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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 25462/2023 del 30-08-2023

principi giuridici

1. La cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento, neppure parziale, della comunione, in quanto i diritti continuano a far parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.

2. Nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune, e si presume che l'alienazione concerna la quota che lo riguarda, intesa come porzione ideale dell'"universum ius defuncti", sicché il coerede può esercitare il diritto di prelazione ex art. 732 c.c..

3. Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile, potendosi anche procedere ad una divisione solo parziale se un accordo in tal senso intervenga tra le parti ovvero quando costituisca oggetto di una domanda giudiziale senza che alcuna delle altre parti ne estenda la portata, chiedendo di trasformare in porzioni concrete le quote dei singoli comproprietari, con divisione dell'intero asse.

4. Il terzo proprietario di un immobile in virtù di atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale "inter alios", definita con sentenza di trasferimento di una quota indivisa dell'immobile che ricomprenda quello di cui il terzo è proprietario, è legittimato ad intervenire nel giudizio di appello pendente avverso la sentenza di trasferimento, al fine di far dichiarare l'inefficacia della sentenza nei suoi confronti.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Divisione Ereditaria: Necessaria la Corretta Identificazione dei Beni Caduti in Successione


Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato una complessa vicenda successoria, incentrata sulla corretta identificazione dei beni caduti in comunione ereditaria e sulle conseguenze della mancata partecipazione al giudizio di divisione di un soggetto che si riteneva titolare di diritti su tali beni.
La controversia trae origine da un giudizio di divisione di un terreno agricolo e fabbricati, promosso da alcuni eredi nei confronti di altri. Nel corso del giudizio, è emerso che una delle eredi aveva ceduto, con atto notarile, una quota dei propri diritti su alcuni dei beni oggetto di divisione al coniuge di uno degli altri eredi. Quest'ultimo, in regime di comunione legale con la moglie, sosteneva che tale cessione avesse trasferito alla moglie la titolarità di una parte dei beni, rendendola litisconsorte necessaria nel giudizio di divisione. Non essendo stata coinvolta nel giudizio, la moglie proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza di divisione.
I giudici di merito avevano rigettato l'opposizione, ritenendo che la cessione avesse avuto ad oggetto quote su singoli beni e non l'intera quota ereditaria, e che quindi non avesse determinato il subentro dell'opponente nella comunione ereditaria. Inoltre, avevano escluso che la divisione avesse riguardato beni non caduti in successione.
La Suprema Corte, pur confermando il principio secondo cui la cessione di diritti su singoli beni ereditari non comporta automaticamente il subentro nella comunione ereditaria, ha censurato la decisione dei giudici di merito nella parte in cui avevano escluso che la divisione avesse riguardato beni non caduti in successione. In particolare, la Corte ha rilevato che una parte dei beni oggetto di divisione era stata acquistata dal defunto in regime di comunione legale con la moglie, e che quindi una quota di tali beni apparteneva a quest'ultima. La cessione di tale quota, avvenuta prima del giudizio di divisione, aveva trasferito la titolarità alla moglie dell'erede, rendendo illegittima l'inclusione di tali beni nella divisione ereditaria.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello affinché accerti se effettivamente la divisione abbia riguardato beni non caduti in successione e, in caso affermativo, adotti le conseguenti decisioni.
La pronuncia sottolinea l'importanza di una corretta identificazione dei beni caduti in successione e della verifica della titolarità dei diritti su tali beni, al fine di garantire la partecipazione al giudizio di divisione di tutti i soggetti che ne abbiano diritto e di evitare che la divisione stessa pregiudichi i diritti di terzi.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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