CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 26875/2023 del 20-09-2023
principi giuridici
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro; di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando fra di loro, ove si verifichi tale evenienza, il bisogno di particolari attenzioni o cure del genitore convivente con i doveri verso sé stesso, la propria vita e la propria indipendenza economica, potendo tale necessità unicamente giustificare, dopo la maggiore età, meri ritardi nel conseguire la propria autonomia economico-lavorativa, ma mai costituire, nel "figlio adulto", che anzi è allora tanto più tenuto ad attivarsi, ragione della completa elisione dei doveri verso sé stesso, anche in vista della propria vita futura.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne: precisazioni sugli oneri probatori e sul principio di autoresponsabilità
La Suprema Corte si è pronunciata in merito ad una controversia relativa alla riduzione dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento di una figlia maggiorenne non economicamente indipendente. Il giudizio di primo grado aveva stabilito un assegno divorzile e un contributo per il mantenimento della figlia, oltre ad una percentuale delle spese straordinarie. La Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione del padre, aveva ridotto entrambi gli importi e la percentuale di contribuzione alle spese straordinarie.
Il padre ha quindi presentato ricorso per Cassazione, articolato in diversi motivi. I primi tre motivi, ritenuti inammissibili, contestavano la valutazione delle prove da parte della Corte d'Appello, in particolare riguardo al valore di una quota societaria venduta dal ricorrente, alla capacità lavorativa dell'ex moglie e all'attendibilità di alcune dichiarazioni rese in un altro procedimento.
Il quarto motivo di ricorso, invece, riguardava l'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne. Il ricorrente contestava l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui gravava su di lui l'onere di provare il venir meno dei presupposti per il mantenimento, e lamentava che, nonostante l'età della figlia (nata nel 1989) e il suo percorso di studi discontinuo, fosse stato ritenuto sussistente l'obbligo di mantenimento.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la prima parte del quarto motivo, relativa all'onere della prova, ma ha ritenuto fondata la censura riguardante i requisiti per il permanere dell'obbligo di mantenimento. Pur ribadendo che l'onere di provare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, la Corte ha precisato che, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito e che, per superare tale presunzione, è necessario provare di aver curato con impegno la propria preparazione professionale e di essersi attivati nella ricerca di un lavoro.
La Suprema Corte ha sottolineato che il principio di autoresponsabilità impone al figlio maggiorenne di attivarsi per conseguire l'indipendenza economica, contemperando le proprie aspirazioni con le concrete opportunità del mercato del lavoro. La Corte ha inoltre precisato che, nel caso in cui il figlio adduca di non aver conseguito l'indipendenza economica per la necessità di assistere un genitore convivente, tale circostanza può giustificare meri ritardi nel raggiungimento dell'autonomia, ma non può costituire una ragione per eludere completamente i doveri verso sé stesso.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello non avesse correttamente applicato tali principi, limitandosi a giustificare la protratta inerzia della figlia con la condizione di instabilità psichica della madre. Per questo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello, affinché riesamini la questione alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte.
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