'obbligo di consegnare il certificato di agibilità e aveva riconosciuto il diritto reale d'uso sull'area di parcheggio, rigettando, tuttavia, le richieste risarcitorie per mancanza di prova.
La società costruttrice ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando, tra l'altro, il rigetto della domanda riconvenzionale relativa al pagamento del canone d'uso per l'area di parcheggio, la mancata considerazione del silenzio-assenso in materia di certificato di agibilità e l'illegittimità della condanna a delimitare e chiudere l'area di parcheggio.
La Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso relativo al canone d'uso, ribadendo che il diritto all'integrazione del prezzo, derivante dal riconoscimento del diritto d'uso del parcheggio spettante ex lege agli acquirenti, non è convertibile in un canone fisso mensile senza determinazione di durata.
Quanto al certificato di agibilità, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, evidenziando che la sentenza impugnata aveva accertato l'inadempimento della società costruttrice all'obbligo di consegnare il certificato, a prescindere dalla maturazione del silenzio-assenso, sottolineando l'importanza della consegna della certificazione per la commerciabilità degli appartamenti. La Corte ha ribadito che, in tema di licenza di abitabilità, qualora si sia formata la fattispecie di assenso delineata dall'art. 4 del d.P.R. n. 425/1994, il costruttore-venditore ha assolto ai propri obblighi di diligenza ai fini dell'abitabilità dell'immobile.
La Corte ha invece accolto il motivo di ricorso relativo alla condanna a delimitare e chiudere l'area di parcheggio, ritenendo che tale domanda, formulata per la prima volta nelle conclusioni del giudizio di primo grado, fosse tardiva e, pertanto, inammissibile in appello.
La decisione della Cassazione offre importanti spunti di riflessione sulla complessa materia della compravendita immobiliare, in particolare in relazione al diritto all'integrazione del prezzo per l'uso di aree destinate a parcheggio e all'obbligo di consegna del certificato di agibilità. La Corte, pur riconoscendo la validità del silenzio-assenso in materia di certificato di agibilità, ha ribadito l'importanza della consegna della certificazione per la commerciabilità degli immobili, sottolineando l'obbligo del venditore di fornire all'acquirente la documentazione necessaria per attestare la regolarità dell'immobile.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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