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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 25877/2023 del 05-09-2023

principi giuridici

In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il conferimento di azienda individuale in una società di capitali costituisce una cessione d'azienda e, sotto il profilo processuale, non comporta una successione a titolo universale, ma configura un'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 cod. proc. civ., con la conseguenza che il conferente conserva, quale sostituto processuale del cessionario, la legittimazione processuale, comprensiva della legittimazione a rendersi destinatario della notifica dell'atto di appello rivolto contro la sentenza di primo grado che lo vedeva come parte del processo.

In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti attestati, distinguendosi un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.

In tema di imposte sui redditi, ai fini della deducibilità dei costi, spetta al contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, la coerenza economica dei costi deducibili, non essendo sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

In tema di ripartizione dell'onere della prova in materia di detrazione IVA e di deducibilità dal reddito di impresa, nell'ipotesi di fatture che l'Amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione finanziaria, che adduce la falsità del documento, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere e tale prova è raggiunta qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, che possono anche assumere la consistenza di indizi attendibili idonei ad integrare una presunzione semplice (art. 2727 cod. civ.), per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento Fiscale e Onere della Prova: Una Questione di Costi e Documentazione


La pronuncia in esame trae origine da un avviso di accertamento emesso dall'### delle ### a seguito di una verifica fiscale nei confronti di un'impresa operante nel settore dei servizi di pulizia. L'atto impositivo contestava la rettifica del reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2000, con conseguente rideterminazione di un maggiore imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
In primo grado, il giudice tributario accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, annullando l'avviso di accertamento nella parte relativa al recupero dei ricavi, ritenuti contabilizzati correttamente nel periodo d'imposta di competenza. La decisione veniva ribaltata in appello, dove i giudici accoglievano il gravame dell'### finanziaria, confermando l'avviso di accertamento. La pronuncia di secondo grado si fondava su diversi elementi, tra cui la contestazione dell'annullamento dell'accertamento dei ricavi non contabilizzati nell'esercizio di competenza, la legittimità del rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla ### di ### e la mancata deducibilità di costi non idoneamente documentati, non inerenti, dedotti in misura superiore a quella spettante o riconducibili a operazioni inesistenti.
La questione è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione, a seguito del ricorso proposto dal contribuente. La Suprema Corte ha accolto le doglianze relative alla valutazione delle prove concernenti la deducibilità dei costi. In particolare, i giudici di legittimità hanno censurato l'operato della ### tributaria regionale per aver attribuito valore di piena prova, fino a querela di falso, al processo verbale di constatazione redatto dalla ### di ### senza procedere ad un'adeguata e puntuale verifica della documentazione prodotta dal contribuente a supporto della deducibilità dei costi contestati.
La Corte ha ribadito che, in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti attestati. Sebbene il verbale sia assistito da fede privilegiata relativamente ai fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza, la veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi fa fede fino a prova contraria. In mancanza di indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni sono riportate nel verbale, esso costituisce comunque un elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi.
La Corte ha inoltre ricordato che, per essere ammessi in deduzione, i costi devono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, e devono essere opportunamente documentati. Spetta al contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ### tributaria regionale non avesse fatto corretta applicazione di tali principi, poiché, dopo aver affermato che il processo verbale della ### di ### faceva piena prova fino a querela di falso, ha ritenuto che dallo stesso emergesse inequivocabilmente che i costi contestati non possedevano i requisiti richiesti, senza verificare con il necessario rigore analitico tutta la documentazione prodotta dal contribuente.
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla ### tributaria regionale, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame della questione, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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