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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza n. 25622/2023 del 01-09-2023

principi giuridici

In tema di pubblico impiego privatizzato nel settore sanitario, la clausola di cui all'art. 29 del c.c.n.l. del Comparto sanità del 20 settembre 2001, laddove subordina il diritto alla mensa o a modalità sostitutive alla "particolare articolazione dell'orario", non consente alla contrattazione decentrata di precludere il riconoscimento di tale diritto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario sia antimeridiano che pomeridiano, prolungandosi l'orario di lavoro in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, quale agevolazione di carattere assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle del dipendente, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo, la quale presuppone che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Diritto al Servizio Mensa o Indennità Sostitutiva nel Comparto Sanità: Limiti all'Autonomia Aziendale


La pronuncia in esame verte sul diritto di un'infermiera dipendente di un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) ad usufruire del servizio mensa o, in alternativa, a ricevere un'indennità sostitutiva, in virtù dell'art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Sanità. La lavoratrice, prestando servizio su turni, lamentava la mancata fruizione del beneficio, contestando le restrizioni imposte da una delibera aziendale che limitava l'accesso al servizio mensa o ai buoni pasto sostitutivi a determinate categorie di dipendenti e fasce orarie.
Il Tribunale, in primo grado, aveva respinto la domanda, ritenendo che né la legge né la contrattazione collettiva prevedessero un diritto al servizio mensa nelle fasce orarie in cui la lavoratrice prestava servizio. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, interpretando l'art. 29 del CCNL come una norma che attribuisce alle ASL la facoltà, e non l'obbligo, di istituire mense o garantire modalità sostitutive, rimettendo alle aziende ogni relativa determinazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della lavoratrice, cassando la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ribadito che, sebbene l'art. 29 del CCNL lasci alle aziende una certa autonomia nell'organizzazione e gestione del servizio mensa, tale autonomia non può spingersi fino a restringere il campo degli aventi diritto rispetto alle previsioni della clausola contrattuale e all'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza.
In particolare, la Corte ha richiamato un precedente orientamento secondo cui l'attribuzione del buono pasto è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo, che presuppone un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore e il diritto ad un intervallo non lavorato. La "particolare articolazione dell'orario di lavoro" di cui all'art. 29 del CCNL comporta, quindi, il diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto.
La Corte ha, inoltre, evidenziato che il riferimento alla "particolare articolazione dell'orario" non può vincolare la contrattazione decentrata nel senso di precludere la possibilità di riconoscere il diritto all'erogazione sostitutiva dei buoni pasto al di fuori dei casi in cui vi sia necessità per il lavoratore di trattenersi al lavoro in orario non solo antimeridiano ma anche pomeridiano e l'orario di lavoro venga a prolungarsi in modo incompatibile con l'ordinaria fruizione del pasto.
Pertanto, l'ASL non poteva legittimamente restringere il campo degli aventi diritto al buono mensa rispetto alle previsioni del CCNL e all'interpretazione giurisprudenziale della "particolare articolazione dell'orario". La Corte ha rinviato la causa alla Corte d'Appello, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
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testo integrale


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