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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 24176/2023 del 08-08-2023

principi giuridici

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, la clausola contrattuale che preveda la facoltà di recesso del conduttore subordinata all'acquisto di un'abitazione, deve interpretarsi, ai sensi degli artt. 1362 e 1366 c.c., nel senso che l'acquisto costituisce il motivo del recesso, fermo restando che l'evento si verifichi entro il termine di preavviso.

In tema di locazione di immobili ad uso abitativo, la previsione contrattuale che limiti la facoltà di recesso del conduttore ai soli casi di gravi motivi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della l. n. 431 del 1998, non esclude che la manifestazione di recesso, pur non espressamente motivata, debba intendersi come esercitata in presenza di un grave motivo, qualora intervenga prima del periodo per il quale il recesso è convenzionalmente escluso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Recesso Anticipato da Locazione Abitativa: Analisi della Clausola Contrattuale e Obblighi di Motivazione


La Suprema Corte si è pronunciata su una controversia relativa al recesso anticipato da un contratto di locazione ad uso abitativo, focalizzandosi sull'interpretazione di una clausola contrattuale specifica che disciplinava tale facoltà.
La vicenda trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da un conduttore, il quale, pur non contestando il debito relativo ai canoni di locazione, eccepiva la cessazione del contratto per effetto di un recesso anticipato esercitato in virtù di una clausola che prevedeva tale possibilità in caso di acquisto di un'abitazione. Il locatore, al contrario, contestava la validità del recesso, sostenendo la necessità di esplicitare le ragioni dello stesso nella comunicazione inviata e che il preavviso dovesse decorrere dall'effettivo acquisto dell'immobile, non dalla semplice intenzione.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo legittimo il recesso. La Corte d'Appello confermava tale decisione, interpretando la clausola contrattuale nel senso che essa non richiedesse l'obbligo di indicare specificamente il motivo del recesso anticipato nella comunicazione.
La questione giunta all'attenzione della Cassazione verteva, quindi, sulla corretta interpretazione della clausola contrattuale e sulla sussistenza o meno di un obbligo di motivazione del recesso anticipato da parte del conduttore.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del locatore. I giudici hanno evidenziato che, in presenza di una clausola contrattuale che disciplina espressamente la facoltà di recesso con preavviso in caso di acquisto di un'abitazione, ci si trova al di fuori della disciplina generale prevista dalla legge in materia di locazioni abitative.
La Corte ha inoltre sottolineato che, pur essendo previsto dalla legge il diritto del conduttore di recedere per gravi motivi, la clausola in questione, nella sua formulazione, si configura come una previsione convenzionale di recesso per un motivo specifico, ovvero l'acquisto di una casa.
La Suprema Corte ha ritenuto che, pur potendo sussistere un obbligo di motivazione del recesso in caso di gravi motivi, nel caso specifico, la comunicazione di recesso, pur non esplicitando il motivo, doveva essere intesa come esercitata in virtù della clausola contrattuale che prevedeva l'eccezione del recesso in caso di acquisto di un'abitazione.
Infine, la Corte ha precisato che la clausola contrattuale, interpretata secondo buona fede, non richiedeva che l'acquisto dell'abitazione fosse perfezionato al momento della comunicazione del recesso, ma che tale evento si verificasse entro il periodo di preavviso, come effettivamente avvenuto nel caso di specie.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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