CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 25917/2023 del 05-09-2023
principi giuridici
L'obbligazione del custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro penale, ai sensi dell'art. 259 c.p.p., ha fonte legale e consiste nella conservazione del bene, funzionale alla sua presentazione a richiesta dell'autorità giudiziaria e alla sua riconsegna all'avente diritto, configurando un'obbligazione positiva il cui inadempimento determina responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Ai fini della determinazione dell'esatto contenuto dell'obbligazione del custode giudiziario e della valutazione del suo adempimento, occorre fare riferimento all'interesse creditorio dell'avente diritto alla riconsegna del bene, da valutarsi in concreto, in conformità ai principi di buona fede e diligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c.
In tema di responsabilità per danni derivanti dalla custodia di beni sequestrati, lo Stato risponde, ai sensi dell'art. 1228 c.c., dell'operato doloso o colposo del custode giudiziario, in quanto ausiliario dello Stato stesso, legato da un rapporto obbligatorio privatistico nei confronti dell'avente diritto alla restituzione del bene.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Custodia Giudiziale di Beni Sequestrati: Diligenza del Custode e Responsabilità per Danni
La Suprema Corte si è pronunciata in merito alla responsabilità del custode giudiziario per i danni subiti da un veicolo sottoposto a sequestro penale. La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria avanzata da un soggetto a seguito dei danni riscontrati alla propria autovettura, una ### 911, a causa di infiltrazioni d'acqua durante il periodo in cui il mezzo era in custodia giudiziale presso un'autofficina, in virtù di un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale.
Il Tribunale aveva accertato, tramite CTU, che l'autovettura aveva subito danni da infiltrazioni d'acqua quantificabili in ### 6.235,90 durante il periodo di custodia. La Corte d'Appello, pur non contestando l'accertamento in fatto, aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che il custode non avesse tenuto una condotta antigiuridica, in quanto la custodia in luogo aperto, purché recintato, costituirebbe il "naturale" contenuto della prestazione dovuta dal custode giudiziario, salvo che si tratti di veicoli di particolare pregio o la cui configurazione esterna non ne permetta un'adeguata protezione dalle intemperie. Nel caso di specie, l'autovettura, immatricolata nel 1996, non rientrava in tali eccezioni.
La ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'Appello, lamentando, tra l'altro, la violazione degli artt. 1176, 1177, 1218 e 2043 cod. civ., sostenendo che il contenuto dell'obbligazione del custode giudiziario avrebbe dovuto essere ricostruito applicando analogicamente le regole dettate per l'obbligazione di custodire derivante da contratto di deposito, in base alle quali il custode avrebbe dovuto conservare il bene nello stato in cui si trovava al momento della ricezione, predisponendo tutti i mezzi necessari per impedirne il deterioramento, usando la diligenza del buon padre di famiglia.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che l'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002 e il D.M. n. 265 del 2006 regolano esclusivamente il compenso del custode, senza incidere sulla disciplina delle sue obbligazioni. L'obbligazione del custode giudiziario, quale ausiliario del giudice, trova la sua fonte nell'art. 259 cod. proc. pen., che prevede lo specifico obbligo di conservazione, funzionale alla presentazione della cosa a richiesta dell'autorità giudiziaria e alla sua riconsegna all'avente diritto. Da tale norma deriva un'obbligazione positiva che, pur in assenza di contratto, determina responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. La prestazione oggetto di tale obbligazione è soggetta ai criteri della buona fede e della diligenza, che ne conformano il contenuto in funzione dell'interesse creditorio, individuato nel dovere di conservare la cosa, per quanto possibile, nello stato in cui si trovava al momento del deposito, restituendola con la medesima pregressa funzionalità.
Nel caso di specie, tale obbligazione non era stata adempiuta, in quanto l'autovettura aveva subito danni da infiltrazioni d'acqua che ne avevano compromesso la funzionalità. Pertanto, spettava al debitore dare la prova della causa non imputabile che aveva determinato l'impossibilità del suo esatto adempimento. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha ripristinato la condanna emessa dal primo giudice.
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