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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 25417/2023 del 29-08-2023

principi giuridici

Nel giudizio di ripetizione d'indebito promosso dal correntista, grava sull'attore l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le clausole ritenute nulle e degli estratti conto dai quali risultano le singole rimesse suscettibili di ripetizione o altri documenti rappresentativi delle movimentazioni effettuate.

A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, grava sul correntista, in qualità di attore, l'onere di fornire la prova della natura ripristinatoria dei pagamenti, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un contratto di apertura di credito.

Il mero fatto che una banca abbia talvolta provveduto all'esecuzione di pagamenti ordinati dal correntista in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio da essa preventivamente valutati, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, potendo tale situazione dipendere da un atteggiamento di mera tolleranza da parte della banca.

Il criterio del c.d. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rapporto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavorevole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa.

Il pregiudizio da svalutazione monetaria può ritenersi esistente in via presuntiva, indipendentemente dalla qualità soggettiva del creditore o dall'attività da lui svolta, in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia risultato superiore a quello degli interessi legali; ove il creditore chieda, a titolo di risarcimento, una somma superiore, ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche in via presuntiva.

La ritenuta prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto applicabile agli interessi attivi, non può essere inclusa nella base di calcolo della relativa capitalizzazione, traducendosi altrimenti la stessa nel riconoscimento di interessi anatocistici su importi dei quali la banca non può disporre, dovendo procedere al versamento degli stessi all'###

N.B.: Le massime sono generate automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Possono contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

sintesi e commento

Rideterminazione del Saldo di Conto Corrente e Onere della Prova: Analisi di una Pronuncia in Cassazione


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra una società correntista e un istituto bancario, poi incorporato da altra società, relativa alla rideterminazione del saldo di alcuni conti correnti. La società correntista aveva citato in giudizio la banca, contestando la validità di alcune clausole contrattuali, tra cui quelle relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, ai giorni di valuta e alla commissione di massimo scoperto. La società chiedeva, di conseguenza, la restituzione delle somme indebitamente addebitate.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda della società correntista, condannando la banca alla restituzione di una rilevante somma. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo notevolmente l'importo dovuto dalla banca. La Corte territoriale aveva ritenuto che, in tema di indebito oggettivo, l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento incombesse all'attore, e che la mancata produzione dei contratti di conto corrente fosse ininfluente, dato che l'esistenza degli stessi non era mai stata contestata dalla banca. Inoltre, la Corte d'Appello aveva affermato che, nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista, la banca che eccepisce la prescrizione non è tenuta a provare la natura solutoria delle rimesse effettuate sul conto, spettando al giudice il compito di selezionare le rimesse rilevanti ai fini dell'eccezione.
La società correntista ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di impugnazione. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso.
In particolare, la Cassazione ha ribadito che, in tema di conto corrente bancario, grava sul cliente che agisce per la restituzione di somme illegittimamente addebitate l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le clausole contestate. Spetta altresì al correntista fornire la prova dell'andamento del rapporto, mediante la produzione degli estratti conto o di altri documenti rappresentativi delle movimentazioni.
La Corte ha inoltre precisato che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, grava sul correntista l'onere di fornire la prova della natura ripristinatoria dei pagamenti, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di un contratto di apertura di credito. La banca non è tenuta ad indicare specificamente le rimesse solutorie ritenute prescritte, potendo limitarsi ad allegare l'inerzia del titolare del diritto.
La Cassazione ha poi confermato la decisione della Corte d'Appello di non applicare il criterio del c.d. saldo zero, in quanto più sfavorevole alla banca e utilizzabile solo nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa. La Corte ha ritenuto corretto che la Corte territoriale avesse ricostruito il saldo finale partendo dal saldo a debito risultante dalla documentazione prodotta.
Infine, la Cassazione ha respinto le censure relative al mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria e alla capitalizzazione degli interessi attivi al lordo della ritenuta fiscale. La Corte ha affermato che il maggior danno deve essere specificamente provato e che la ritenuta fiscale non può essere inclusa nella base di calcolo della capitalizzazione degli interessi attivi.
N.B.: La sintesi è generata automaticamente, mediante intelligenza artificiale, a partire dal testo anonimizzato del provvedimento. Può contenere errori, omissioni o imprecisioni. Si raccomanda di verificare sempre il testo integrale del provvedimento stesso.

testo integrale


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