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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 24032/2023 del 07-08-2023

principi giuridici

Nei rapporti bancari di conto corrente, qualora sia esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.

Il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, ai sensi dell'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Onere della Prova nei Contenziosi Bancari: Rilevanza degli Estratti Conto e Limiti all'Applicazione del Principio di Vicinanza della Prova


La pronuncia in commento affronta un tema ricorrente nel contenzioso bancario, ovvero la ripartizione dell'onere della prova nelle azioni promosse dal correntista per la rideterminazione del saldo di conto corrente e la ripetizione di somme indebitamente addebitate. La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società in liquidazione nei confronti di un istituto di credito, volta ad accertare la nullità di alcune clausole contrattuali (interessi, commissioni, spese) applicate a un conto corrente e a due conti anticipi, con conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate e risarcimento dei danni.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, rideterminando il saldo del conto corrente in favore della società. La Corte d'Appello, investita del gravame proposto dalla banca, riformava parzialmente la decisione di primo grado, rigettando la domanda di accertamento e rideterminazione del saldo, pur confermando la nullità della clausola relativa alle commissioni di massimo scoperto.
La Corte territoriale fondava la propria decisione sulla mancata produzione, da parte della società correntista, degli estratti conto completi relativi ai rapporti bancari in contestazione. Secondo i giudici d'appello, l'onere della prova gravava sul correntista, il quale avrebbe dovuto fornire la documentazione necessaria a dimostrare l'illegittimità delle condizioni applicate e a consentire la ricostruzione del saldo corretto. In particolare, la Corte sottolineava come la mancata produzione del contratto relativo a uno dei conti anticipi e l'incompletezza degli estratti conto impedissero di valutare la legittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle spese applicate, nonché di procedere al ricalcolo del saldo.
La società correntista impugnava la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione delle norme in materia di onere della prova e l'erronea applicazione dei principi relativi all'istanza di esibizione documentale. La Suprema Corte rigettava il ricorso, confermando l'orientamento consolidato in materia di ripartizione dell'onere della prova nei contenziosi bancari.
I giudici di legittimità ribadivano che, nelle azioni promosse dal correntista per la ripetizione di indebito o l'accertamento del saldo, spetta a quest'ultimo fornire la prova dei pagamenti effettuati e della mancanza di una valida causa debendi per l'applicazione di condizioni illegittime. Tale onere si assolve, in particolare, attraverso la produzione degli estratti conto completi relativi al periodo in contestazione. La Corte precisava, inoltre, che il principio di vicinanza della prova non può essere invocato per "svuotare" l'obbligo della parte che agisce in giudizio di dimostrare il fondamento delle proprie pretese.
La pronuncia in esame conferma, quindi, l'importanza degli estratti conto nel contenzioso bancario e ribadisce la necessità, per il correntista che agisce in giudizio, di fornire la prova documentale a sostegno delle proprie domande. La Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che l'istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. può essere accolta solo a condizione che la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca in via stragiudiziale, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, e che quest'ultima non abbia ottemperato senza giustificazione.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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